Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27205 del 28/12/2016

Cassazione civile, sez. VI, 28/12/2016, (ud. 24/11/2016, dep.28/12/2016),  n. 27205

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11473/2015 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE

DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati SERGIO PREDEN,

LUIGI CALIULO, ANTONELLA PATTERI E LIDIA CARCAVALLO, giusta procura

speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

G.V.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 179/2015 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del

12/01/2015, depositata l’11/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

24/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FABRIZIA GARRI;

udito l’Avvocato PATTERI ANTONELLA, difensore della ricorrente, che

si riporta agli scritti.

Fatto

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

La Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa città che aveva dichiarato il diritto di G.V. al beneficio della rivalutazione contributiva a fini pensionistici ai sensi della L. n. 257 del 1997, art. 13 e ss.mm..

Per la cassazione della sentenza ricorre l’Inps che denuncia la violazione del D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Sostiene l’Istituto che l’eccezione avrebbe dovuto essere d’ufficio rilevata dal giudice di merito e che essendo stata presentata domanda amministrativa all’Inps in data 3.6.2002 alla data di proposizione dell’azione giudiziaria (il 6.6.2006) il termine triennale di decadenza era oramai decorso e la domanda giudiziaria avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile.

G.V. è rimasto intimato.

Tanto premesso va rammentato che a norma del D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, nel testo di cui al D.L. n. 384 del 1992, art. 4, comma 1, convertito dalla L. n. 438 del 1992 – la mancata proposizione, entro termini computati in riferimento a determinati svolgimenti del procedimento amministrativo, dell’azione giudiziaria diretta al riconoscimento di determinate prestazioni previdenziali, è dettata a protezione dell’interesse pubblico alla definitività e certezza delle determinazioni concernenti erogazioni di spese gravanti su bilanci pubblici e, di conseguenza, è sottratta alla disponibilità della parte con la conseguenza che tale decadenza è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, e quindi è opponibile anche tardivamente dall’istituto previdenziale. (cfr. per tutte Cass. 9.9.2011 n. 18528 e recentemente 1.7.2015 n. 13431 e 3.8.2016 n. 16128). Tale rilevabilità d’ufficio incontra solo il limite del giudicato che, nella specie, non si è formato non essendo stata la questione mai prospettata nè tanto meno esaminata d’ufficio nei gradi di merito.

Poichè nel caso di specie risulta che la domanda amministrativa è stata presentata il 3 giugno 2002 il termine di decadenza è scaduto i131 marzo 2006 (tre anni e trecento giorni dopo) e dunque alla data di proposizione dell’azione giudiziaria (il 6.6.2006) la parte era oramai decaduta.

Per tutto quanto sopra considerato, il ricorso, manifestamente fondato, deve essere accolto con ordinanza ex art. 375 c.p.c., n. 5, e non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto la controversia può essere decisa nel merito e la domanda proposta da G.V. deve essere dichiarata inammissibile.

Quanto alle spese dell’intero processo sussistono giusti motivi per disporne l’integrale compensazione tra le parti stante il consolidarsi solo in epoca recente dell’orientamento di legittimità che qui si conferma.

PQM

La Corte, accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito dichiara inammissibile l’originaria domanda.

Compensa tra le parti le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, il 24 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2016

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