Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27204 del 04/12/2013
Civile Sent. Sez. 5 Num. 27204 Anno 2013
Presidente: ADAMO MARIO
Relatore: PERRINO ANGELINA MARIA
SENTENZA
sul ricorso iscritto al numero 17263 del ruolo generale
dell’anno 2007, proposto
da
Sabatelli Rosario, rappresentato e difeso, giusta mandato
a margine del ricorso, dall’avv. Tommaso Savito, col
quale domicilia in Roma, alla via Appiano, n. 8, presso lo
studio dell’avv. Orazio Castellana
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–
ricorrente-
contro
Agenzia delle entrate, ufficio di Ostuni, in persona del
direttore pro tempore
intimata—
per la cassazione della sentenza della Commissione
tributaria regionale della Puglia, sede di Lecce, sezione
22°, depositata in data 5 maggio 2006, n. 101/22/06;
RG n. 17263/2007
AngeIina44ar4I1rrino estensore
Data pubblicazione: 04/12/2013
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udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 15
ottobre 2013 dal consigliere Angelina-Maria Penino;
udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore
generale Ennio Attilio Sepe, che ha concluso per l’accoglimento
del ricorso per quanto di ragione
La guardia di finanza verificò che i contribuenti Domenico
Lucarella e s.r.l. G.A.M. avevano emesso fatture per inesistenti
cessioni di olio nei confronti di Rosario Sabatelli, sottraendosi al
versamento dell’iva. Evidenziò che nel registro acquisti tenuto da
Sabatelli dell’anno 1986 risultavano annotate 12 fatture per un
imponibile di £ 507.735.000, là dove Sabatelli, nella dichiarazione
presentata per quell’anno, aveva posto in detrazione un importo
corrispondente <<...ad un imponibile del 2% di £. 507.735.000 per
inesistenti acquisti di olio>>.
Ne seguì un avviso di accertamento nei confronti di Sabatell i
Rosario, che il contribuente impugnò, ottenendone l’annullamento
in primo grado, con sentenza che, tuttavia, la Commissione
tributaria regionale ha ribaltato, affermando la legittimità
dell’avviso, all’uopo valorizzando il 7 0 comma dell’articolo 21 del
decreto del Presidente della Repubblica numero 633/1972.
Ricorre il contribuente per ottenere la cassazione della sentenza,
affidando il ricorso a due motivi, ciascuno articolato in più censure.
L’agenzia delle entrate non spiega difese.
Diritto
1.- Entrambi i motivi di ricorso, là dove lamentano violazioni
di legge, rispettivamente degli articoli 19 e 21 del decreto del
Presidente della Repubblica numero 633 del 1972 (primo motivo),
dell’articolo 24 della Costituzione, dell’articolo 112 del codice di
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Angelina-Mari err A
stensore
Fatto
•
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procedura civile e dell’articolo 56 del medesimo decreto numero
633/72 (secondo motivo), sono corredati di quesiti di diritto generici
ed inadeguati alla prescrizione dell’articolo 366bis c.p.c.,
all’osservanza del quale l’impugnazione della sentenza è soggetta
ratione temporis.
l’art. 21, 7° co., del DPR 633/72 operare in presenza di negazione
assoluta di operazioni attive e passive e, quindi, di negazione del
volume di affari e persino del ricavo?”; “può l’art. 21, 7° ce., del
DPR 633/72 applicarsi oltre i casi ed i tempi di applicabilità
dell’intera normativa, così come ricavabili dal precedente art. 1?”;
“in definitiva, in presenza di operazioni attive e passive inesistenti,
può l’Erario scindere l’imposta dovuta, formalmente dichiarata, da
quella detratta, ex art. 19 stesso DPR,
recuperando solo
quest’ultima, mantenendo la debenza della prima?”), i quali si
risolvono nel mero interpello della corte in ordine alla fondatezza
della propugnata petizione di principio o della censura così come
illustrata nello svolgimento del motivo (per l’inammissibilità di
motivi così formulati vedi, fra molte, Cass. 7 marzo 2012, n. 3530).
2. /.-Di contro, ha soggiunto la Corte, il quesito di diritto
previsto dall’art. 366 bis c.p.c. risulta ritualmente formulato
quando, pur non essendo esposto in forma interrogativa, consenta di
far comprendere dalla sua sola lettura quale sia l’errore di diritto
asseritamene compiuto dal giudice di merito e quale, secondo la
prospettazione del ricorrente, la regola da applicare (vedi, fra varie.
Cass. 14 gennaio 2011, n. 774).
2.2.- A tanto va aggiunto che, nella fattispecie in esame,
secondo quanto emerge dalla narrativa della sentenza, il motivo
pare altresì non congruente col deciso, pur sempre riferito ad
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Angelina-Ma
stensore
2.-Il primo motivo si conclude con tre quesiti di diritto (“può
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un’ipotesi di contestazione dell’indebito esercizio del diritto di
detrazione.
2.3.-11 motivo è poi inammissibile anche per quel che
concerne la dedotta insufficiente ed illogica motivazione, in quanto,
dietro lo schermo del vizio di motivazione, il ricorrente censura la
ricostruzione del fatto controverso, che, difatti, non sintetizza a
corredo del motivo.
3.-Analoga inadeguatezza contrassegna i quesiti che
corredano il secondo motivo (“può ritenersi inammissibile un
appello incidentale, con il quale si ripropongono le domande non
accolte in primo grado, in quanto assorbite dalla sentenza
favorevole?”; “vi è obbligo di motivazione sugli altri motivi di
ricorso, non esaminati nella sentenza di primo, a seguito
dell ‘accoglimento di altro motivo, a prescindere dalla proposizione
di appello incidentale?).
3. /.-Motivo, questo secondo, che soffre altresì di mancanza
di specificità, pure per il profilo concernente la dedotta omessa
pronunzia, censurata ex art. 360, n. 5, c.p.c., là dove omette di
riportare il contenuto dell’appello incidentale e quello della
sentenza di primo grado, sui quali il motivo è calibrato, al fine di
consentire alla Corte di delibarne la fondatezza.
4.-Ne segue l’inammissibilità del ricorso, risultando assorbita
la questione di legittimità costituzionale prospettata in seno al
primo motivo.
Nulla per le spese, in mancanza di attività difensiva.
per questi motivi
La Corte:
-dichiara inammissibile il ricorso.
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congruità di statuizioni e di argomentazioni giuridiche, non già la
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Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione quinta
civile, il 15 ottobre 2013.