Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27206 del 28/12/2016

Cassazione civile, sez. VI, 28/12/2016, (ud. 24/11/2016, dep.28/12/2016),  n. 27206

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19425/2015 proposto da:

TESSIVAL SUD S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore e

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA FLAMINIA VECCHIA 657, presso lo studio dell’Avvocato

GIULIO PIGNATARO, rappresentata e difesa dagli Avvocati SEVERINO

NAPPI E GIOVANNA TUSSINO, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

M.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SISTINA

121, presso lo studio dell’Avvocato EMANUELE BIONDI, che lo

rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5097/2015 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del

4/6/2015, depositata il 12/6/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. CATERINA MAROTTA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1 – Il Consigliere relatore, designato ai sensi dell’art. 377 c.p.c., ha depositato in cancelleria la seguente relazione ex artt. 380 bis e 375 c.p.c., ritualmente comunicata alle parti:

“Con sentenza n. 5097/2015 depositata il 12/6/2015, la Corte di appello di Napoli, decidendo sul reclamo proposto dalla Tessival Sud s.r.l., in liquidazione, avverso la sentenza del Tribunale di Benevento (che, nella fase di opposizione della L. n. 92 del 2012, ex art. 92, commi 51-57, aveva respinto il ricorso della società avverso la decisione resa nella fase sommaria con la quale era stato – parzialmente – accolto il ricorso L. n. 92 del 2012, ex art. 1, commi 48 e segg., proposto da M.P., dichiarata l’inefficacia del licenziamento intimato all’esito di procedura ai sensi della L. n. 223 del 1991 e condannata la società al risarcimento del danno pari a dodici mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto), confermava la pronuncia del Tribunale. Riteneva la Corte territoriale che la comunicazione alle OO.SS. di categoria non fosse stata inoltrata contestualmente a quella di recesso e neppure entro il termine di sette giorni previsto dalla L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 9, come modificato dalla L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 44, bensì oltre due mesi dopo; che a fronte della stringente sequenza temporale prevista dalla legge non fossero possibili sanatorie di sorta in caso di suo inadempimento essendo irrilevante la circostanza che il lavoratore fosse stato in grado di conoscere il criterio di scelta attraverso la comunicazione dell’avvio della procedura; che la supposta non essenzialità del termine per la suddetta comunicazione contraddiceva la funzione di garanzia da attribuire alla stessa.

Per la cassazione di tale sentenza ricorre la Tessival s.r.l. in liquidazione con tre motivi.

M.P. resiste con controricorso.

Con il primo motivo la società denuncia la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 223 del 1991, art. 4, commi 5 e 9 e art. 5, comma 3, in relazione alla L. n. 223 del 1991, art. 24, comma 2. Si duole dell’attribuita essenzialità al termine per la comunicazione di cui al citato art. 4, comma 9, in presenza di un licenziamento collettivo per cessazione dell’attività in cui, essendovi l’azzeramento dell’intero organico, non vi era alcuna esigenza di comparazione tra i lavoratori; sostiene che in tale situazione il ritardo nell’invio della comunicazione non sarebbe giammai potuto risultare di pregiudizio. Rileva che la scelta di cessare l’attività non era mai stata messa in discussione dal lavoratore ovvero dalle stesse OO.SS. in sede di esame congiunto e in sede amministrativa.

Con il secondo motivo la società denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 4, comma 9, anche in relazione all’art. 152 c.p.c.. Lamenta che la Corte territoriale abbia erroneamente ritenuto che il mancato rispetto del termine di sette giorni previsto dall’art. 4, comma 9, come modificato dalla L. n. 92 del 2012, potesse determinare l’inefficacia del recesso.

Con il terzo motivo la società denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c. e della L. n. 223 del 1991, art. 5, comma 1, in relazione alla mancata pronuncia sul motivo di cui al reclamo concernente i criteri di scelta.

Sono manifestamente infondati i primi due motivi di ricorso e determinano l’assorbimento del terzo.

Va innanzitutto richiamata l’espressa previsione di cui alla L. n. 223 del 1991, art. 24, comma 2 (“Le disposizioni richiamate nel comma 1, si applicano anche quando le imprese di cui al medesimo comma intendano cessare l’attività”), rimasta immutata pur a seguito dell’intervento modificativo di cui alla L. n. 92 del 2012. Il primo comma di detta disposizione fa espresso riferimento alle disposizioni di cui all’art. 4, commi da 2 a 12 e all’art. 5, commi da 1 a 5 (si veda, per completezza, anche il D.L. 20 maggio 1993, n. 148, art. 8, comma 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 luglio 1993, n. 236, secondo il quale: “La disposizione di cui alla L. 23 luglio 1991, n. 223, art. 24, comma 1, ultimo periodo, si interpreta nel senso che la facoltà di collocare in mobilità i lavoratori di cui all’art. 4, comma 9, della medesima Legge deve essere esercitata per tutti i lavoratori oggetto della procedura di mobilità entro centoventi giorni dalla conclusione della procedura medesima, salvo diversa indicazione nell’accordo sindacale di cui al medesimo art. 4, comma 9”).

Come da questa Corte già affermato nella decisione n. 14416 del 4 novembre 2000, facendo seguito alle pronunce a Sezioni unite 13 giugno 2000, n. 419 e 11 maggio 2000, n. 302: “i licenziamenti collettivi conseguenti alla chiusura dell’insediamento produttivo sono ora soggetti alla gran parte delle norme previste in materia di procedura per la dichiarazione di mobilità. Come ha sottolineato la Corte costituzionale, anche la cessazione dell’attività si vuole inserita in quella complessa concertazione attraverso cui la normativa sulla mobilità tende a ridurre le conseguenze della crisi o della ristrutturazione dell’impresa sull’occupazionè e ciò in quanto la messa in mobilità viene a coniugarsi con gli ulteriori meccanismi predisposti per la ricollocazione dei lavoratori, di talchè “cessa assurge ad espressione di un principio generale, che non può non valere anche quando ci si trovi in presenza della mera soppressione dell’impresa” perfino quando tale soppressione sia “operata al di fuori d’ogni procedura” (Sent. n. 6/1999). L’assimilazione logica della cessazione di attività, che la norma effettua alle ipotesi di licenziamento collettivo per “riduzione o trasformazione di attività o di lavoro”, contemplate nel precedente comma è del resto coerente con quanto emerge dai lavori preparatori: infatti il testo approvato originariamente dal Senato conteneva l’espressa previsione della inapplicabilità della normativa in esame all’ipotesi di “cessazione dell’attività di impresa per provvedimento dell’autorità giudiziaria”; ma questa limitazione è stata soppressa nel testo approvato dalla Camera dei Deputati. Da ciò può trarsi un argomento ulteriore circa la volontà legislativa di estendere la latitudine della normativa in esame”.

Si ricorda, del resto, che la Corte costituzionale (cfr. sentenza n. 190/2000), nel ritenere non fondata la questione di legittimità costituzionale della L. 23 luglio 1991, n. 223, art. 3, comma 4 bis, prima proposizione, aggiunto dal D.L. 20 maggio 1993, n. 148, art. 6, convertito in L. 19 luglio 1993, n. 236, nel testo risultante dalla modifica introdotta dal D.L. 23 ottobre 1996, n. 542, art. 7, convertito in L. 23 dicembre 1996, n. 649, sollevata, in riferimento all’art. 3 Cost., comma 1 e art. 11 Cost., ha rilevato che: “Alla materia dei licenziamenti collettivi è dedicata la direttiva comunitaria 75/129/CEE (successivamente modificata ed integrata dalle direttive 95/56/CEE e 98/5/CE), la quale (all’art. 1) fornisce la definizione di licenziamento collettivo – ancorata a presupposti esclusivamente dimensionali (dell’azienda) e numerici (quale rapporto tra lavoratori licenziati e lavoratori occupati) – e delinea (ai successivi artt. 2 e 3) il campo di applicazione delle garanzie procedimentali; il quale è tendenzialmente generale perchè le ipotesi escluse sono tipizzate ed elencate (rapporti di lavoro a termine; rapporti di impiego pubblico; rapporti di lavoro degli equipaggi di navi marittime), onde risulta esaltata l’ampia portata delle garanzie così introdotte. Alla direttiva è stata data attuazione nell’ordinamento interno con la L. 23 luglio 1991, n. 223, il cui art. 24 regola il licenziamento collettivo conseguente a riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, o cessazione dell’attività.

Coerentemente con siffatta lettura costituzionale della richiamata normativa è stato ritenuto (cfr. Cass. 23 settembre 2011, n. 19496) che, in tema di licenziamenti collettivi, la disciplina prevista dalla L. 23 luglio 1991, n. 223, ha portata generale ed è obbligatoria anche nell’ipotesi in cui, nell’ambito di una procedura concorsuale, risulti impossibile la continuazione dell’attività aziendale e, nelle condizioni normativamente previste, si intenda procedere ai licenziamenti (il tutto, ovviamente, sulla base della disciplina applicabile prima degli interventi legislativi di cui al D.Lgs. n. 148 del 20105, attuativo della L. n. 183 del 2014 – jobs Act-).

Se il dato formale è imprescindibile, è stato anche da questa Corte precisato che, per effetto di tale estensione, la tutela opera nei limiti della compatibilità di tale disciplina con i risultati in concreto perseguibili in relazione alla cessazione dell’attività aziendale e cioè, ferma restando l’insindacabilità della libera scelta dell’imprenditore di cessare l’attività, al fine di consentire il controllo sindacale sulla effettività della scelta medesima, ciò allo scopo di evitare elusioni del dettato normativo concernente i diritti dei lavoratori alla prosecuzione del rapporto nel caso in cui la cessazione dell’attività dissimuli la cessazione dell’azienda o la ripresa della attività sotto diversa denominazione o in diverso luogo, e, dall’altro, la funzione di promuovere, attraverso la iscrizione nelle liste di mobilità, il reimpiego dei lavoratori licenziati, anche attraverso l’organizzazione di corsi di qualificazione e riqualificazione professionale e l’utilizzo temporaneo in opere o servizi di pubblica utilità (così Cass. 7 giugno 2007, n. 13297; si vedano anche Cass. 3 luglio 2015, n. 13684 e, prima ancora, Cass. 26 luglio 2005, n. 15643).

Ferma restando, allora, la necessità della comunicazione di cui all’art. 4, comma 9, che resta strettamente collegata, al pari di quella di cui al comma 3 della medesima norma, al controllo, sindacale e pubblico, dell’operazione imprenditoriale (dato testuale egualmente insuperabile è quello dell’art. 5, comma 3, secondo cui il recesso di cui all’art. 4, è inefficace qualora sia intimato “… in violazione delle procedure richiamate dall’art. 4, comma 12”; quest’ultima disposizione prevede, a sua volta, che: “Le comunicazioni di cui al comma 9, sono prive di efficacia ove siano state effettuate senza l’osservanza… delle procedure previste dal presente articolo” – cfr. Cass. 1 luglio 2013, n. 16448 -), è stato ritenuto che il datore di lavoro, nell’ipotesi di cessazione dell’attività, è solo “dispensato dall’obbligo di specificare, nella comunicazione di cui alla cit. L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 3, i motivi del mancato ricorso ad altre forme occupazionali, nel caso in cui sia disposta la chiusura di un settore o ramo d’azienda, deve essere applicato tenendo conto che, in tema di licenziamenti collettivi, ai fini dell’applicazione dei criteri di scelta dettati dalla L. n. 223 del 1991, art. 5, la comparazione dei lavoratori da avviare alla mobilità può essere effettuata avendo riguardo soltanto ai lavoratori addetti al settore o al ramo interessato dalla chiusura o dalla ristrutturazione e non a quelli addetti all’intero complesso organizzativo e produttivo soltanto qualora si accerti che queste riguardino effettivamente in via esclusiva detto settore o ramo d’azienda ed esauriscano in tale ambito i loro effetti, non sussistendo inoltre in esso professionalità suscettibili di utilizzazione nel settore o ramo nel quale l’attività viene mantenuta” – così Cass. 10 maggio 2003, n. 7169; si vedano anche Cass. 26 luglio 2005, n. 15643 e Cass. 17 aprile 2014, n. 8971 nonchè la già citata Cass. 7 giugno 2007, n. 13297 -). stata, altresì, individuata una incompatibilità con riferimento alle conseguenze della dichiarazione di inefficacia del recesso per mancata procedimentalizzazione nell’ipotesi di cessazione dell’attività aziendale, nella quale solo non può essere disposta la reintegrazione nel posto di lavoro dovendo la pronuncia limitarsi ad accogliere la domanda di risarcimento del danno – si veda Cass. 19 dicembre 2008, n. 29831.

Pur con i suddetti correttivi interpretativi, è tuttavia sempre rimasta ferma la necessità del rispetto del dato formale e della cadenza procedimentale specificandosi, in particolare, che “la sanzione dell’inefficacia consegue anche nel caso di violazione della prescrizione di cui all’art. 4, comma 9” – cfr. già Cass. 14 novembre 1998, n. 11480 e numerose successive conformi, tra cui, in particolare le già citate Cass., S.U., 11 maggio 2000, n. 302 e Cass. 1 luglio 2013, n. 16448) e tale vizio non è non è suscettibile di sanatoria ex post (arg. ex Cass. 11 luglio 2007, n. 15479). Si consideri, a tale ultimo riguardo, che anche la L. n. 92 del 2012, ha inciso solo sulla fase iniziale della procedura di informazione e consultazione consentendo ora espressamente la sanatoria di eventuali vizi della comunicazione di apertura della procedura medesima (art. 1, comma 45, che incide sulla L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 12).

E’ stato da questa Corte altresì precisato (cfr. Cass. 22 marzo 1999, n. 2701) che “la comunicazione dell’elenco dei lavoratori collocati in mobilità, con la puntuale indicazione della modalità con la quale sono stati applicati i criteri di scelta, assume un’importanza decisiva per il controllo dell’esercizio dei poteri datoriali, fissando definitivamente nei termini indicati dalle comunicazioni la motivazione del singolo licenziamento. D’altro canto, la comunicazione ai soggetti esterni indicati dalla norma svolge la necessaria funzione di manifestare le ragioni delle scelte dell’imprenditore in quanto rilevanti in una dimensione collettiva, e non apprezzabili nell’ambito del singolo rapporto di lavoro; solo in questa dimensione è possibile un’effettiva verifica del rispetto dei criteri di scelta”. E’ stata anche sottolineata la diversità di contento e di finalità delle due comunicazioni previste dal co. 9 dell’art. 4, il che esclude che l’una possa rendere superflua l’altra (si veda Cass. 8 marzo 2006, n. 4970 secondo cui: “Il tenore letterale, nonchè la ratio della L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 9, conducono a ritenere che la prima comunicazione (al singolo lavoratore) e la seconda (agli Uffici del lavoro e alle associazioni di categoria) hanno contenuto e finalità differenti. In particolare, la prima comunicazione – da redigersi in forma scritta – deve contenere solo la notizia del recesso, senza la necessità di alcuna motivazione; la contestuale comunicazione all’Ufficio del lavoro, invece, deve includere anche i dati relativi all’elenco dei lavoratori collocati in mobilità, con l’indicazione per ciascun soggetto del nome, del luogo di residenza, della qualifica, del livello di inquadramento, dell’età, del carico di famiglia, nonchè la puntuale indicazione delle modalità con le quali sono stati applicati i criteri di scelta. Conseguentemente, deve escludersi che la contestualità richiesta dalla menzionata norma lora il termine di sette giorni) sia prevista in funzione della conoscibilità della motivazione da parte del lavoratore”.

Ed allora è chiaro come, in tale sistema delineato dal legislatore, l’esatto adempimento degli obblighi procedimentali posti a carico del datore di lavoro assolva anche ad una funzione di tutela del singolo lavoratore: “in particolare la comunicazione dei criteri di scelta dei dipendenti da licenziare e delle relative modalità applicative (anche se non fatta al lavoratore personalmente) gli consente di verificare la legittimità del recesso stesso e quindi di valutare l’opportunità, o meno, di impugnarlo, risultando del resto cristallizzate le ragioni della scelta a sè sfavorevole, con significativi effetti di tutela non dissimili da quelli svolti dalla contestazione dell’addebito nel licenziamento disciplinare e della comunicazione dei motivi del licenziamento individuale in regime di stabilità del rapporto” – così la già citata Cass. n. 2701/1999 -. Ciò è tanto più evidente sol che si consideri che un criterio di scelta ben può essere, nell’ipotesi di cessazione dell’attività, quello che operi uno scansionamento nel tempo dei licenziamenti e che la necessità della relativa comunicazione non può dipendere, come pretenderebbe la ricorrente, da una valutazione (ex post) della contemporaneità delle comunicazioni di recesso a tutte le unità ancora alle dipendenze della società e che, in ogni caso, lo scopo della comunicazione è anche quello di consentire la compilazione delle liste di mobilità per la fruizione da parte dei lavoratori licenziati della relativa indennità.

Sulla ulteriore questione in disamina, l’indirizzo di questa Corte è consolidato (da ultimo: Cass. 5 febbraio 2016, n. 2322; Cass. 4 febbraio 2016, n. 2206; Cass. 8 gennaio 2016, n. 157; Cass. 28 ottobre 2015, n. 22024, con ampio richiamo in motivazione di precedenti conformi, quali Cass. n. 8680/15; Cass. n. 16448/13; Cass. n. 7490/11; Cass. n. 7407/10; Cass. n. 16776/09; Cass. n. 1722/09; Cass. n. 15898/05) nell’escludere una nozione elastica di contestualità della comunicazione in esame, per l’esigenza, secondo la sua ratio, di rendere visibile e quindi controllabile dalle associazioni di categoria, oltre che dagli uffici pubblici competenti, la corretta applicazione della procedura con riferimento ai criteri di scelta seguiti ai fini della collocazione in mobilità, quale indispensabile presupposto per la tutela giurisdizionale riconosciuta al singolo dipendente. Nè ad escludere che la contestualità prescritta dalla norma sia in funzione anche della conoscibilità del corretto esercizio del potere da parte dei singoli dipendenti può valere la considerazione che la motivazione del recesso, nemmeno prescritta dalla L. n. 604 del 1966, nel caso di licenziamenti individuali, a maggior ragione non sia configurabile in materia di licenziamenti collettivi, ove il lavoratore si trova in una situazione di minore debolezza contrattuale, per la presenza di penetranti controlli delle organizzazioni sindacali e degli uffici pubblici (Cass. 8 marzo 2006, n. 4970), dal momento che la tutela collettiva assicurata dalla procedimentalizzazione dei poteri dell’imprenditore non esclude certo, pur nell’ambito dei licenziamenti collettivi, la tutela individuale, rappresentando la comunicazione congiunta prevista dalla norma in esame uno specifico termine di collegamento fra il momento collettivo e quello individuale (Cass. 1 dicembre 2010, n. 24341). Sicchè, nell’interpretazione della giurisprudenza di legittimità non trova spazio una nozione elastica del requisito di contestualità, poichè essa contraddice la funzione di garanzia dei lavoratori licenziati attribuita alle comunicazioni da inviare alle organizzazioni sindacali e ai competenti uffici del lavoro e si rileva incoerente con il disegno normativo contenuto nella L. n. 223 del 1991. Ne risultano esaltati i connotati di rigidità della procedura, con la conseguenza che “la riscontrata violazione determina di per sè, ai sensi della L. n. 223 del 1991, art. 5, comma 3, l’inefficacia del licenziamento” (così Cass. 29 aprile 2015, n. 8680).

Alla luce dei rigorosi principi enunciati e della funzione di garanzia delle comunicazioni previste dalla L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 9, risulta allora corretta l’interpretazione dei giudici di appello che hanno ritenuto risolutivo ai fini della violazione della norma procedurale in esame il mancato rispetto del termine di sette giorni di cui alla intervenuta modifica legislativa (L. 28 giugno 2012, n. 92, art. 1, comma 44 e art. 2, comma 72, lett. d): “Alla L. 23 luglio 1991, n. 223, art. 4, comma 9, al secondo periodo, la parola: contestualmente è sostituita dalle seguenti: entro sette giorni dalla comunicazione dei recessi e dall’art. 2, comma 72, lett. d) della medesima legge: “Alla L. 23 luglio 1991, n. 223, art. 4, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: le procedure di mobilità sono sostituite dalle seguenti: la procedura di licenziamento collettivo) che, lungi dall’avere carattere dirimente non è meno cogente della precedente contestualità, secondo l’interpretazione data da questo giudice di legittimità.

Nè fondatamente la ricorrente richiama le decisioni di questa Corte n. 5942 del 24 marzo 2004 e n. 10187 del 20 novembre 1996 a sostegno della pretesa irrilevanza della tardività della comunicazione evidenziando che la stessa non avrebbe impedito alle associazioni sindacali di categoria di esercitare il controllo sulle corrette modalità di esercizio del recesso, trattandosi di precedenti superati da numerose decisioni successive di segno contrario (si vedano, tra le altre, Cass. 23 gennaio 2009, n. 1722; Cass. 17 luglio 2009, n. 16776; Cass. 31 marzo 2011, n. 7490; Cass. 26 marzo 2010,n. 7407; Cass. 16 luglio 2013, n. 17363; Cass. 9 ottobre 2013, n. 22958).

D’altro canto, opinare senz’altro la sufficienza ai fini del rispetto della tutela di cui all’art. 4, comma 9, della non contestazione della scelta imprenditoriale di cessare l’attività (che si assume non essere stata mai messa in discussione dal lavoratore ovvero dalle OO.SS. in sede sindacale o in sede amministrativa), significa non solo elidere del tutto minuziosamente dettato dal legislatore, ma anche configurare in via di interpretazione una forma alternativa, clic la legge stessa non contempla.

La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione degli indicati principi.

Per tutto quanto sopra considerato, si propone il rigetto del ricorso con ordinanza, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., n. 5”.

2 – Non sono state depositate memorie ex art. 380 bis c.p.c., comma 2.

3 – Questa Corte ritiene che le osservazioni in fatto e le considerazioni e conclusioni in diritto svolte dal relatore siano del tutto condivisibili, siccome coerenti alla giurisprudenza di legittimità in materia (si veda anche la recentissima Cass. 22 novembre 2016, n. 23736) e che ricorra con ogni evidenza il presupposto dell’art. 375 c.p.c., n. 5, per la definizione camerale del processo.

4 – In conclusione il ricorso va rigettato.

5 – Le spese del presente giudizio, per il principio della soccombenza, sono poste a carico della ricorrente e vengono liquidate come da dispositivo.

6 – Il ricorso è stato notificato in data successiva a quella (31/1/2013) di entrata in vigore della legge di stabilità del 2013 (L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), che ha integrato il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, aggiungendovi il comma 1 quater del seguente tenore: “Quando l’impugnazione, anche incidentale è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma art. 1 bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l’obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.

La suddetta condizione sussiste nella fattispecie in esame.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna la società ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 100,00 per esborsi ed Euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge e rimborso spese forfetario nella misura del 15%, con attribuzione all’Avv. Emanuele Biondi antistatario.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 24 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2016

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