Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27202 del 04/12/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 5 Num. 27202 Anno 2013
Presidente: ADAMO MARIO
Relatore: PERRINO ANGELINA MARIA

SENTENZA
sul ricorso iscritto al numero 16977 del ruolo generale
dell’anno 2007, proposto
da
Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro
tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’avvocatura
dello Stato, presso gli uffici della quale in Roma, alla via
dei Portoghesi, n. 12, domicilia;
– ricorrentecontro
Franceschi Sara, rappresentata e difesa, giusta mandato
a margine del controricorso, dagli avvocati Renato Piero
Biasci e Nicola Giribaldi, presso lo studio dei quali in
Roma, alla via Alba, n. 36, elettivamente domicilia
-controricorrente-

RG n. 16977/2007
Angelina-Maria

Data pubblicazione: 04/12/2013

Pagina 2 di 7

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale
della Toscana, sede di Livorno, sezione 10 0 , depositata in data 27 marzo
2007, n. 60;
udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 15
ottobre 2013 dal consigliere Angelina-Maria Perrino;

Ennio Attilio Sepe, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso
Fatto
A Sara Franceschi fu notificato un avviso di accertamento scaturito
dall’omessa presentazione del modello unico per la dichiarazione dei
redditi del 1999, che aveva indotto l’Agenzia delle entrate a procedere ad
accertamento induttivo, determinando reddito d’impresa e volume d’affari
ex articolo 39, 2° comma, del decreto del Presidente della Repubblica
numero 600/73 e 55 del decreto del Presidente della Repubblica numero
633/72.
La contribuente impugnò l’avviso, esponendo di avere presentato la
dichiarazione, avvalendosi della facoltà di farlo attraverso un
intermediario a tanto abilitato e sostenendo che la responsabilità
dell’omissione dovesse essere ascritta all’intermediario.
Il ricorso fu respinto in primo grado, ma la Commissione tributaria
regionale ha ribaltato la sentenza, reputando che non possa esser fatto
carico al contribuente delle conseguenze dell’omissione o del ritardo nella
presentazione della dichiarazione da parte dell’intermediario, di guisa che
< >.
Ricorre l’Agenzia delle entrate per ottenere la cassazione della
sentenza, affidando il ricorso ad un unico motivo.
La contribuente resiste con controricorso.
Diritto
RG n. 16977/2007
Angelina-Mar Perr

tensore

udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale

Pagina 3 di 7

L- Con l’unico motivo di ricorso, proposto ex articolo 360, 1°
comma, numero 3, c.p.c., l’Agenzia delle entrate lamenta la violazione e
falsa applicazione dell’articolo 3 del decreto del Presidente della
Repubblica numero 322 del 1998, nel testo modificato dal decreto del
Presidente della Repubblica numero 542 del 1999, sostenendo che la sola

trasmettere in via telematica all’amministrazione finanziaria i dati delle
dichiarazioni fiscali contemplate dal 6° comma dell’articolo 3, non abbia
valore di prova dell’avvenuta presentazione delle dichiarazioni fiscali, e
ciò in quanto tale documento non rientra tra quelli previsti, come prova
della presentazione, dal 10° comma dell’articolo 3 in questione.
2.41 motivo è fondato e va in conseguenza accolto.
Va anzitutto rimarcato che l’obbligo di presentare le dichiarazioni
fiscali incombe sui soggetti a tanto tenuti.
Ciò posto, a norma del 2° comma dell’articolo 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nel testo risultante
dalle interpolazioni operate dall’articolo 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542 (applicabile all’epoca dei fatti,
trattandosi di dichiarazione da presentare nell’anno 2000, in relazione al
periodo d’imposta 1999),

<>;
aggiunge il comma 2-ter che <>).

2. /.-In ogni caso, anche nelle ipotesi contemplate dai commi 2 e
2bis dell’art. 3, gli incaricati adempiono gli obblighi dei soggetti tenuti
alla presentazione delle dichiarazioni, in nome e per conto di questi:
quindi, adempiono obblighi altrui, in seno ad un rapporto che, sebbene
dotato di rilevanza esterna, rimane interno, confinato entro il perimetro
dell’incarico conferito.
D’altronde, ha soggiunto la Corte, sia pure in relazione al testo
successivamente modificato dell’art. 3, la rilevanza dei compiti svolti
dall’intermediario nei confronti del Fisco non vale ad escludere la natura
privatistica del rapporto tra l’intermediatore ed il contribuente (Cass. 30
maggio 2012, n. 8630).
3.-Ciò posto, va chiarito che il 6° comma dell’articolo 3 del d.p.r.
322/98, nel testo ratione temporis applicabile, prescrive che < >, là dove l’8°
RG n. 16977/2007
Angelina-

estensore

via telematica direttamente da contribuenti diversi da quelli indicati nei

Pagina 5 di 7

comma della norma aggiunge che <> e il 10 0 comma della norma specifica

ricevuta della banca, dell’ufficio postale o di uno dei soggetti di cui
ai commi 2-bis e 3 o dalla ricevuta di invio della raccomandata di cui al
comma 5, ovvero dalla comunicazione dell’amministrazione finanziaria
attestante l’avvenuto ricevimento della dichiarazione presentata
direttamente in via telematica>>.

3.1.-Il legislatore, dunque, nel regime normativo applicabile al caso
in esame, richiede, come prova della presentazione della dichiarazione,
nelle ipotesi disciplinate dai commi 2 e 2bis dell’art. 3, la <>; ricevuta, che non soltanto
prova l’avvenuta consegna da parte del contribuente, ma è necessaria al
fine di verificare la tempestività di tale consegna, al fine di propiziare il
controllo sul regolare adempimento degli obblighi di presentazione della
dichiarazione, pur sempre sul contribuente gravanti.
4.-Va dunque rimarcato che la sentenza non dà conto della
presentazione della ricevuta richiesta dal 10° comma (come, peraltro, non
dà conto della sussistenza dei presupposti contemplati dai commi 2 e 2bis
dell’art. 3 del d.p.r. 322/98); il che, a fronte della contestazione
dell’ufficio, che insiste anche sulla tardività

dell’<> da parte dell’intermediario rispetto alla scadenza del
termine per la presentazione della dichiarazione IVA (così si legge a
pagina 6, secondo capoverso del ricorso), non consente di reputare
provato che la contribuente abbia provveduto ad una tempestiva
presentazione della dichiarazione.
RG n. 16977/2007
Angelin

Ino estensore

che <> ha con ogni evidenza
portata generale relativa alla ricostruzione giuridica dell’istituto, non già
di un accertamento di fatto nel caso concreto.
4.2.- D’altronde, la stessa contribuente, in controricorso, si limita a
far leva sulla circostanza di fatto del <>,del quale non precisa la data.
5. Ne discende inevitabilmente l’accoglimento del ricorso.

La sentenza impugnata va cassata e, non occorrendo ulteriori
accertamenti di fatto, il giudizio va deciso nel merito, col rigetto
dell’impugnazione originariamente proposta dalla contribuente.
5. /.-Le spese inerenti alla fasi di merito vanno compensate, in
considerazione dell’andamento alterno della lite.
Quelle concernenti questa fase seguono, invece, la soccombenza.
per questi motivi
La Corte:
-accoglie il ricorso;
-cassa la sentenza impugnata;
-decidendo nel merito, respinge l’impugnazione originariamente proposta
dalla contribuente;
RG n. 16977/2007
Angelina- aria

o estensore

l’avviso di accertamento) la copia cartacea della dichiarazione>>;là

.0.,SENT
AI
N i_
ÌviAì L.

Pagina 7 di 7
.4i2JU

-compensa le spese inerenti alle fasi di merito;
-condanna la contribuente alla rifusione delle spese inerenti a questa fase,
che liquida in Curo 8000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione quinta

civile, il 15 ottobre 2013.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA