Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2721 del 05/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 05/02/2020, (ud. 26/11/2019, dep. 05/02/2020), n.2721

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8972-2018 proposto da:

S.B., elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso

la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato CIAFARDINI ANTONINO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE

INTERNAZIONALE DI NOVARA, in persona del Presidente pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrenti –

contro

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TORINO;

– intimato –

Avverso il decreto n. crn. 475/18 del TRIBUNALE di TORINO, depositato

il 14/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. DI MARZIO

MAURO.

Fatto

RILEVATO

Che:

Il Tribunale di Torino, con il decreto n. 472 del 2018 (pubblicato il 14 febbraio 2018) ha respinto il ricorso proposto dal sig. S.B., cittadino del Bangladesh, avverso il provvedimento negativo del Ministero dell’Interno – Commissione territoriale di Novara che aveva respinto le richieste di protezione internazionale e il permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Il Tribunale, inquadrata la domanda nell’ambito del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis (come introdotto dal D.L. n. 13 del 2017, convertito con modificazioni nella L. n. 46 del 2017), entrato in vigore il 18 agosto 2017, ha disatteso l’istanza di fissazione dell’udienza, in difetto della disponibilità della videoregistrazione (art. 35-bis, comma 11, lett. a), perchè: i) al momento in cui l’audizione si era svolta essa non era possibile per motivi tecnici, ii) l’audizione giudiziale non era obbligatoria, anche alla luce della giurisprudenza comunitaria, essendo il giudice comunque in possesso della sintesi cartacea del colloquio; iii) non vi erano necessità di schiarimenti relativi alle allegazioni già acquisite nè erano stati allegati nuovi elementi (lett. b e c del comma 11).

Nel merito, il Collegio ha condiviso la decisione della Commissione territoriale ed escluso la ricorrenza di motivi di carattere umanitario.

Diritto

CONSIDERATE

Che:

Il richiedente asilo ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi, con il primo dei quali lamenta la mancata fissazione dell’udienza, come lesiva del diritto al contraddittorio ed alla prova.

RITENUTO CHE

Il ricorso è manifestamente fondato, secondo quanto affermato da Cass. Sez.1, Sentenza n. 17717 del 2018 (Nel giudizio di impugnazione della decisione della Commissione territoriale innanzi all’autorità giudiziaria, in caso di mancanza della videoregistrazione del colloquio, il giudice deve necessariamente fissare l’udienza per la comparazione delle parti, configurandosi, in difetto, la nullità del decreto con il quale viene deciso il ricorso, per violazione del principio del contraddittorio. Tale interpretazione è resa evidente non solo dalla lettura, in combinato disposto, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, commi 10 ed 11, che distinguono, rispettivamente, i casi in cui il giudice può fissare discrezionalmente l’udienza, da quelli in cui egli deve necessariamente fissarla, ma anche dalla valutazione delle intenzioni del legislatore che ha previsto la videoregistrazione quale elemento centrale del procedimento, per consentire al giudice di valutare il colloquio con il richiedente in tutti i suoi risvolti, inclusi quelli non verbali, anche in ragione della natura camerale non partecipata della fase giurisdizionale …).

Del resto non hanno rilevanza nè il fatto che: i) al momento in cui l’audizione si era svolta essa non era possibile per motivi tecnici, poichè una tale ipotesi è fra quelle comportano l’obbligo dell’udienza;

ii) l’audizione giudiziale non è obbligatoria, anche alla luce della giurisprudenza comunitaria, essendo il giudice comunque in possesso della sintesi cartacea del colloquio, atteso che una cosa è l’udienza ed altra cosa è l’audizione del richiedente asilo (rimessa alla discrezionalità dell’apprezzamento del collegio: sent. n. 17717, cit., in motiv, a p. 12);

iii) non vi era necessità di schiarimenti, relativi alle allegazioni già acquisite, nè erano stati allegati nuovi elementi (comma 11, lett. b e c), non potendosi ravvisare alcuna connessione tra i due aspetti in esame.

Di conseguenza, in accoglimento del detto primo motivo di ricorso (assorbiti i restanti), deve essere cassato il decreto impugnato e la causa rinviata al Tribunale di Torino, in diversa composizione.

P.Q.M.

accoglie il primo motive di ricorso, assorbiti gli altri, cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia anche per le spese al Tribunale di Torino in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 26 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2020

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