Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27202 del 16/12/2011
Cassazione civile sez. VI, 16/12/2011, (ud. 18/11/2011, dep. 16/12/2011), n.27202
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PICCIALLI Luigi – rel. Presidente –
Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –
Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –
Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul regolamento di competenza d’ufficio proposto dal Giudice di Pace
di Serravalle Scrivia con ordinanza n. R.G. 92/10 depositata il
31/12/2010 nel procedimento pendente tra:
T.L.;
DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI ALESSANDRIA;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
18/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI PICCIALLI;
è presente il P.G. in persona del Dott. PRATIS Pierfelice.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Il Giudice di Pace di Serravalle Scrivia ha richiesto regolamento di competenza di ufficio, ai sensi dell’art. 45 c.p.c., essendo stato adito in riassunzione, a seguito dell'”ordinanza” in data 23.4.2010 dell’omologo ufficio di Alessandria, che, declinando la propria competenza in un giudizio oppositivo ex art. 204 bis C.d.S. in rel.
L. n. 689 del 1981, art. 22 ad oggetto di plurime infrazioni stradali verificatesi in diverse località, aveva indicato quale giudice competente quello nel cui mandamento aveva sede la ditta opponente, T.L., di cui era dipendente l’autista materiale trasgressore.
Ad avviso del giudice rimettente,condiviso dal P.G., la competenza sarebbe stata dell’ufficio originariamente adito in opposizione, nella cui circoscrizione territoriale vi era stato l’accertamento degli illeciti, nella specie da parte della Direzione Provinciale del Lavoro di Alessandria.
Detta tesi, cui ha aderito nella propria memoria l’opponente, mentre non ha svolto in questa sede attività difensiva l’ufficio opposto, è fondata.
Al riguardo, infatti, va osservato il principio, già più volte affermato da questa Corte secondo cui, nell’ipotesi di contestazione di una pluralità di violazioni amministrative commesse in luoghi diversi, come nel caso di specie in cui variabili erano i percorsi dei viaggi effettuati dall’autista, o di condotta permanente svoltasi in varie località, nell’impossibilità di applicare il criterio del luogo di commissione degli illeciti continuati o di quello unico permanente, difficilmente individuabili, non può che applicarsi quello del luogo del relativo accertamento (v Cass. nn. 9708/01,3756/01,S.U. n 4131/88).
Poichè, nella specie, l’accertamento è avvenuto ed è stato verbalizzato in Alessandria, presso l’ufficio sopra indicato, all’esito dell’esame ex post dei dischi cronotachigrafi relativi ad una pluralità di viaggi, la competenza deve ritenersi ivi radicata, rimettendosi le parti al locale Giudice di Pace, cui si demanda anche la pronunzia sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara la competenza territoriale del Giudice di pace di Alessandria, davanti al quale rimette le parti, demandando la medesima di provvedere anche sulle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 18 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2011