Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27203 del 16/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 16/12/2011, (ud. 18/11/2011, dep. 16/12/2011), n.27203

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCIALLI Luigi – Presidente –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso per regolamento di competenza proposto da:

DITTA CI. ESSE PREFABBRICATI di Carmine Saracino (P.I.:

(OMISSIS)), rappresentata e difesa dagli Avv. de Romita Raffaele

e Giovanni Carta in virtù di procura speciale in calce al ricorso ed

elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo, in Roma, al

viale B. Buozzi, n. 87;

– ricorrente –

contro

ROMANA GESTIONE ESERCIZI s.r.l. (C.F.: (OMISSIS)), in persona del

legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv.

Andrea Belli in virtù di procura speciale a margine del

controricorso ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in

Roma, alla v. Ruggero Fauro, n. 62;

– controricorrente –

e

S.N.C. OFFICINE SEBASTIANO, in persona del legale rappresentante pro

tempore;

– intimata –

per la cassazione della sentenza parziale n. 3188 del 2010 del

Tribunale di Bari, in composizione monocratica, depositata in data 25

ottobre 2010.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18 novembre 2011 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;

constatata la presenza dell’Avv. Giovanni Carta, nell’interesse della

ricorrente, e dell’Avv. Andrea Belli, per la controricorrente;

letta la memoria depositata ai sensi dell’art. 380 ter c.p.c., comma

2, nell’interesse della ricorrente;

atteso che il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto

Procuratore Generale dott. PRATIS Pierfelice, si è riportato alle

conclusioni scritte in atti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. La ditta CI.ESSE Prefabbricati ebbe a sottoscrivere, nel giugno 2006, un contratto di appalto con la Romana Gestione Esercizi mediante il quale quest’ultima società le aveva commissionato l’allestimento di strutture mobili (prefabbricati in metallo) e, con successiva scrittura privata di natura transattiva, il rapporto di appalto era stato novato in contratto di fornitura di merce, con riduzione del prezzo. Ricevuta, nell’agosto 2007, la notificazione di un decreto ingiuntivo per l’importo di Euro 47.044,92 (oltre spese) su istanza della s.n.c. Officine Sebastiano (che aveva fornito parte dei semilavorati in ferro da porre in opera nel cantiere della Romana Gestione Esercizi), la stessa CI. ESSE Prefabbricati si opponeva al provvedimento monitorio introducendo il relativo giudizio dinanzi al Tribunale di Bari, eccependo, in via pregiudiziale, l’incompetenza territoriale di quel giudice ad emettere l’ingiunzione di pagamento, chiedendo ed ottenendo, contestualmente, anche l’autorizzazione a chiamare in casa Romana Gestione Esercizi, poi ritualmente costituitasi in giudizio. Con sentenza parziale n. 3188 del 2010, depositata il 25 ottobre 2010, l’adito Tribunale di Bari rigettava l’eccezione di incompetenza per territorio sollevata dall’opponente CI. ESSE Prefabbricati; dichiarava la ritualità della chiamata in giudizio della Romana Gestione Esercizi ed accoglieva l’eccezione di incompetenza per territorio sollevata da quest’ultima società, dichiarando la competenza del Tribunale di Roma a decidere in ordine alla domanda formulata dall’opponente nei confronti della stessa terza chiamata in giudizio, disponendo per il prosieguo del giudizio tra le parti principali come da separata ordinanza. A sostegno dell’adottata pronuncia il Tribunale barese rilevava, innanzitutto, che correttamente il ricorso monitorio era stato presentato al Tribunale di Bari ponendo riferimento ai fori facoltativi previsti dall’art. 20 c.p.c., evidenziando come, in ogni caso, l’eccezione sollevata dall’opponente non potesse propriamente qualificarsi attinente all’incompetenza, atteso che i fori alternativi indicati erano tutti riferibili a sezioni distaccate dello stesso Tribunale di Bari, ragion per cui, tutt’al più, si sarebbe potuta ravvisare l’inosservanza delle disposizioni sulle attribuzioni tra diverse sezioni distaccate dello stesso Tribunale ai sensi dell’art. 83 ter disp. att. c.p.c.. Con la stessa sentenza il Tribunale di Bari rilevava la fondatezza dell’eccezione di incompetenza territoriale formulata dalla terza chiamata in causa sul presupposto dell’operatività di un’apposita clausola derogativa contenuta nel contratto intercorso tra le parti con la quale era stata prevista la competenza esclusiva del Foro di Roma per le eventuali controversie che fossero tra le stesse intervenute.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per regolamento di competenza (ritualmente notificato il 19 novembre 2010 e depositato il 25 ottobre successivo) la ditta CI.ESSE Prefabbricati basato essenzialmente su tre motivi.

Il P.G. ha rassegnato le sue conclusioni scritte ai sensi dell’art. 380 ter c.p.c., instando per il rigetto del ricorso.

Ha resistito con controricorso in questa sede la sola Romana Gestione Esercizi s.r.l., mentre l’altra intimata Officine Sebastiano s.n.c. non ha svolto attività difensiva.

2.1. Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui non aveva dichiarato che il Tribunale di Bari – sede principale era incompetente territorialmente per l’emissione del decreto ingiuntivo per cui era controversia (che, perciò, andava revocato e dichiarato inefficace), dovendosi, viceversa, rilevare la sussistenza della competenza del Tribunale di Bari – sez. dist. Di Rutigliano (con riferimento al territorio di Noicattaro in cui aveva sede essa ricorrente) ovvero il Tribunale di Bari – sez. dist. di Bitonto (nel cui territorio aveva sede la società ingiunta).

2.2. Con il secondo motivo la ricorrente ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui aveva ritenuto la competenza territoriale del Tribunale di Roma per la causa conseguente alla chiamata in causa della s.r.l. Romana Gestione Esercizi già autorizzata dal giudice a richiesta dell’opponente e con adesione dell’opposta, così separando il giudizio nei confronti della suddetta società, anzichè disporre la prosecuzione dello stesso dinanzi al medesimo Tribunale da individuare come territorialmente competente sul presupposto del mantenimento del litisconsorzio necessario processuale tra le parti.

2.3. Con il terzo ed ultimo motivo la ricorrente ha invocato la riforma della sentenza impugnata nella parte in cui, a prescindere dal decreto ingiuntivo che andava comunque revocato perchè emesso da giudice incompetente ex art. 637 c.p.c., aveva individuato nel Tribunale di Bari (con riferimento alla sua sede principale) il giudice competente territorialmente anche per il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo in base ad un criterio di radicamento della competenza territoriale che avrebbe dovuto essere determinato inderogabilmente e processualmente sulla scorta della competenza territoriale del giudice del processo monitorio (Trib.

Bari – sez. dist. Di Rutigliano o di Bitonto) e non ponendo riferimento ad un criterio di competenza territoriale (luogo di consegna della merce) giuridicamente inesatto.

3. Rileva il collegio che il primo ed il terzo motivo – i quali possono essere esaminati congiuntamente siccome strettamente connessi – sono infondati e vanno, pertanto, rigettati.

Invero, al di là dell’esattezza della circostanza – evidenziata nella sentenza impugnata – che il ricorso monitorio era stato incardinato dinanzi al Tribunale di Bari (sede centrale) avendosi riguardo ad uno dei fori facoltativi previsti, in tema di obbligazioni, dall’art. 20 c.p.c. (ovvero ponendosi riferimento al luogo di esecuzione dell’obbligazione della società venditrice opposta realizzata mediante la consegna della merce al vettore in (OMISSIS), Comune appartenente al foro di Bari), occorre sottolineare che la questione dedotta dalla società ricorrente non investe, in effetti, una controversia sulla competenza in senso stretto. Infatti, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (v., tra le tante, Cass. n. 19299 del 2005 e Cass. n. 9915 del 2010),alla quale si è riportato il Tribunale di Bari nella sentenza impugnata, le sezioni distaccate di tribunale costituiscono articolazioni interne del medesimo ufficio giudiziario che, in quanto tali, sono prive di rilevanza esterna, con la conseguenza che i rapporti tra sede principale e sezione distaccata (come dedotti nel caso di specie dalla ricorrente in relazione al procedimento monitorio e alla conseguente fase oppositiva) non possono mai dare luogo a questioni di competenza in senso tecnico, potendo, tutt’al più, l’eventuale violazione degli inerenti criteri di ripartizione interna degli affari trovare rimedio attraverso il provvedimento ordinatorio di trasmissione; degli atti al presidente del tribunale per l’adozione dei provvedimenti, nella sussistenza degli inerenti presupposti, contemplati dall’art. 83 ter disp. att. c.p.c..

4. Anche il secondo motivo prospettato dalla ricorrente è destituito di fondamento e va, perciò, respinto.

Presupposta la ritualità della chiamata in causa della Romana Gestione Esercizi s.r.l. autorizzata in conformità della giurisprudenza di questa Corte, il Tribunale di Bari, nella sentenza impugnata, ha correttamente rilevato l’operatività della clausola derogativa della competenza territoriale ordinaria risultante dal contratto stipulato tra la suddetta società e la stessa CI.ESSE Prefabbricati, evidenziando, correlativamente, come nel caso di garanzia impropria non fosse consentito lo spostamento della competenza territoriale per ragioni di connessione. Così decidendo il Tribunale del capoluogo pugliese si è uniformato al più recente ed assolutamente prevalente orientamento della giurisprudenza di questa Corte (a cui il collegio aderisce), secondo il quale, in ipotesi di chiamata di un terzo in garanzia, ove tra le due cause, principale ed accessoria, esista un rapporto di garanzia impropria (come rimasto accertato nella fattispecie), non è consentito lo spostamento della competenza per territorio della causa accessoria ai sensi dell’art. 32 c.p.c. (eventualmente da determinarsi anche in relazione al foro convenzionalmente pattuito) e l’attrazione della stessa davanti al giudice della causa principale (cfr. Cass. n. 429 del 2004, ord.; Cass., SU., n. 13968 del 2004; Cass. n. 13178 del 2006). In altri termini, posto che si configura la cd. “garanzia impropria” quando il convenuto tenda a riversare su di un terzo le conseguenze del proprio inadempimento in base ad un titolo diverso (riconducibile, nel caso in esame, ad un contratto di appalto) da quello fatto valere con la domanda principale (rapportabile ad un contratto di vendita, nella specie), ovvero in base ad un titolo connesso al rapporto principale solo in via occasionale o di fatto, gli ordinari criteri di competenza territoriale, quali stabiliti dalla legge o contrattualmente indicati dalle parti (come nell’ipotesi esaminata), non rimangono derogati dalla chiamata in causa del soggetto da cui il chiamante pretenda di essere garantito a titolo diverso da quello dedotto in giudizio (v., ancora, Cass. n. 1515 del 2007, ord.), con la conseguente legittimità della declaratoria di incompetenza territoriale del giudice della causa principale relativa all’opposizione a decreto ingiuntivo rispetto alla domanda (da intendersi, perciò, separata dall’altra) formulata dall’opponente nei confronti della società terza chiamata in causa, salva la successiva (eventuale) applicazione, da parte del giudice della causa accessoria, dei principi in materia di sospensione dei processi (cfr., da ultimo, Cass., sez. 6, n. 15052 del 2011, ord.).

5. Alla stregua di tutte le esposte argomentazioni, il proposto ricorso per regolamento di competenza deve essere rigettato, con la derivante condanna della soccombente ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio in favore della controricorrente, che si liquidano come in dispositivo. In virtù della mancata costituzione in questa fase dell’altra intimata Officine Sebastiano s.n.c., non bisogna adottare alcuna statuizione sulle spese relative al rapporto processuale tra quest’ultima e la stessa ricorrente.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente Romana Gestione Esercizi s.p.a., delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6^ Sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 18 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2011

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