Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27203 del 04/12/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 27203 Anno 2013
Presidente: ADAMO MARIO
Relatore: PERRINO ANGELINA MARIA

SENTENZA
sul ricorso iscritto al numero 17262 del ruolo generale
dell’anno 2007, proposto
da
Sabatelli Rosario, rappresentato e difeso, giusta mandato
a margine del ricorso, dall’avv. Tommaso Savito, col
quale domicilia in Roma, alla via Appiano, n. 8, presso lo
studio dell’avv. Orazio Castellana
– ricorrente-

3

contro

Agenzia delle entrate, ufficio di Ostuni, in persona del
direttore pro tempore
intimata—
per la cassazione della sentenza della Commissione
tributaria regionale della Puglia, sede di Lecce, sezione
22°, depositata in data 5 maggio 2006, n. 100/22/06;
RG n. 17262/2007
Angelina-

Data pubblicazione: 04/12/2013

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udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 15
ottobre 2013 dal consigliere Angelina-Maria Penino;
udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore
generale Ennio Attilio Sepe, che ha concluso per l’accoglimento
del ricorso per quanto di ragione

La guardia di finanza verificò che i contribuenti Domenico
Lucarella e s.r.l. G.A.M. avevano emesso negli anni 1986 e 1987,
fatture per inesistenti cessioni di olio nei confronti di Rosario
Sabatel li, sottraendosi al versamento dell’iva.
Ne seguì un avviso di accertamento nei confronti di Sabatelli
Rosario, che il contribuente impugnò, ottenendone l’annullamento
in primo grado, con sentenza che, tuttavia, la Commissione
tributaria regionale ha ribaltato, affermando la legittimità
dell’avviso, all’uopo valorizzando il 7 0 comma dell’articolo 21 del
decreto del Presidente della Repubblica numero 633/1972.
Ricorre il contribuente per ottenere la cassazione della sentenza,
affidando il ricorso a due motivi, ciascuno articolato in più censure.
L’agenzia delle entrate non spiega difese.
Diritto
1.- Entrambi i motivi di ricorso, là dove lamentano violazioni di
legge, rispettivamente degli articoli 19 e 21 del decreto del Presidente
della Repubblica numero 633 del 1972 (primo motivo), dell’articolo 24
della Costituzione, dell’articolo 112 del codice di procedura civile e
dell’articolo 56 del medesimo decreto numero 633/72 (secondo motivo),
sono corredati di quesiti di diritto generici ed inadeguati alla prescrizione
dell’articolo 366bis c.p.c., all’osservanza del quale l’impugnazione della
sentenza è soggetta ratione temporis.

RG n. 17262/2007
Angelina-M ria Pe no estensore

Fatto

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2.41 primo motivo si conclude con tre quesiti di diritto (“può l’art.
21, 7° co., del DPR 633/72 operare in presenza di negazione assoluta di
operazioni attive e passive e, quindi, di negazione del volume di affari e
persino del ricavo?”, “può l’art. 21, 7° co., del DPR 633/72 applicarsi
oltre i casi ed i tempi di applicabilità dell’intera normativa, così come

operazioni attive e passive inesistenti, può l’Erario scindere l’imposta
dovuta, formalmente dichiarata, da quella detratta, ex art. 19 stesso
DPR, recuperando solo quest’ultima, mantenendo la debenza della
prima?”), i quali si risolvono nel mero interpello della corte in ordine
alla fondatezza della propugnata petizione di principio o della censura
così come illustrata nello svolgimento del motivo (per l’inammissibilità
di motivi così formulati vedi, fra molte, Cass. 7 marzo 2012, n. 3530).
2. 1.-Di contro, ha soggiunto la Corte, il quesito di diritto previsto
dall’art. 366 bis c.p.c. risulta ritualmente formulato quando, pur non
essendo esposto in forma interrogativa, consenta di far comprendere
dalla sua sola lettura quale sia l’errore di diritto asseritamene compiuto
dal giudice di merito e quale, secondo la prospettazione del ricorrente, la
regola da applicare (vedi, fra varie, Cass. 14 gennaio 2011, n. 774).
2.2.41 motivo è poi inammissibile anche per quel che concerne la
dedotta insufficiente ed illogica motivazione, in quanto, dietro lo
schermo del vizio di motivazione, il ricorrente censura la congruità di
statuizioni e di argomentazioni giuridiche, non già la ricostruzione del
fatto controverso, che, difatti, non sintetizza a corredo del motivo.
3.-Analoga inadeguatezza contrassegna i quesiti che corredano il
secondo motivo (“può ritenersi inammissibile un appello incidentale, con
il quale si ripropongono le domande non accolte in primo grado, in
quanto assorbite dalla sentenza favorevole?”; “vi è obbligo di
motivazione sugli altri motivi di ricorso, non esaminati nella sentenza di
RG n. 17262/2007
Angelina-Maria

ricavabili dal precedente art. 1?”; “in definitiva, in presenza di

ZSENT1:,
AI SEI\i 1… ,
N. 131 “1.7kir,

3. – N. 5

MATERIA TRIBUTARIA

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primo, a seguito dell’accoglimento di altro motivo, a prescindere dalla
proposizione di appello incidentale?).
3. /.-Motivo, questo secondo, che soffre altresì di mancanza di
specificità, pure per il profilo concernente la dedotta omessa pronunzia,
censurata ex art. 360, n. 5, c.p.c., là dove omette di riportare il contenuto

il motivo è calibrato, al fine di consentire alla Corte di delibarne la
fondatezza.
4.-Ne segue l’inammissibilità del ricorso, risultando assorbita la
questione di legittimità costituzionale prospettata in seno al primo
motivo.
Nulla per le spese, in mancanza di attività difensiva.
per questi motivi
La Corte:
-dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione quinta
civile, il 15 ottobre 2013.

dell’appello incidentale e quello della sentenza di primo grado, sui quali

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