Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27203 del 28/12/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 28/12/2016, (ud. 24/11/2016, dep.28/12/2016),  n. 27203

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12943/2014 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE

DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati MAURO RICCI,

EMANUELA CAPANNOLO, CLEMENTINA PULLI, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

P.I.E.;

– intimata –

avverso il decreto nel procedimento n. 28020/2012 del TRIBUNALE di

ROMA del 14/11/2013, depositato il 18/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

24/11/2016 dal Consigliere Dott. FABRIZIA GARRI;

udito l’Avvocato CAPANNOLO EMANUELA, difensore ricorrente, che si

riporta agli scritti.

Fatto

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

L’Inps ha impugnato con ricorso straordinario ex art. 111 Cost., il decreto di omologa emesso dal Tribunale di Roma in esito al procedimento di accertamento tecnico preventivo ai sensi dell’art. 445 bis c.p.c., promosso da Italia P.E. limitatamente al capo della decisione con il quale sono state poste a suo carico le spese del giudizio di ATP (il ricorso non investe le spese liquidate al consulente che restano a carico dell’Inps).

Sostiene l’Istituto ricorrente che in esito al procedimento di ATP la P., che aveva chiesto che si verificasse l’esistenza delle condizioni per il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento dalla revoca della prestazione del 20.3.2012, era risultata soccombente posto che il consulente aveva verificato l’esistenza delle condizioni per il conseguimento della prestazione solo nel periodo antecedente la revoca (27.2.2009 – 30.6.2009) in cui peraltro era stata erogata.

Essendosi il giudizio risolto in termini totalmente favorevoli all’Istituto la condanna alle spese non sarebbe in alcun modo giustificata e si porrebbe in violazione degli artt. 91, 113 e 116 c.p.c., art. 152 disp. att. c.p.c., art. 2697 c.c. e art. 445 bis c.p.c., comma 5.

La P. è rimasta intimata.

Tanto premesso il ricorso, ammissibile essendo limitato alla statuizione sulle spese emessa nel decreto di omologa (cfr. Cass. n. 6084 del 2014 e recentemente n. 11781 del 2015), è manifestamente fondato e deve essere accolto.

Il Giudice adito ha provveduto, nel decreto di omologa alla statuizione sulle spese, e cioè sia sulle spese legali sia sulle spese di consulenza, ponendo entrambe a carico dell’Inps, pur essendo indubbio che l’Istituto fosse totalmente vittorioso posto che sulla base della consulenza medico legale è risultata confermata l’insussistenza delle condizioni sanitarie per il conseguimento della prestazione alla data della revoca disposta dall’Inps e per il periodo successivo ad essa così come accertato dall’Ente in sede amministrativa.

Vi è dunque una evidente e totale soccombenza della parte che ha intrapreso l’accertamento tecnico preventivo di cui all’art. 445 bis c.p.c., onde l’Istituto, totalmente vittorioso, non poteva essere condannato al pagamento delle spese legali.

Il ricorso va quindi accolto ed il decreto di omologa va cassato nella parte contenente la condanna dell’Inps alle spese legali e di consulenza.

Trattandosi giudizio promosso per ottenere una prestazione assistenziale trova applicazione l’art. 152 disp. att. c.p.c., più volte modificato nel corso del tempo, per cui la parte soccombente, salvo i casi di malafede e colpa grave, non può essere condannata al pagamento delle spese competenze ed onorari quando, nell’anno precedente alla pronunzia, risulti titolare di un reddito imponibile ai fini Irpef inferiore alla soglia determinata dalla legge.

L’interessata ha allegato al ricorso dichiarazione sostitutiva di certificazione, riprodotta nelle conclusioni dell’atto introduttivo, e da lei sottoscritta attestante il reddito percepito personalmente e dal nucleo familiare assumendosi altresì l’impegno a comunicare le eventuali sopravvenute modifiche.

Ne consegue che la stessa deve essere esentata dal pagamento di spese, competenze e onorari dei giudizi.

In conclusione il ricorso, manifestamente fondato, deve essere accolto e il decreto di omologa del Tribunale di Roma del 18.11.2013 deve essere cassato nella parte in cui dispone la condanna dell’Inps al pagamento delle spese.

Sussistendo tuttavia in capo alla parte ricorrente le condizioni previste dall’art. 152 disp. att. c.p.c., per l’esonero dal pagamento delle spese se ne deve dichiarare la non ripetibilità.

Del pari vanno dichiarate non ripetibili le spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte,accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e decidendo nel merito dichiara non ripetibili le spese.

Dichiara non ripetibili le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 24 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA