Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27202 del 28/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 28/12/2016, (ud. 24/11/2016, dep.28/12/2016),  n. 27202

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 715/2014 proposto da:

B.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’Avvocato

FRANCESCO SALVATORE LOPEZ, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

INAIL, ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI

SUL LAVORO, in persona del Dirigente con incarico di livello

generale, Direttore della Direzione Centrale Prestazioni,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo

studio dell’Avvocato LUCIANA ROMEO, che lo rappresenta e difende

unitamente all’Avvocato LUCIA PUGLISI, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 820/2013 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO

del 04/06/2013, depositata il 27/06/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

24/11/2016 dal Consigliere Dott. FABRIZIA GARRI.

Fatto

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

La Corte di appello di Catanzaro ha accolto l’appello dell’Inail ed in riforma della sentenza del Tribunale di Crotone che aveva parzialmente accolto la domanda di B.G. e condannato l’Istituto ad erogare la rendita per la ipoacusia professionale accertata nella misura del 20% in luogo di quella del 14% riconosciuta dall’Inail. Per la cassazione della sentenza ricorre B.G. che denuncia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 137 e l’omessa ed insufficiente motivazione in relazione a punti decisivi della controversia anche con riguardo alle carenza diagnostiche ed alle errate affermazioni contenute nella consulenza e per relationem recepite nella sentenza.

L’Inail si è difeso con controricorso.

Tanto premesso il ricorso per cassazione è sufficientemente specifico e rispettoso delle indicazioni di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, ed allo stesso sono stati allegati gli atti ed i documenti su cui il ricorso si fonda.

Lo stesso poi è manifestamente fondato nei termini di seguito esposti. Con il ricorso introduttivo del giudizio veniva evidenziata la incongruità della percentuale di invalidità riconosciuta in considerazione del “progressivo aggravamento della patologia che in data 29.9.2006 registrava (…) un ulteriore peggioramento delle facoltà uditive”. Al ricorso era allegata la certificazione medica, già inviata all’Inail per ottenere la modifica in via amministrativa, attestante il sopravvenuto aggravamento della patologia.

Orbene, nel caso in cui si determini una diminuzione dell’attitudine al lavoro per effetto di un aggravamento della patologia che ha dato origine al riconoscimento della rendita, il D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 137, prescrive, per quanto qui interessa, che la misura della rendita può essere rivista a seguito di domanda corredata da certificato medico dal quale risulti che si è verificato l’aggravamento nelle conseguenze della malattia professionale e dal quale risulti la nuova misura di riduzione dell’attitudine al lavoro.

Erra pertanto la Corte di appello che qualifica la domanda proposta come una richiesta di rettifica dell’originaria valutazione della malattia professionale e non piuttosto come una richiesta di valutazione del sopravvenuto aggravamento della stessa in relazione al disposto dell’art. 137 citato.

Ne consegue che la sentenza sul punto dovrà essere cassata con rinvio alla Corte di appello di Reggio Calabria che dovrà valutare le emergenze della consulenza medico legale applicando al caso in esame il D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 137.

Al giudice del rinvio è rimessa poi la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte, accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo. Cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Reggio Calabria che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 24 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2016

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