Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27202 del 23/10/2019

Cassazione civile sez. I, 23/10/2019, (ud. 10/07/2019, dep. 23/10/2019), n.27202

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 23302/2014 proposto da:

Cassa di Risparmio della Provincia di Teramo S.p.a., in

Amministrazione Straordinaria, denominata anche Banca Tercas S.p.a.,

in persona del commissario straordinario pro tempore, elettivamente

domiciliata in Roma, Via Nizza n. 59, presso lo studio dell’Avvocato

Astolfo Di Amato, che la rappresenta e difende, unitamente

all’Avvocato Alessio Di Amato, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Fallimento (OMISSIS) S.r.l.;

– intimato –

avverso il decreto n. 380/2014 del Tribunale di Roma, depositato il

8/8/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

10/7/2019 dal Cons. Dott. PAZZI ALBERTO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il giudice delegato al fallimento di (OMISSIS) s.r.l. non ammetteva al passivo della procedura il credito vantato da Banca Tercas s.p.a. (Cassa di Risparmio della Provincia di Teramo s.p.a.) per complessivi Euro 13.192.189,69 – di cui Euro 1.180,35 in via chirografaria, Euro 10.089.583,52 in sede privilegiata ipotecaria e Euro 2.282.425,82 con privilegio pignoratizio – a motivo della mancata produzione dell’estratto autentico delle scritture contabili, dell’invalidità e della revocabilità del pegno ex art. 2901 c.c. e L. Fall., art. 66 e, rispetto al credito ipotecario, della mancata previsione, all’interno del regolamento del fondo a cui la compagine poi dichiarata fallita aveva conferito i propri immobili, della possibilità di riammissione nel possesso degli stessi.

2. Il Tribunale di Roma, a seguito dell’opposizione presentata da Banca Tercas s.p.a.: i) escludeva l’ammissibilità al passivo del credito vantato in via chirografaria per scoperto di conto corrente, dato che di questo credito non era stata offerta adeguata prova, tenuto conto dell’inapplicabilità nei confronti del curatore del disposto dell’art. 2710 c.c. e non assumendo rilevanza in sede di opposizione l’estratto conto certificato ai sensi dell’art. 50 T.U.B.; ii) rilevava che l’ipoteca concessa alla banca riguardava immobili confluiti in un fondo comune di investimento immobiliare, di modo che il relativo credito, effettivamente sussistente, poteva essere ammesso solo in sede chirografaria, dato che il creditore garantito non aveva la possibilità di rifarsi sui beni immobili gravati dalla garanzia reale; iii) escludeva che il finanziamento erogato alla fallita a fronte della concessione di pegno su quote di partecipazione al fondo (OMISSIS) fosse avvenuto in conflitto di interessi.

In virtù di questi argomenti il collegio di merito, in parziale accoglimento dell’opposizione proposta, ammetteva il credito vantato da Banca Tercas s.p.a. al passivo del fallimento di (OMISSIS) s.r.l. per complessivi Euro 12.372.009,34, di cui Euro 10.089.583,52 in chirografo e Euro 2.282.425,82 con privilegio pignoratizio.

3. Per la cassazione di tale decreto ha proposto ricorso Banca Tercas s.p.a. in amministrazione straordinaria prospettando due motivi di doglianza.

L’intimato fallimento di (OMISSIS) s.r.l. non ha svolto alcuna difesa.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4.1 Il primo motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione della L. Fall., artt. 93, 95 e 99, artt. 2697 e 2710 c.c. e art. 115 c.p.c.: il Tribunale non avrebbe adeguatamente valorizzato gli estratti conto, dall’apertura al 31 marzo 2011, prodotti in giudizio, i quali assumevano piena efficacia probatoria del credito vantato dalla banca in mancanza di alcuna contestazione da parte del curatore delle annotazioni in essi contenute.

4.2 Il motivo è fondato.

Il collegio di merito, nell’escludere il valore probatorio degli estratti conto prodotti, ha fatto riferimento all’impossibilità di applicare nel caso di specie il disposto tanto dell’art. 2710 c.c., quanto dell’art. 50 T.U.B. senza tuttavia considerare la valenza che questi documenti avevano, in sè, nell’ambito del giudizio.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte il credito della banca deve essere provato con l’integrale ricostruzione del dare e dell’avere, che comporta l’indicazione di tutte le operazioni, a partire dalla prima sino alla chiusura, mentre è insufficiente il riferimento al saldo registrato alla data di chiusura del conto e alla documentazione relativa all’ultimo periodo del rapporto, dato che quest’ultima non consente di verificare gli importi addebitati nei periodi precedenti per operazioni passive e quelli relativi agli interessi, la cui iscrizione nel conto ha condotto alla determinazione dell’importo che costituisce la base di computo per il periodo successivo (cfr. Cass. 21597/2013, Cass. 23974/2010 e 10692/2007).

Al fine di assolvere a questo onere probatorio la banca, nell’insinuare al passivo fallimentare il credito derivante da saldo negativo di conto corrente, ha l’onere di dare conto dell’intera evoluzione del rapporto tramite il deposito degli estratti conto integrali.

Il curatore, eseguite le verifiche di sua competenza, ha l’onere di sollevare specifiche contestazioni in relazione a determinate poste, in presenza delle quali la banca ha, a sua volta, l’onere ulteriore di integrare la documentazione, o comunque la prova, del credito avuto riguardo alle contestazioni in parola.

Il giudice delegato o, in sede di opposizione, il Tribunale, in mancanza di contestazioni del curatore, sono tenuti a prendere atto dell’evoluzione storica del rapporto come rappresentata negli estratti conto, pur conservando il potere di rilevare d’ufficio ogni eccezione non rimessa alle sole parti che si fondi sui fatti in tal modo acquisiti al giudizio (Cass. 22208/2018, Cass. 6985/2019).

Il collegio di merito doveva quindi valorizzare il contenuto degli estratti conto prodotti non in virtù della certificazione che li accompagnava ma in funzione della loro idoneità a dare conto dello sviluppo dell’intero rapporto contrattuale fino all’apertura del concorso e alla luce del contegno processuale assunto dal curatore.

5.1 Il secondo mezzo assume, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’illegittimità del decreto impugnato per violazione e falsa applicazione della L. Fall., artt. 52,93,95,96,97 e 111: il Tribunale, pur essendo chiamato a verificare l’esistenza di crediti, ivi compresi i relativi accessori, sorti prima della dichiarazione di fallimento, avrebbe escluso il privilegio ipotecario richiesto a causa della mancata presenza nella massa attiva fallimentare, al momento della verifica del credito, del bene su cui gravava il privilegio, compiendo un’indagine che doveva invece essere rimandata alla fase di riparto, dato che non poteva essere esclusa – in considerazione delle iniziative giudiziarie assunte dalla procedura al fine di recuperare al patrimonio fallimentare gli immobili confluiti nel fondo (OMISSIS) un’acquisizione nel corso della procedura prima della distribuzione dell’attivo.

5.2 Il motivo è fondato.

Il collegio di merito ha tratto argomento dal contenuto del regolamento del fondo in cui erano stati conferiti gli immobili su cui gravava la garanzia ipotecaria al fine di escludere l’ammissione in sede privilegiata del relativo credito.

Tuttavia secondo la costante giurisprudenza di questa Corte l’ammissione al passivo fallimentare di un credito in via privilegiata non presuppone, ove si tratti di privilegio speciale su determinati beni, che questi siano già presenti nella massa attiva, sia perchè non si può escludere la loro acquisizione successiva, sia perchè l’eventuale mancanza all’attivo fallimentare dei beni oggetto di privilegio speciale è insignificante nella fase ricognitiva del privilegio stesso – dato che il privilegio è accordato dalla legge in considerazione della causa del credito, la quale soltanto costituisce l’elemento essenziale che lo caratterizza -, ma rileva unicamente nella fase attuativa, come impedimento di fatto all’esercizio del privilegio stesso.

Ne consegue che è al fine dell’ammissione in sede privilegiata è sufficiente, in sede di verifica dello stato passivo, l’accertamento dell’esistenza del credito e della correlativa causa di prelazione, dovendosi demandare alla successiva fase del riparto la verifica della sussistenza o meno dei beni stessi, da cui dipende l’effettiva realizzazione del privilegio speciale (Cass., Sez. U., 16060/2001, Cass. 6849/2011).

L’ammissione al passivo fallimentare di un credito ipotecario è dunque possibile anche se il bene su cui grava la garanzia non faccia parte dell’attivo, purchè, ai sensi della L. Fall., art. 93, la domanda di insinuazione descriva il bene su cui si intende far valere la prelazione e precisi le oggettive ragioni della potenziale acquisibilità, fermo restando che l’effettivo dispiegarsi della prelazione in sede di riparto rimane subordinato al recupero del bene al compendio fallimentare (Cass. 5341/2019).

6. Il provvedimento impugnato andrà dunque cassato, con rinvio al Tribunale di Roma, il quale, nel procedere a nuovo esame della causa, si atterrà ai principi sopra illustrati, avendo cura anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia la causa al Tribunale di Roma in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 10 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2019

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