Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27203 del 23/10/2019

Cassazione civile sez. I, 23/10/2019, (ud. 10/07/2019, dep. 23/10/2019), n.27203

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 28436/2014 proposto da:

Unipol Banca S.p.a., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via L. Bissolati n. 76,

presso lo studio dell’Avvocato Giordano Tommaso Spinelli, che la

rappresenta e difende unitamente all’Avvocato Danilo Galletti giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Fallimento (OMISSIS) S.p.a. in Liquidazione;

– intimato –

avverso il decreto n. 5230/2014 del TRIBUNALE di PALERMO, depositato

il 30/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

10/7/2019 dal Cons. Dott. Alberto Pazzi.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Giudice delegato al fallimento di (OMISSIS) s.p.a. in liquidazione non ammetteva al passivo della procedura il credito vantato da Unipol Banca, in relazione allo scoperto risultante da tre contratti di conto corrente, per mancanza di data certa delle lettere di apertura dei contratti e degli estratti conto e in ragione dell’inidoneità di questi ultimi, in mancanza di vidimazione, a provare l’esistenza del rapporto.

2. Il Tribunale, pur ravvisando l’opponibilità alla massa dei creditori di tutti i contratti di conto corrente bancario stipulati fra la banca e la società fallita in uno con gli estratti conto integrali relativi ai medesimi rapporti, in quanto aventi data certa anteriore al fallimento, riteneva che l’opposizione fosse comunque infondata, poichè Unipol Banca s.p.a. non aveva offerto idonea dimostrazione del proprio credito: non era stata infatti fornita la prova dell’assunto posto a fondamento della domanda di insinuazione al passivo, secondo cui la banca avrebbe concluso con la società in bonis un accordo in forza del quale si sarebbe obbligata a concedere finanziamenti – con un incremento della disponibilità concessa, originariamente prevista di Euro 200.000, fino a Euro 1.400.000 – in cambio della cessione pro solvendo di crediti della cliente.

3 Per la cassazione di tale decreto ha proposto ricorso Unipol Banca s.p.a. prospettando quattro motivi di doglianza.

L’intimato fallimento di (OMISSIS) s.p.a. in liquidazione non ha svolto alcuna difesa.

Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4.1 Il primo motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2704 c.c.: in tesi di parte ricorrente il Tribunale, nel rigettare l’opposizione pur in presenza di un riconoscimento della data certa dei rapporti di conto corrente intercorsi fra la banca e la fallita, avrebbe fatto erronea applicazione del disposto dell’art. 2704 c.c., in quanto, riconducendo il requisito della data certa al contratto di affidamento anzichè al contratto di conto corrente a cui l’apertura di credito afferiva e costituente il titolo in base al quale erano stati realizzati gli affidamenti, avrebbe ritenuto che la disciplina normativa in questione investisse il rapporto negoziale e ne condizionasse l’efficacia piuttosto che riferirsi esclusivamente alla data della scrittura privata.

4.2 Il quarto motivo di ricorso lamenta, ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c. e la nullità del provvedimento impugnato a motivo della sua illogicità e contraddittorietà, dato che il Tribunale, pur avendo ritenuto opponibili alla procedura i contratti di conto corrente e i relativi estratti conto, avrebbe rigettato l’opposizione proposta senza spiegare perchè questi documenti fossero stati ritenuti insufficienti a provare il credito di cui la banca aveva sollecitato l’ammissione al passivo.

4.3 I motivi, da esaminarsi in maniera congiunta in ragione del rapporto di connessione logico-giuridica che li lega, sono fondati, nei termini che si vanno a illustrare.

4.3.1 Secondo la giurisprudenza di questa Corte l’inopponibilità, per difetto di data certa ex art. 2704 c.c., non riguarda il negozio, ma la data della scrittura prodotta; i fatti idonei a dimostrare l’esistenza del negozio e la sua stipulazione in data anteriore al fallimento possono perciò essere oggetto di prova, prescindendo dal documento, con tutti gli altri mezzi consentiti dall’ordinamento, salve le limitazioni derivanti dalla natura e dall’oggetto del negozio stesso (Cass. 2319/2016, Cass. 3956/2018).

Pertanto in sede di accertamento dello stato passivo, la mancanza di data certa del contratto prodotto quale prova del credito comporta l’inopponibilità al fallimento delle clausole riportate sulla relativa documentazione, ma, di per sè, non esclude che possa risultare provata la corresponsione di una o più somme da parte del creditore e, quindi, sia la sussistenza di un suo corrispondente credito di restituzione in linea capitale, sia la stessa natura contrattuale del credito; ne discende che detta inopponibilità esclude soltanto che le clausole riportate nella documentazione priva di data certa possano essere considerate ai fini della effettiva regolamentazione del rapporto (Cass. 9074/2018).

4.3.2 Il Tribunale non ha tenuto conto di simili principi laddove ha constatato la mancanza di data certa dell’apertura di credito e ha ritenuto che tale mancanza pregiudicasse in maniera irrimediabile non l’utilizzo del documento contrattuale, ma la dimostrazione del credito vantato dal creditore (e ciò, si badi, rispetto a un’apertura di credito che il collegio di merito ha ritenuto non autonoma, ma regolata in conto corrente come variazione in aumento del limite del fido in precedenza concesso).

Al contrario il collegio dell’opposizione, all’esito delle valutazioni compiute in merito alla mancanza di data certa del contratto di affidamento bancario, avrebbe dovuto comunque considerare le erogazioni confluite sui conti correnti della fallita la cui stipulazione risultava avere data certa, senza tenere conto della disciplina contrattuale risultante dai documenti ritenuti privi del medesimo requisito.

In altri termini il risultato dell’accertamento compiuto sulla data riportata nei documenti contrattuali prodotti avrebbe dovuto condurre a non applicare la disciplina dell’ultimo finanziamento al rapporto di conto corrente di cui era stata riconosciuta la data certa e a compiere una verifica delle risultanze istruttorie, nel senso di distinguere le erogazioni pure e semplici da quelle che erano state effettuate applicando le previsioni contrattuali risultanti dal solo contratto di anticipazione piuttosto che da quello di conto corrente.

5. Gli ulteriori motivi di doglianza – con i quali sono stati denunciati da una parte la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, poichè il Tribunale avrebbe del tutto omesso di dare conto delle ragioni per cui l’ulteriore documentazione prodotta non era idonea a fornire la dimostrazione dell’avvenuta erogazione delle somme, dall’altra la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697 e 1832 c.c. e art. 119 T.U.B., perchè il Tribunale non avrebbe riconosciuto valore probatorio agli estratti conto integrali prodotti a documentazione dello sviluppo dei rapporti intrattenuti – riguardano questioni il cui esame è stato implicitamente ritenuto superfluo dal giudice di merito all’esito della constatazione della mancanza di data certa dell’apertura di credito.

Tali questioni non sono esaminabili in questa sede, ma vanno rimesse al giudice di rinvio, salva l’eventuale ricorribilità per cassazione avverso la successiva decisione che le prenderà in esame funditus (Cass. 23558/2014, Cass. 4804/2007).

6. Il provvedimento impugnato andrà dunque cassato, con rinvio al Tribunale di Palermo, il quale, nel procedere a nuovo esame della causa, si atterrà ai principi sopra illustrati, avendo cura anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo e il quarto motivo di ricorso, cassa il decreto impugnato in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa al Tribunale di Palermo in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 10 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2019

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