Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27206 del 16/12/2011

Cassazione civile sez. lav., 16/12/2011, (ud. 04/10/2011, dep. 16/12/2011), n.27206

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

Dott. BRONZINI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 31848-2007 proposto da:

P.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLE ROSE

N. 37 SC. A INT. 9, presso lo studio dell’avvocato MARIA TERESA

FEDERICO, rappresentato e difeso dagli avvocati TOMMASO CARONE,

STEFANO EPICOCO, giusta procura speciale notarile e atto di

costituzione del 9/03/10 in atti;

– ricorrente –

contro

C.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

FRANCESCO ORESTANO 21, presso lo studio degli avvocati PONTESILLI

MARIO, DI SERIO GENNARO, DI SERIO VITO, che lo rappresentano e

difendono giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 160/2006 della CORTE D’APPELLO di Lecce SEZ.

DIST. DI di TARANTO, depositata il 07/12/2006, r.g.n. 202/05+188/06;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/10/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE BRONZINI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per l’inammissibilità o in subordine

rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 11.11.2005 il Giudice del lavoro del Tribunale di Tarante condannava P.S. al pagamento della somma di euro 17.568,51 in favore di C.F. per somme non corrisposte in riferimento all’attività lavorativa svolta dal 7.11.2000 al 30.4.2001 in qualità di operaio di 4^ livello.

Sull’appello del P. (due appelli di contenuto analogo, poi riuniti) la Corte di appello di Lecce con sentenza del 10.10.2006 rigettava i detti appelli.

In merito all’eccezione di nullità della notificazione la Corte territoriale rilevava che la notifica era stata effettuata presso l’indirizzo comunicato dallo stesso appellante alla camera di commercio; inoltre il plico era stato ritirato da un tale di nome P. che figura essere stato abilitato al ritiro.

Ricorre il P. con due motivi, resiste il C. con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione di norme, ovvero la nullità del processo di primo grado in relazione agli artt. 139 e 149 c.p.c: il plico era stato inviato ad indirizzo diverso da quello di residenza, dimora o domicilio e comunque della sede dell’impresa.

Il motivo è infondato; come risulta dalla sentenza impugnata il plico è stato spedito presso l’indirizzo che lo stesso ricorrente aveva indicato per il registro della camera di commercio. In ogni caso non può essere dichiarata la nullità della notifica in quanto l’atto ha raggiunto il suo scopo, come si dimostra dal ritiro del plico da parte di persona a nome P. che si è accertato (v.

pag. 8 della sentenza impugnata) essere stato incaricato dal destinatario a ritirare il detto plico. Va ricordato sul punto l’orientamento di questa Corte secondo cui “a fini della notificazione a mezzo del servizio postale, l’incaricato al ritiro del piego depositato nell’ufficio postale a causa dell’assenza del destinatario, non deve avere i requisiti stabiliti dalla L. n. 890 del 1982, art. 7 per i soggetti abilitati a ricevere il plico nel luogo indicato sul piego postale, essendo sufficiente, in considerazione della circostanza che il destinatario ha conferito l’incarico a chi provvede a ritirare il plico all’ufficio postale, che il delegato sottoscriva l’avviso di ricevimento con la indicazione della specifica qualità e l’agente postale certifichi con la sua firma in calce la ritualità della consegna” (cass. n. 14606/2007, cass. n. 11452/2003).

Con il secondo motivo si deduce l’insufficiente e contraddittoria motivazione sul punto della certificazione camerale prodotta dall’appellato attestante l’esistenza della impresa artigiana del P. in (OMISSIS). La sede ove il C. ha dichiarato di aver lavorato non era quella ove è stato notificato l’atto.

La doglianza appare ininfluente in quanto per le ragioni dette supra si deve ritenere che l’atto sia stato ricevuto dal ricorrente, per essere stato ritirato all’ufficio postale e che quindi la notificazione sia andata a buon fine.

Va quindi rigettato il ricorso, con condanna del ricorrente alle spese di legittimità, liquidate come al dispositivo.

P.Q.M.

La Corte: rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di legittimità, liquidate in Euro 40,00 per esborsi, oltre euro 2.500,00 per onorari, oltre IVA e CPA e spese generali.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2011

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