Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27207 del 27/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 27/11/2020, (ud. 10/09/2020, dep. 27/11/2020), n.27207

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 28480-2019 proposto da:

G.G., n. q. di titolare della ditta ” G. ARREDI di

G.G.”, G.A., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

LUIGI CALAMATTA, 16, presso lo studio dell’avvocato MANUELA MARIA

ZOCCALI, rappresentati e difesi dall’avvocato FRANCESCO NIZZARI;

– ricorrenti –

contro

COMUNE DI GIOIA TAURO;

– intimato –

per regolamento di competenza avverso la sentenza n. 794/2019 del

TRIBUNALE di PALMI, depositata il 03/09/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CHIARA

GRAZIOSI;

lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del

SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT. ALESSANDRO PEPE che chiede che

la Corte di Cassazione accolga il ricorso.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte osserva quanto segue.

1. Con atto di citazione notificato il 14 novembre 2017 G.G. e G.A. convenivano davanti al Tribunale di Palmi il Comune di Gioia Tauro, esponendo che G.A. aveva concesso in comodato a G.G. un locale commerciale sito in tale Comune, nel quale, la notte (OMISSIS), per l’imperversare di piogge, erano tracimate le acque del fiume Budello, cagionando danni ai beni mobili che vi aveva collocato il comodatario e alla struttura dell’immobile stesso, così danneggiando anche il proprietario. Aggiungevano che ciò sarebbe stato evitabile mediante “interventi di manutenzione ordinaria”: al contrario, sia il Comune, sia la Provincia, pur trattandosi notoriamente di un fiume “a rischio”, non avrebbero “mai preso adeguati provvedimenti”.

Concludevano quindi per l’accertamento della responsabilità del Comune e per la sua condanna a risarcire loro i danni.

Il Comune si costituiva, eccependo tra l’altro difetto di giurisdizione del Tribunale ordinario a favore del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, sezione di Napoli.

2. Con sentenza emessa il 3 settembre 2019 ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c. il Tribunale di Palmi declinava la propria competenza a favore del Tribunale specializzato.

In detta pronuncia, dopo aver precisato trattarsi di una questione di competenza e non di giurisdizione in conformità alla giurisprudenza di questa Suprema Corte, si invocavano poi ulteriori arresti di legittimità intendendoli nel senso che, in forza del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 – T.U. acque pubbliche -, art. 140, lett. e), la ripartizione tra il giudice ordinario e il giudice specializzato quanto alle cause riguardanti il risarcimento dei danni derivati da atti della pubblica amministrazione va compiuta attribuendo al giudice specializzato “le domande in relazione alle quali l’esistenza dei danni sia ricondotta alla esecuzione, alla manutenzione e al funzionamento dell’opera idraulica”, rimanendo riservate al giudice ordinario le cause in cui le pretese “si ricollegano solo indirettamente e occasionalmente alle vicende relative al governo delle acque”, in quanto la competenza del giudice specializzato si giustifica in presenza di comportamenti, omissivi od omissivi, implicanti “apprezzamenti circa la deliberazione, la prospettazione e l’attuazione di opere idrauliche o comunque scelte della P.A. dirette alla tutela di interessi generali correlati al regime delle acque pubbliche”. Pertanto, se si adduce che un’opera idraulica “non sia stata tenuta in efficienza (o sia stata mal costruita)”, ciò “implica la valutazione di apprezzamenti o di scelte della P.A. in relazione alla suindicata tutela degli interessi generali collegati al regime delle acque pubbliche”, onde “la domanda di risarcimento dei danni fondata sulla mancata deliberazione e attuazione delle necessarie opere di manutenzione” va devoluta alla cognizione del tribunale specializzato competente per territorio.

Tanto premesso, il Tribunale di Palmi afferma che nella presente causa sarebbe stata addotta la sussistenza di danni qualificati come addebitabili al convenuto Comune, il quale, “nella qualità di ente gestore/proprietario della condotta idrica, non ne avrebbe curato adeguatamente la manutenzione e/o l’immediata riparazione”. Di qui la competenza del tribunale specializzato, “essendo fondata sulla mancata deliberazione e attuazione delle necessarie opere di P.A. e, quindi, implicanti la valutazione di apprezzamenti o di scelte relative alla tutela di interessi generali collegati al regime delle acque pubbliche”.

3. Avverso tale pronuncia G.G. e G.A. hanno proposto ricorso per regolamento di competenza ai sensi dell’art. 42 c.p.c., da cui il Comune non si è difeso.

Il Procuratore Generale ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

4. Il ricorso si fonda su un unico motivo, in relazione all’art. 140 T.U. acque pubbliche.

4.1 Si premette che nell’atto di citazione, al punto n. 5, si era addotto che lo straripamento del fiume era derivato da varie concause: “evento meteorico, carenza di ampiezza della sezione di deflusso, presenza nell’alveo di materiale inerte e rifiuti…, depressione orografica del terreno rispetto all’argine del fiume nel tratto a monte delle abitazioni”. E si premette altresì che ancora nell’atto di citazione, al punto n. 6, si era affermato notorio che il Comune e la Provincia non avevano mai “preso adeguati provvedimenti”, benchè il fiume Budello fosse “sempre stato un corso d’acqua a rischio, avendo, in regime normale, una notevole e costante portata”.

Riferendosi poi, implicitamente ma inequivocamente al contenuto del punto n. 2 dell’atto di citazione (“Nella notte (OMISSIS), in seguito all’imperversare di precipitazioni atmosferiche”, si verificava la tracimazione ecc.), si sostiene che il Tribunale avrebbe sottovalutato “un’importante questione di fatto”, e cioè che l’esondazione “si è verificata per l’evento occasionale delle abbondanti piogge del (OMISSIS), cui le precarie condizioni di abbandono dell’alveo del fiume hanno funto da concausa”.

4.2 I ricorrenti elencano poi tutte le fattispecie indicate nell’art. 140 T.U. acque pubbliche per escludere nel caso in esame la competenza del tribunale specializzato, assumendo di avere “richiesto il risarcimento dei danni derivati nella sola occasione di esondazione del Fiume Budello (in cattivo stato di manutenzione), a seguito delle abbondanti piogge verificatesi nella notte tra il (OMISSIS)”, competendo al tribunale ordinario la cognizione delle controversie che si ricolleghino solo indirettamente e occasionalmente alle vicende relative al governo delle acque.

5. Il ricorso è fondato.

5.1 La consolidata giurisprudenza di questa Suprema Corte ha chiaramente ripartito la competenza nella presente tematica.

Il tribunale specializzato è competente quando ricorre un’attività dell’ente amministrativo che si concreta nella progettazione, nella costruzione, nel funzionamento e nella manutenzione di un’opera idraulica o comunque nelle scelte che la pubblica amministrazione adotta per la tutela di interessi generali correlati al regime delle acque pubbliche. In tal senso, fra le pronunce massimate, si è espressa da ultima Cass. sez. 6-3, ord. 20 giugno 2019 n. 16636, per cui appunto, nelle controversie aventi per oggetto il risarcimento di danni derivanti dallo straripamento di un corso d’acqua pubblico per omessa cura o manutenzione dello stesso, R.D. n. 1775 del 1933, ex art. 140, lett. e), “spettano alla competenza dei tribunali regionali delle acque le domande in relazione alle quali l’esistenza dei danni dipenda dall’esecuzione, dalla manutenzione o dal funzionamento di un’opera idraulica, mentre restano riservate alla cognizione del giudice in sede ordinaria quelle aventi per oggetto pretese che si ricollegano solo indirettamente e occasionalmente alle vicende relative al governo delle acque, atteso che la competenza del giudice specializzato si giustifica in presenza di comportamenti, commissivi od omissivi, che implichino apprezzamenti circa la deliberazione, la progettazione e l’attuazione di opere idrauliche o comunque scelte della P.A. dirette alla tutela di interessi generali correlati al regime delle acque pubbliche” (sulla stessa linea, tra gli arresti meno risalenti, cfr. Cass. sez.6-3, ord. 20 maggio 2016 n. 10397, Cass. sez. 6-3, ord.5 novembre 2015 n. 22602, Cass. sez. 63, ord. 14 dicembre 2014 n. 27392, Cass. sez. 6-3, ord. 26 luglio 2012 n. 13357, Cass. sez. 6-3, ord. 11 gennaio 2012 n. 172 e Cass. sez. 3, ord. 15 aprile 2011 n. 8722).

5.2 II Tribunale di Palmi ha invocato S.U. 20 gennaio 2006 n. 1006: questo intervento nomofilattico, peraltro, non è stato divergente, ma al contrario ha contribuito a consolidare la linea interpretativa di cui si sono appena indicati gli arresti più recenti, dal momento che afferma che, nella ripartizione della competenza tra il tribunale ordinario e il tribunale specializzato nelle cause aventi ad oggetto “il risarcimento dei danni derivanti da atti” della pubblica amministrazione, il tribunale specializzato è competente per le “domande in relazione alle quali l’esistenza dei danni sia ricondotta alla esecuzione, alla manutenzione e al funzionamento dell’opera idraulica”, mentre competente è il tribunale ordinario per le domande “che si ricollegano solo indirettamente e occasionalmente alle vicende relative al governo delle acque”: questo perchè “la competenza del giudice specializzato si giustifica in presenza di comportamenti, commissivi od omissivi, che implichino apprezzamenti circa la deliberazione, la progettazione e l’attuazione di opere idrauliche o comunque scelte della P.A. dirette alla tutela di interessi generali correlati al regime delle acque pubbliche”, per cui, se si adduce che un’opera idraulica “non sia tenuta in efficienza (o sia stata mal costruita)”, ciò “implica la valutazione di apprezzamenti o di scelte della P.A.”.

5.3 Nel caso in esame, è evidente che la prospettazione attorea non riconduce la domanda nel paradigma di competenza specializzata ben delineato dalla giurisprudenza di questa Suprema Corte: non si tratta di un’opera idraulica, bensì di un vero e proprio fiume (sulla responsabilità della P.A. nel diverso caso di un acquedotto o comunque di un’opera idraulica, oltre agli arresti sopra citati, cfr. già Cass. sez. 3, ord.10 maggio 2005 n. 9742, Cass. sez. 1, ord. 21 maggio 2004 n. 9800 e Cass. sez. 1, 28 marzo 2001 n. 4454), onde quel che si imputa al Comune convenuto è una mera incuria (Cass. sez. 3, 18 maggio 2015 n. 10128 afferma appunto che, mentre è riservata al tribunale specializzato ogni controversia riguardante il risarcimento di “danni derivanti esclusivamente da atti della P.A. e, dunque, da scelte di governo delle acque e del territorio”, rientrano nella competenza del giudice ordinario “i giudizi per i danni derivanti da comportamenti” della pubblica amministrazione “che si siano sostanziati in una mera inazione o in incuria”; conforme la già citata Cass. sez. 6-3, ord. 5 novembre 2015 n. 22602) ed altresì una concausa dell’evento dannoso – come correttamente hanno evidenziato i ricorrenti richiamando le addotte concause elencate nel punto n. 5 dell’atto di citazione -, e non, dunque, la sua unica origine (sulla natura esclusiva in termini causali necessaria per generare la competenza del tribunale specializzato si richiamano ancora i due arresti appena citati).

Il ricorso deve essere pertanto accolto, dichiarando la competenza del per materia del Tribunale di Palmi, cui si rimettono anche le spese.

P.Q.M.

Accogliendo il ricorso, dichiara la competenza del Tribunale di Palmi. Spese rimesse.

Così deciso in Roma, il 10 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 27 novembre 2020

 

 

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