Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27205 del 23/10/2019

Cassazione civile sez. I, 23/10/2019, (ud. 19/09/2019, dep. 23/10/2019), n.27205

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21343/2017 proposto da:

M.G., elettivamente domiciliato in Roma, Via Conca D’Oro

n. 184/190, presso lo studio dell’avvocato Discepolo Maurizio, che

lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Me.Ti.Ch., domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la

Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa

dall’avvocato Vergari Massimo Maria, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ANCONA, del 20/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/09/2019 dal cons. LAMORGESE ANTONIO PIETRO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito, per il ricorrente, l’avvocato Perucca Diego che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RILEVATO

CHE:

M.G. ha chiesto al Tribunale di Ancona la modifica delle condizioni della separazione personale da Me.Ti.Ch. e, in particolare, di essere esonerato dall’obbligo di corrisponderle l’assegno di mantenimento (già fissato in Euro 200,00) e di ridurre il contributo per la figlia a Euro 150,00 (fissato a Euro 300,00).

Il Tribunale ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando che pendeva tra le parti il giudizio di divorzio nel quale entrambe le parti avevano proposto le medesime richieste (il M. aveva chiesto di essere esonerato dall’obbligo di corrispondere l’assegno e di ridurre l’importo del contributo per la figlia, mentre la Ch. aveva chiesto di elevare l’assegno per sè a Euro 250,00 e il contributo per la figlia a Euro 450,00) e che il M. nel giudizio di divorzio aveva formulato le medesime istanze già proposte nel giudizio di modifica delle condizioni della separazione, le quali erano precluse in base al principio del ne bis in idem.

La Corte d’appello di Ancona ha rigettato il reclamo per le ragioni esposte dal primo giudice.

Il M. ha proposto ricorso per cassazione, resistito dalla Ch..

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

Con un unico motivo il ricorrente denuncia erronea applicazione del principio del ne bis in idem, avendo la Corte di merito erroneamente confermato la statuizione di inammissibilità del ricorso per la modifica delle condizioni di separazione.

Il ricorso è fondato.

Secondo ius receptum è ammissibile nel corso del giudizio di divorzio la proposizione della domanda di modifica delle condizioni della separazione – qual è quella del ricorrente di ridurre il contributo in favore della figlia e di essere esonerato dall’obbligo di corrispondere al coniuge l’assegno di mantenimento – la cui debenza trova il proprio limite temporale nel passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, la quale fa venir meno il vincolo matrimoniale che è il presupposto dei provvedimenti di mantenimento in regime separativo.

La sentenza di divorzio (definitiva o non definitiva che sia), operando ex nunc, non comporta la cessazione della materia del contendere nel giudizio di separazione personale che sia iniziato anteriormente e sia tuttora in corso, ove esista l’interesse di una delle parti all’operatività della pronuncia di separazione e dei conseguenti provvedimenti patrimoniali (in tal senso Cass. n. 5062 del 2017, n. 17825 e 19555 del 2013, n. 21091 del 2005).

La richiamata sentenza di questa Corte n. 28990 del 2008, la quale ha osservato che la domanda di modifica delle condizioni della separazione deve ritenersi in pendenza del giudizio di divorzio preclusa dal divieto del ne bis in idem, va intesa – contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte anconetana – nel senso che la preclusione opera nel solo caso in cui si richiedano entrambi gli assegni (di mantenimento e divorzile in favore del coniuge) per lo stesso periodo (in tal senso Cass. n. 16127 del 2011, n. 7488 del 1994).

Al di fuori di questa ipotesi non è invocabile il divieto di bis in idem, neppure nel caso in cui il mantenimento dei figli e del coniuge in regime di separazione sia richiesto in pendenza del giudizio di divorzio, non rilevando (contrariamente a quanto affermato dalla Corte di merito) che il coniuge si sia opposto ai provvedimenti economici richiesti dall’altro coniuge nel giudizio di divorzio o abbia aderito alla domanda di scioglimento del vincolo. E ciò, tuttavia, sempre che il giudice del divorzio non abbia provveduto diversamente, adottando provvedimenti temporanei ed urgenti nella fase presidenziale o istruttoria, nel qual caso vi sarebbe una impropria sovrapposizione tra provvedimenti incompatibili riguardanti lo stesso periodo temporale seppure a titolo diverso.

Nella specie, non risultando adottati nel giudizio divorzile provvedimenti di contenuto patrimoniale interferenti con quelli emessi dal (o richiesti al) giudice della separazione, il Tribunale e la Corte d’appello in fase di reclamo avrebbero dovuto provvedere sulla domanda del M. di modifica delle condizioni di separazione.

Ne consegue l’accoglimento del ricorso e, di conseguenza, la cassazione del decreto impugnato e il rinvio alla Corte di merito che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia alla Corte d’appello di Ancona, in diversa composizione, anche per le spese.

In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati.

Così deciso in Roma, il 19 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2019

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