Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27205 del 27/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 27/11/2020, (ud. 08/10/2020, dep. 27/11/2020), n.27205

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 36267-2019 proposto da:

E.L.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

PAOLO SASSI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;

– intimato –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di CAMPOBASSO, depositata il

16/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 08/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE

TEDESCO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Tribunale di Campobasso, rigettata la domanda di protezione internazionale proposta da E.L.A., ha disposto la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Proposta opposizione da parte dell’interessato, la stessa era rigettata dal medesimo Tribunale e contro il provvedimento di rigetto è stato proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi con i quali, sotto diverso profilo, si lamenta che il giudice di merito non avrebbe correttamente applicato i criteri legali in punto di revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Si sostiene che il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136, comma 2, in materia di revoca del provvedimento di ammissione al gratuito patrocinio, nel disporre che con decreto il magistrato revoca la suddetta ammissione nell’ipotesi in cui venga accertato che l’interessato abbia agito o resistito in giudizio con dolo colpa grave, disancora il giudizio sul merito dell’azione giudiziaria proposta da quello sulla fondatezza del decreto di revoca, che deve basarsi esclusivamente sul dolo o la colpa grave nell’agire in giudizio, e non sull’infondatezza dell’azione nel merito. La Corte d’appello, per contro, ha fondato la revoca dell’ammissione al gratuito patrocinio sul semplice rilievo della infondatezza della istanza, in contrasto con il principio sopra enunciato.

In primo luogo, si rileva che nella intestazione del ricorso è indicato, quale parte ricorrente K.A., laddove il provvedimento impugnato è stato emesso nei confronti di E.L.A., il quale risulta essere colui che ha rilasciato la procura. Nel corpo del ricorso, già nell’indicazione del provvedimento impugnato e poi nelle conclusioni, è indicato lo stesso nominativo di E.L.A.. Consegue che la diversa indicazione contenuta nella intestazione del ricorso, non ne pregiudica l’ammissibilità, risultando evidente dall’esame dell’atto nel suo complesso che si è verificato un mero errore materiale (Cass. n. 240/2017).

Il ricorso è inammissibile. La decisione impugnata non è infatti in contrasto con il principio secondo cui “in tema di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, la valutazione della sussistenza dei presupposti per la revoca, per avere la parte agito o resistito in giudizio con dolo o colpa grave, deve essere basata esclusivamente sulla valutazione di tali presupposti, indipendentemente dalla valutazione della fondatezza dell’azione di merito” (Cass. n. 21610/2018; n. 7785/2020). Invero il Tribunale di Campobasso ha confermato la decisione di revoca non sul mero rilievo della infondatezza della domanda, avendo riconosciuto, in esito a una sommaria valutazione della fattispecie dedotta in giudizio e in sostanziale conformità al principio di cui sopra, che, nelle condizioni processuali e probatorie date, “l’assenza ab origine di chances della domanda di P.I era agevolmente tangibile”.

Tale espressione, invero, si deve ritenere equivalente al riscontro della colpa grave secondo la nozione di questa fatta propria dalla giurisprudenza della Suprema Corte, la quale ha chiarito che la colpa grave sussiste “nell’ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l’infondatezza o l’inammissibilità della propria domanda” (Cass., S.U., n. 9912/2018). Il relativo accertamento è riservato al giudice del merito ed è incensurabile in sede di legittimità se immune da vizi logici o giuridici (Cass. 126/1992).

Il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile

Nulla sulle spese.

Ci sono le condizioni per dare atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, della “sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto”.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6-2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 8 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 27 novembre 2020

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