Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2721 del 08/02/2010

Cassazione civile sez. II, 08/02/2010, (ud. 04/12/2009, dep. 08/02/2010), n.2721

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ELEFANTE Antonio – Presidente –

Dott. MENSITIERI Alfredo – Consigliere –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

S.L., rappresentata e difesa dagli avv.ti Toninello

Giosella e Francesca De Matteis ed elett.te dom.ta in Roma, Via

Puccini n. 10, presso lo studio dell’avv. Giancarlo Ferri;

– ricorrente –

contro

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI PADOVA;

PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI PADOVA;

– intimati –

avverso il decreto del Tribunale di Padova n. 2556/04 cron.,

depositato il 13 luglio 2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 4

dicembre 2009 dal Consigliere dott. Carlo DE CHIARA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

SGROI Carmelo, che ha concluso per l’accoglimento del primo e secondo

motivo di ricorso e il rigetto del terzo.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con il ricorso in esame la sig.ra S.L. impugna, ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7, il decreto con cui il Tribunale di Padova in composizione collegiale ha respinto il suo reclamo avverso precedente decreto del medesimo Tribunale – Sezione distaccata di Este, in composizione monocratica, di rigetto dell’istanza della ricorrente di proroga del termine per redigere l’inventario a seguito di accettazione beneficiata di eredità.

Il Tribunale, nel confermare il provvedimento reclamato, ha ritenuto che il termine per redigere l’inventario decorra non dalla data della nomina del notaio incaricato della redazione, bensì, ai sensi del testuale disposto dell’art. 487 c.c. dalla data dell’accettazione dell’eredità, con la conseguenza che la richiesta di proroga della sig.ra S. era intervenuta a termine ormai già scaduto, considerato che entro quel termine non è sufficiente che – come nella specie – l’istanza sia stata spedita per posta, ma occorre che sia pervenuta alla cancelleria del giudice adito.

Il ricorso per cassazione è stato notificato al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Padova e al Presidente del medesimo Tribunale, che non hanno svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Il ricorso è inammissibile.

1.1. – Per costante giurisprudenza di questa Corte i presupposti di ammissibilità del ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost. avverso i provvedimenti non aventi la forma di sentenza consistono nella decisorietà e definitività dei provvedimenti stessi, intese come risoluzione di una controversia su diritti soggettivi o status e mancanza di rimedi diversi, e dunque nell’attitudine dei medesimi provvedimenti a pregiudicare con l’efficacia propria del giudicato quei diritti o quegli status.

Cass. Sez. Un. 6220/1986 ha chiarito che, nella verifica della presenza di tali caratteri, vanno valorizzati indici, ricavati dalla disciplina dei singoli tipi di provvedimenti, rivelatori della volontà del legislatore di configurare quei provvedimenti stessi quali sostanziali sentenze ancorchè non ne abbiano la forma. Ha inoltre precisato come non sia sufficiente la riscontrata incidenza del provvedimento su diritti soggettivi o status (dato che resta da stabilire se il pregiudizio di tali situazioni giuridiche abbia o meno i caratteri della definitività e irrimediabilità propri del giudicato), ma sia utile, piuttosto, accertare se risultino assicurati il diritto di azione e di difesa ed il contraddittorio fra le parti. La loro negazione infatti – si legge nella richiamata decisione – “può essere considerata in una duplice direzione: o come sospetto di incostituzionalità di una disciplina che – pur conducendo al giudicato e quindi al pregiudizio definitivo ed irreparabile delle posizioni soggettive delle parti – non assicura quelle garanzie; o come presa d’atto di una scelta legislativa che, da un canto, esclude il giudicato e quindi il pregiudizio irreparabile prevedendo il rimedio alternativo della modificabilità e revocabilità e, dall’altro lato, esclude l’incostituzionalità”;

con l’ulteriore precisazione che “la scelta del legislatore deve essere controllabile sulla scorta di dati obbiettivi, che comprendono sia la certezza della volontà della legge in tal senso, sia la giustificazione di essa in correlazione con la più adeguata tutela degli interessi coinvolti”.

1.2. – Facendo qui applicazione di tali principi, può affermarsi che non è dunque risolutivo il rilievo (cui fa cenno la ricorrente) delle conseguenze che la mancata proroga del termine per la redazione dell’inventario indubbiamente può produrre sul diritto di accettazione beneficiata dell’eredità ai sensi degli artt. 485 e 487 c.c. per i quali la mancata tempestiva redazione dell’atto fa si che l’accettante sia considerato erede puro e semplice; decisivo è, invece, che il legislatore non abbia previsto alcun contraddittorio sulla richiesta di proroga.

La previsione di un contraddittorio non è, in particolare, ricavabile dall’art. 749 c.p.c., comma 4, prima parte, che estende quanto disposto dai commi precedenti alle richieste di “proroga di un termine stabilito dalla legge” in materia di apertura delle successioni. Invero i commi precedenti disciplinano il procedimento per la fissazione di un termine entro il quale una persona deve emettere una dichiarazione o compiere un determinato atto, prevedendo fra l’altro il contraddittorio fra il richiedente e “la persona alla quale il termine deve essere imposto” (comma 2).

Siffatta indicazione del contraddittore del richiedente è chiaramente incompatibile con l’ipotesi, di cui al comma 4, che un termine sia invece già imposto dalla legge; sicchè l’estensione prevista al comma 4, prima parte, deve necessariamente ritenersi limitata alle sole disposizioni dei precedenti commi che disciplinano altri aspetti del procedimento.

Del resto, l’esclusione del contraddittorio ben si giustifica ponendo mente alle evidenti esigenze di celerità della decisione sulla richiesta di proroga (dovendo l’inventario essere redatto entro tre mesi, di regola prorogabili al massimo di altrettanti, ai sensi dell’art. 485 c.c., comma 1, e art. 487 c.c., comma 2) e alla obbiettiva difficoltà di identificare e convenire tempestivamente in giudizio ipotizzabili contraddittori, quali in particolare i creditori ereditari.

E’, pertanto, da un lato confermata la certezza e dall’altro individuata la giustificazione della scelta del legislatore di configurare la decisione sulla richiesta di proroga del termine per la redazione dell’inventario, nell’accettazione beneficiata di eredità, non come una sostanziale sentenza, destinata alla stabilità propria del giudicato, bensì come un provvedimento modificabile e revocabile (ovviamente sino a quando la proroga sia consentita in base alla legge sostanziale) alla stregua della regola generale di cui all’art. 742 c.p.c. in tema di provvedimenti camerali. E la modificabilità e revocabilità vale a fugare il dubbio di incostituzionalità sotto il profilo (l’unico rilevante in sede di verifica dell’ammissibilità del ricorso) della mancata previsione del rimedio del ricorso per cassazione avverso un provvedimento che può incidere sullo stesso diritto al beneficio dell’inventario.

1.3. – Invano la ricorrente poi richiama, a conforto della tesi contraria a quella qui sostenuta, Cass. 4897/1987: la quale ha, si, affermato l’ammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 111 Cost., ma con riguardo a diversa fattispecie, ossia a provvedimento di fissazione di un termine per l’accettazione dell’eredità ai sensi dell’art. 481 c.c. in procedimento dunque svolto in contraddittorio ai sensi dell’art. 749 c.p.c., comma 2.

E a fattispecie di procedimento in contraddittorio si riferisce anche Cass. Sez. Un. 1521/2005, con cui si è affermata l’ammissibilità del ricorso straordinario per cassazione riguardo a provvedimento di proroga del termine assegnato, ai sensi dell’art. 500 c.c. all’erede accettante con beneficio di inventario per completare la liquidazione delle attività ereditarie e formare lo stato di graduazione: come, infatti, il provvedimento di assegnazione di quel termine va pronunciato nel contraddittorio tra il creditore o legatario richiedente e l’erede cui il termine deve essere imposto – ai sensi del già richiamato art. 749 c.p.c., comma 2 – così deve ritenersi che vada pronunciata nel contraddittorio tra le stesse parti l’eventuale proroga del termine assegnato.

Va infine dato atto, per completezza, della risalente Cass. 2617/1979, con cui è stato ritenuto ammissibile il ricorso avverso decreto di rigetto della richiesta (presentata da una erede legittima) di revoca della proroga del termine per la redazione dell’inventario concessa ad un ente morale (istituito erede per testamento) il quale aveva provveduto all’accettazione beneficiata dell’eredità. Anche questo precedente, come può vedersi, non è esattamente in termini, avendo ad oggetto un provvedimento emesso non già sulla richiesta di proroga formulata dall’accettante beneficiato, bensì sulla richiesta, formulata da un terzo, di revoca della proroga concessa all’accettante; inoltre non si può non rilevare l’interna contraddittorietà dell’ammissione, a un tempo, sia della revocabilità (del provvedimento emesso sull’istanza di proroga) sia della decisorietà e definitività (del provvedimento assunto sulla richiesta di revoca), laddove invece l’una caratteristica necessariamente esclude le altre, non potendo una decisione revocabile avere attitudine al giudicato.

2. – Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso non segue, in difetto di attività difensiva avversaria, alcuna statuizione sulle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2010

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