Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2721 del 02/02/2017


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Cassazione civile, sez. III, 02/02/2017, (ud. 15/12/2016, dep.02/02/2017),  n. 2721

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8248-2014 proposto da:

S.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA C.POMA 2,

presso lo studio dell’avvocato GREGORIO TROILO, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato ULISSE MELEGA giusta procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

GENERTEL ASSICURAZIONI SPA, V.M., L.S.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2777/2013 del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositata

il 02/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/12/2016 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI;

udito l’Avvocato ORLANDO FABIO MASSIMO per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MISTRI Corrado che ha concluso per il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. V.M. ha convenuto S.D. dinanzi al Giudice di pace di San Giovanni in Persiceto per sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti dal camper dell’attore a seguito di un sinistro stradale in cui il convenuto era stato coinvolto mentre ne era alla guida.

Nel costituirsi in giudizio, lo S. ha negato la propria responsabilità per i danni provocati dal sinistro, attribuendola in via esclusiva a carico di L.S., per avere quest’ultima (alla guida di un’autovettura assicurata dalla compagnia Genertel s.p.a.) tamponato da tergo il camper condotto dallo S., rendendosi conseguentemente responsabile di tutti i danni subiti dal bene di proprietà del V., tanto nella sua parte posteriore, quanto in quella anteriore, avendo sospinto il camper dell’attore, per effetto del tamponamento, contro l’autovettura che lo precedeva.

Esteso il contraddittorio nei confronti della L. e di Genertel s.p.a., il Giudice di pace, riconosciuta l’esclusiva responsabilità della L. nella provocazione dei danni arrecati al camper del V., ha rigettato la domanda proposta da quest’ultimo nei confronti dello S..

2. Su appello della Genertel s.p.a., con sentenza resa in data 2/10/2013, il Tribunale di Bologna, in parziale riforma della sentenza di primo grado, accertata la limitata responsabilità della L. in relazione ai soli danni provocati alla parte posteriore del camper del V., ha accertato l’avvenuta integrale soddisfazione delle ragioni risarcitorie di quest’ultimo, avendo la Genertel s.p.a. già corrisposto ante causam, in favore dell’attore, somme per importi a tal fine sufficienti.

3. Avverso la sentenza d’appello, ha proposto ricorso per cassazione S.D., sulla base di tre motivi d’impugnazione.

4. Nessuno degli intimati ha svolto difese in questa sede.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

5. Con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 100 e 323 c.p.c. (in relazione al disposto dell’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere il tribunale accolto l’appello proposto dalla Genertel s.p.a. nonostante la stessa non vantasse alcun interesse a proporlo, non avendo il giudice di primo grado formalmente adottato alcuna statuizione relativa a detta società.

5.1. Il motivo è infondato.

Osserva il collegio come il Tribunale di Bologna, giudicando in sede d’appello, abbia correttamente sottolineato come il coinvolgimento della Genertel s.p.a. nell’ambito del contraddittorio processuale avente a oggetto la ricostruzione della dinamica del sinistro in esame (coinvolgimento avvenuto ex art. 107 c.p.c.), e l’accertamento della responsabilità per i danni ad esso conseguenti (accertamento positivamente raggiunto in primo grado, con l’individuazione della L. quale unica ed esclusiva responsabile dei danni rivendicati dal V.), valesse a giustificarne pienamente l’interesse (quale compagnia assicuratrice del veicolo condotto dalla L. per i danni a terzi derivanti dalla circolazione stradale) a dolersi dell’accertamento della responsabilità di quest’ultima, avuto riguardo alla prevedibile successiva opponibilità, nei propri confronti, del giudicato destinato a formarsi su detto accertamento, con la conseguente irretrattabilità dei presupposti in fatto suscettibili di integrare il dovere della compagnia assicuratrice di manlevare la L. per i danni dalla stessa arrecati al V. nella conduzione stradale del proprio veicolo (per l’appunto assicurato dalla compagnia appellante).

La correttezza giuridica di tale motivazione vale pertanto a destituire di fondamento la censura sul punto sollevata dall’odierno ricorrente.

6. Con il secondo motivo, lo S. censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere il Tribunale di Bologna pronunciato oltre i limiti della domanda proposta dall’appellante Genertel s.p.a., essendosi quest’ultima limitata (oltre alla contestazione della ritualità della propria chiamata in causa) a invocare l’accertamento dell’esaustività della somma dalla stessa Genertel versata ante causam in favore del V. per i danni subiti dalla relativa vettura a seguito del sinistro oggetto di lite con riferimento alla responsabilità riconoscibile a carico della L..

6.1. Il motivo è manifestamente infondato.

Osserva il collegio come il tribunale, proprio in accoglimento del gravame proposto dalla Genertel s.p.a. (diretto, nel merito, a contenere la responsabilità della propria assicurata entro i limiti coperti dalle somme già corrisposte ante causam in favore del V.), ha accertato la ridotta dimensione della responsabilità della L. per i danni subiti dal camper dell’attore entro i limiti del quantum già corrisposto, con la conseguente attestazione dell’avvenuta soddisfazione delle ragioni risarcitorie del V..

Ciò posto, rilevata la sussistenza della legittimazione della Genertel s.p.a. alla proposizione dell’appello (in conformità con quanto indicato in relazione al precedente motivo d’impugnazione), deve escludersi alcuna violazione, da parte del giudice d’appello, dell’art. 112 c.p.c., non essendo il Tribunale di Bologna incorso in alcun vizio di ultrapetizione rispetto alle domande proposte in sede di gravame dalla società appellante.

7. Con il terzo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 2909 c.c. e art. 324 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere il Tribunale di Bologna erroneamente disatteso l’eccezione di giudicato esterno sollevata dallo S. in sede d’appello, posto che, con la sentenza emessa ad esito di altro giudizio introdotto dallo stesso S. (e deciso dal Giudice di pace di San Giovanni in Persiceto in data 21/12/2009: sentenza n. 456/2009, divenuta definitiva in data 5/2/2011), si era irretrattabilmente formato il giudicato sulla circostanza di fatto consistita nell’esclusiva responsabilità di L.S. (e conseguentemente della Genertel s.p.a. in sede di manleva) nella causazione del medesimo sinistro oggetto del presente giudizio.

7.1. Il motivo è fondato.

Secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, il giudicato si forma, oltre che sull’affermazione o negazione del bene della vita controverso, sugli accertamenti logicamente preliminari e indispensabili ai fini del deciso, quelli cioè che si presentano come la premessa indefettibile della pronunzia (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 20692 del 10/09/2013, Rv. 628077; Sez. 2, Sentenza n. 1815 del 08/02/2012, Rv. 621374).

Sulla base di tali premesse, costituendo l’accertamento dell’esclusiva responsabilità della L. nella causazione del sinistro in esame, un presupposto di fatto indispensabile per la pronuncia della condanna della stessa al risarcimento dei danni rivendicati dallo S. nel giudizio favorevolmente deciso in suo favore con la sentenza divenuta definitiva, deve ritenersi, in relazione a tale presupposto di fatto, che sulla valutazione di quel giudice si sia formato il giudicato; e tanto, a prescindere (e indipendentemente) dalla qualità dell’accertamento, dalla pertinenza o dalla fondatezza, in fatto o in diritto, delle asserzioni utilizzate in sentenza (erroneamente ritenute dirimenti dal giudice d’appello), avendo, tanto la L. quanto la Genertel s.p.a. (parti di quel giudizio) trascurato di impugnarne l’attestazione, conseguentemente consentendo che si formasse il crisma della definitività sulla circostanza dell’esclusiva responsabilità della L. nella causazione del medesimo sinistro oggetto dell’odierno giudizio.

Ciò posto, avendo il Tribunale di Bologna, quale giudice d’appello, erroneamente attribuito un decisivo rilievo (al fine di escludere l’incidenza del giudicato esterno formatosi sull’accertamento della responsabilità esclusiva della L. nella causazione del sinistro oggetto di causa) alla scorrettezza del ragionamento utilizzato dal giudice della causa pregiudicante, dev’essere accolto il motivo di censura in esame, attesa la sopravvenuta irretrattabilità dell’accertamento relativo all’esclusiva responsabilità della L. nella causazione del sinistro de quo, in ragione del giudicato formatosi sul punto.

8. Il riscontro della violazione, da parte del giudice a quo, del giudicato esterno formatosi sulla questione concernente l’esclusiva responsabilità della L. nella causazione del sinistro oggetto di lite, impone la cassazione della sentenza impugnata in relazione a tale punto, con il conseguente rinvio della causa al Tribunale di Bologna, in persona di diverso magistrato, cui è altresì rimesso il compito di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

Accoglie il terzo motivo di ricorso; rigetta i restanti.

Cassa in relazione al motivo di ricorso accolto e rinvia al Tribunale di Bologna, in persona di diverso magistrato, cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, art. 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 15 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2017

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