Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27205 del 04/12/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 27205 Anno 2013
Presidente: ADAMO MARIO
Relatore: PERRINO ANGELINA MARIA

SENTENZA
sul ricorso iscritto al numero 24998 del ruolo generale
dell’anno 2007, proposto
da
Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro
tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’avvocatura
dello Stato, presso gli uffici della quale in Roma, alla via
dei Portoghesi, n. 12, domicilia
– ricorrentecontro
s.r.l. Marmi Sarda Olbia di Mureddu & Carta, in
persona del legale rappresentante

pro tempore,

rappresentato e difeso, giusta mandato a margine del
controricorso, dall’avv. Claudio Bartolucci, col quale
domicilia in Roma, alla via Barberini, n. 86, presso lo
studio dell’avv. Giampiero Placidi
RG n. 24998/2007
AngeIina-NJariariro estensore

Data pubblicazione: 04/12/2013

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controricorrenteper la cassazione della sentenza della Commissione tributaria
regionale della Sardegna, sede di Sassari, sezione 8°, depositata in
data 30 giugno 2006, n. 67/8/06;
udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 15

udito per l’Agenzia delle entrate l’avvocato dello Stato Fabrizio
Urbani Neri;
udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore
generale Ennio Attilio Sepe, che ha concluso per l’accoglimento
del ricorso
Fatto
L’allora ufficio Iva di Nuoro notificò alla società contribuente
un avviso di rettifica Iva per l’anno 1995, scaturente dalla
contestazione di omessa fatturazione di operazioni imponibili, la
quale aveva preso le mosse dall’esame della documentazione
contabile, che presentava numerose irregolarità e dalla quale
emergeva che nell’anno d’imposta in questione i soci avevano
provveduto ad anticipazioni infruttifere che non rinvenivano
riscontro nei redditi da loro percepiti.
La società impugnò l’avviso e la Commissione tributaria
provinciale accolse il ricorso, con sentenza che la Commissione
tributaria regionale ha confermato, ritenendo, per un verso, che
l’accertamento fosse stato eseguito a norma dell’articolo 54 del
decreto del Presidente della Repubblica numero 633 del 1972 e, per
altro verso, che esso non fosse sorretto dalle presunzioni gravi,
precise e concordanti prescritte dalla norma in questione.
Ricorre l’Agenzia delle entrate per ottenere la cassazione della
sentenza, affidando il ricorso a cinque motivi.
RG n. 24998/2007
Angelina-M

estensore

ottobre 2013 dal consigliere Angelina-Maria Perrino;

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La società si difende con controricorso.
Diritto
/.-

Con i

cinque motivi di ricorso, da esaminare

congiuntamente, perché logicamente avvinti, l’Agenzia delle entrate
lamenta:

applicazione dell’articolo 54, 1° comma, del decreto del Presidente
della Repubblica numero 633 del 1972, sostenendo che malamente
la sentenza ha ritenuto che l’accertamento sia avvenuto a norma
dell’articolo 54, pure al cospetto della inattendibilità generale della
contabilità —primo motivo;
-ex articolo 360, 1° comma, numero 3, c.p.c., la violazione
dell’articolo 55, 2° comma, del decreto del Presidente della
Repubblica numero 633 del 1972, là dove la Commissione
tributaria regionale ha ritenuto rilevanti, ai fini dell’accertamento,
soltanto presunzioni gravi, precise e concordanti —secondo motivo;
-ex articolo 360, 1° comma, numero 3, c.p.c., la violazione
dell’articolo 2697 del codice civile, reputando che l’ufficio ha
osservato l’onere probatorio utilizzando presunzioni sprovviste dei
requisiti di gravità, precisione e concordanza —terzo motivo;
-ex articolo 360, 1° comma, n. 5, c.p.c., dell’omessa
motivazione su fatti controversi e decisivi, rappresentando, in
particolare, l’omessa considerazione di circostanze, come i
rilevamenti dalle scritture contabili di saldi negativi in conto cassa
nel lungo periodo, che, nella prospettazione dell’ufficio,
integrerebbero la prova dell’omessa registrazione di ricavi —quarto
motivo;
-ex articolo 360, 1° comma, n. 5, c.p.c., dell’omessa
motivazione su fatti controversi e decisivi, evidenziando che la
RG n. 24998/2007
Angelina

o estensore

-ex articolo 360, 1° comma, numero 3, c.p.c., la falsa

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Commissione non ha considerato che l’allora ufficio Iva aveva
prospettato che le pretese anticipazioni compiute dai soci in favore
della società, unitamente alle ulteriori considerazioni, integravano
presunzioni, peraltro gravi, precise e concordanti, di omessa
contabilizzazione di operazioni imponibili —quinto motivo.

rappresentano mera segmentazione, è fondata e va in conseguenza
accolta.

2. /.-La narrativa della sentenza dà conto del fatto che sono
stati ritualmente introdotti in giudizio i seguenti elementi di fatto:
a.- la guardia di finanza <>,
aggiungendo che tali anticipazioni costituiscono il 5,65% circa del
volume di affari.
3.-Vi è dunque pressoché totale pretermissione della
valutazione degli elementi che, pure, puntigliosamente sono stati
riportati nella parte narrativa.
3. 1 . -Manca, anzitutto, la valutazione dell’avviso di
accertamento, ai fini della ricostruzione della metodologia di
accertamento seguita dall’ufficio, se svolta a norma dell’articolo 54
del decreto del Presidente della Repubblica numero 633/72, oppure
a norma del successivo articolo 55.
Sul punto, sebbene la narrativa della sentenza dia conto del
fatto che la stessa contribuente ha sostenuto che <<...pur mancando tali presupposti, l'Ufficio ha proceduto ex art. 39, 2° co., del citato DPR 600/73 ad accertare induttivamente il reddito . . .>>, la
RG n. 24998/2007
Angelina-Mfria

snp estensore

f- in particolare, è emerso dai dati in possesso dell’anagrafe

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motivazione si limita ad affermare che <

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