Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2721 del 05/02/2018


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Civile Ord. Sez. U Num. 2721 Anno 2018
Presidente: AMOROSO GIOVANNI
Relatore: BISOGNI GIACINTO

ORDINANZA
sul ricorso 26442-2016 per regolamento di giurisdizione proposto
d’ufficio dal:
TRIBUNALE DI SALERNO, con ordinanza emessa il 7/11/2016 (r.g. n.
865/2011) nella causa tra:
LETTERIELLO ANTONIETTA;
– ricorrente non costituitasi in questa fase contro
TOTO S.P.A., ANAS S.P.A.;

Gzo

Data pubblicazione: 05/02/2018

- resistenti non costituitisi in questa fase

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
26/09/2017 dal Consigliere Dott. GIACINTO BISOGNI;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale dott.

giudice ordinario, nei termini precisati.
Rilevato che
1. In data 20 marzo 1999 veniva notificata a Antonietta Letteriello
l’esecuzione, disposta con decreti di occupazione temporanea di
un suo terreno sito in Comune di Campagna, di lavori di
ammodernamento dell’autostrada del Mediterraneo (Salerno Reggio Calabria). Scaduti tali decreti la Letteriello ha richiesto la
restituzione del suo terreno e ha quindi convenuto davanti alla
sezione di Eboli del Tribunale di Salerno le s.p.a. ANAS e TOTO
al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti per effetto
della occupazione.
2. In data 29 settembre 2008 è stato notificato il decreto di
espropriazione del terreno alla Letteriello che ha proposto
ricorso al T.A.R. Campania chiedendo l’annullamento degli atti
amministrativi e il risarcimento dei danni derivati alla parte
residua del fondo e per l’occupazione di una estensione
maggiore rispetto a quella effettivamente espropriata.

Ric. 2016 n. 26442 sez. SU – ud. 26-09-2017

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Immacolata Zeno, il quale chiede dichiararsi la giurisdizione del

3. Il Tribunale di Salerno sez. Eboli ha dichiarato, con sentenza n.
66/2011, il proprio difetto di giurisdizione a favore del giudice
amministrativo.
4. Il T.A.R. con sentenza 11146/2010 ha respinto la domanda di

domanda di risarcimento dei danni da deprezzamento del
terreno residuo e da occupazione di una superficie maggiore a
quella espropriata. La Letteriello ha riassunto pertanto il
giudizio davanti al Tribunale di Salerno che con ordinanza del 7
novembre 2016 ha sollevato conflitto di giurisdizione
rimettendo la questione alle Sezioni Unite.
5. Con la ordinanza da ultimo citata il Tribunale di Salerno ha
ritenuto che il danno da sconfinamento e quello per il
deprezzamento dell’area residua siano derivati sia pure
mediatamente dalla procedura ablativa e pertanto siano di
competenza del giudice amministrativo.
6. Il P.G. presso la Corte di Cassazione (con requisitoria del
Sostituto Procuratore Generale, cons. Imma Zeno, del 27 aprile
2017) non condivide l’interpretazione del Tribunale di Salerno e
richiama la giurisprudenza delle SS.UU. (sentenze nn.
25044/16, 16043/10, 19501/08, 3723/07) secondo cui lo
sconfinamento rispetto al provvedimento di esproprio configura
un comportamento di mero fatto perpetrato in carenza assoluta

Ric. 2016 n. 26442 sez. SU – ud. 26-09-2017

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annullamento e dichiarato il difetto di giurisdizione sulla

di potere e tale da integrare un illecito permanente lesivo del
diritto soggettivo del proprietario del fondo la cui tutela è
rimessa alla giurisdizione del giudice ordinario. Mentre quanto
alla perdita di valore della porzione residua derivata dalla

giurisprudenza (SS.UU. nn. 1643/17; 10502/12; Cass. civ. I
sez. 6926/16; 11504/14; 24435/06; 10634/04) secondo cui
tale pregiudizio è una componente dell’indennità di esproprio
relativa alla intera diminuzione patrimoniale subita in seguito al
provvedimento ablativo
Ritenuto che
7. Il richiamo alla giurisprudenza di queste Sezioni Unite da parte
del P.G. appare pertinente e decisivo ai fini di escludere la
giurisdizione del giudice amministrativo sia per ciò che concerne
la domanda di risarcimento del danno da sconfinamento che
compete al Tribunale di Salerno, sia per ciò che concerne la
valutazione della riduzione del valore della proprietà che
concorre a determinare l’indennità di espropriazione e che
pertanto è di competenza della Corte di appello come giudice di
merito in unico grado.
8. Va dichiarata conseguentemente la giurisdizione del giudice
ordinario e specificamente la competenza del Tribunale di
Salerno sull’azione risarcitoria relativa allo sconfinamento e

Ric. 2016 n. 26442 sez. SU – ud. 26-09-2017

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ablazione parziale del più ampio fondo richiama la

quella della Corte di appello sul riconoscimento dell’indennità di
esproprio.
P.Q.M.
La Corte dichiara la giurisdizione del giudice ordinario e la

relativa allo sconfinamento e quella della Corte di appello di
Salerno sul riconoscimento dell’indennità di esproprio.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 26 settembre
2017.
Il Presidente
Renato Roi

competenza del Tribunale di Salerno sull’azione risarcitoria

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