Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27201 del 27/11/2020

Cassazione civile sez. II, 27/11/2020, (ud. 14/10/2020, dep. 27/11/2020), n.27201

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – rel. Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25345/2019 proposto da:

I.E., rappresentato e difeso dall’avvocato STEFANIA

SANTILLI, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso il decreto di rigetto n. cronol. 6304/2019 del TRIBUNALE di

MILANO, depositato il 10/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14/10/2020 dal Consigliere Dott. SERGIO GORJAN.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

I.E. – cittadino della (OMISSIS) – ebbe a proporre ricorso avanti il Tribunale di Milano avverso la decisione della locale Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, che aveva rigettato la sua istanza di protezione internazionale in relazione a tutti gli istituti previsti dalla relativa normativa.

Il ricorrente deduceva d’aver dovuto lasciare il suo Paese in dipendenza dello stato di diffusa insicurezza sociale e di carenza di opportunità lavorative.

Il Tribunale ambrosiano ebbe a rigettare il ricorso ritenendo la vicenda personale narrata dal ricorrente non credibile; non sussistente nello Stato nigeriano di provenienza del richiedente asilo una situazione socio-politica caratterizzata da violenza diffusa e non concorrenti ragioni attuali di vulnerabilità od elementi lumeggianti integrazione nella società italiana ai fini della protezione umanitaria. Il richiedente asilo ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto del Tribunale lombardo articolato su tre motivi.

Il Ministero degli Interni, ritualmente evocato, è rimasto intimato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso svolto da I.E. appare inammissibile a sensi dell’art. 360 bis c.p.c. – siccome la norma è stata ricostruita ex Cass. SU n. 7155/17 -. Va anzitutto rilevata l’inammissibilità del deposito di documenti unitamente con il ricorso per cassazione posto che questi non risultano rientrare nella fattispecie prevista dall’art. 372 c.p.c., comma 1.

In limine il ricorrente propone dubbio circa la legittimità costituzionale della norma D.L. n. 13 del 2017, ex art. 21, comma 1, convertito con la L. n. 46 del 2017, in relazione agli artt. 3,24 e 11 Cost., poichè a procedimento amministrativo ancora istruito secondo le modalità previste dalla disciplina antecedente al decreto legge, conseguirà l’applicazione, nel giudizio avanti il Tribunale, del rito processuale previsto dalla nuova disciplina.

In tal modo situazioni differenti tra loro vengono trattate in modo identico con lesione dei diritti della difesa.

La questione sollevata appare manifestamente infondata in quanto è irrilevante nel caso di specie, posto che la norma di cui si sospetta l’illegittimità costituzionale attiene al regolamento della fase amministrativa, mentre oggetto d’esame da parte di questa Corte è il decreto adottato dal Giudice in conseguenza dell’opposizione al provvedimento adottato ad esito della fase amministrativa, i cui vizi per consolidata giurisprudenza di questa Corte – Cass. sez. 1 n. 20492/20, Cass. sez. 1 n. 420/12 – non assumono alcun rilievo in sede giudiziale.

Con la prima ragione di doglianza il ricorrente lamenta violazione dei principi posti dalla Convenzione di Ginevra del 1951 e dalla direttiva U.E. sulla protezione internazionale, nonchè dalle norme D.Lgs. n. 251 del 2007, ex artt. 2, 5, 6,7,8 e 14 ed D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 27, ed omesso esame di fatto decisivo individuato nelle dichiarazioni da lui rese.

In particolare il ricorrente lamenta che il Collegio ambrosiano non ebbe a valutare il fatto rilevante che egli era stato oggetto di tratta e tale fatto nemmeno risulta utilizzato ai fini dell’esame della credibilità del suo racconto, in quanto il Tribunale ha fondato la sua valutazione negativa solo su particolari irrilevanti, pur dando atto che il nucleo essenziale della sua vicenda era da ritenersi veritiero.

La censura s’appalesa siccome inammissibile poichè generica in quanto viene sviluppato argomento meramente assertivo ed astratto senza un effettivo confronto con la motivazione illustrata dal Collegio ambrosiano, per giunta deducendo che la parte del suo narrato afferente la tratta era stata ritenuta credibile, mentre detta parte viceversa era stata indicata siccome non credibile dal Tribunale.

Difatti il Tribunale ritiene credibile che egli si sia deciso ad espatriare poichè non trovava lavoro, ma non anche che fosse rimasto oggetto di tratta e che fosse intenzionato al suicidio, siccome comunicato ad un amico che, per dissuaderlo da tali intenti, lo consigliò di raggiungere l’Italia, mettendo in evidenza come, comunque, il ricorrente non riferisce di personale persecuzione o violenze contro di lui rivolte in Patria.

In presenza di detta puntuale motivazione il ricorrente si limita ad enfatizzare la circostanza – ritenuta non credibile dal Collegio di prime cure – che egli fu oggetto di tratta, evidenziando tutte le conseguenze giuridiche di detta situazione senza il minimo confronto effettivo con la motivazione sul punto illustrata dal Collegio lombardo, che esclude la concorrenza di detta situazione. Con il secondo mezzo d’impugnazione proposto il ricorrente deduce violazione delle norme D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 2, lett. g) e art. 14, nonchè omesso esame di fatto decisivo poichè il Collegio ambrosiano ebbe ad escludere che nella zona della Nigeria, in cui viveva, concorreva situazione di instabilità con pericolo per la sua incolumità personale.

L’argomento critico svolto dal ricorrente nel motivo si compendia nella mera proposizione di tesi alternativa rispetto alla valutazione degli elementi probatori in atti, siccome operata dal Collegio milanese, sicchè la censura risulta generica e quindi inammissibile.

Il Tribunale ha partitamente esaminata la situazione socio-politica della zona della Nigeria in cui il ricorrente viveva – Abuja – non già per escludere la sussistenza di una situazione di generica instabilità per il ripetersi di atti di criminalità, ma per escludere la concorrenza di una situazione di violenza diffusa secondo il contenuto assegnato a tale concetto dalla Corte Europea.

Inoltre il Collegio lombardo ha pure rilevato come lo stesso richiedente asilo non ebbe a rappresentare una specifica minaccia nei suoi riguardi e, così, ha escluso il ricorrere delle previsioni D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) b), che difatti postulano un pericolo specificatamente rivolto nei riguardi del richiedente asilo.

A fronte di ciò il ricorrente si limita ad argomentazione dogmatico-astratta e ad asserzioni di mancato od insufficiente esame di fonti accreditate ed attuali circa la situazione socio-politica della Nigeria.

Tale fonte di conoscenza viene indicata genericamente in un rapporto di Organizzazione non governativa – che si limita a definite la situazione volatile poichè a periodi di lunga calma conseguono improvvisi picchi di violenza – all’evidenza irrilevante rispetto all’oggetto – situazione di violenza diffusa – della valutazione resa dal Tribunale, che invece su fonda su rapporto Easo 2018, rispetto al quale il ricorrente non indica altri rapporti, redatti da Organismi internazionali all’uopo preposti, lumeggianti una situazione socio-politica diversa – Cass. sez. 1 n. 26728/19.

Con la terza ragione di doglianza il ricorrente deduce vizi ex art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5, in materia di protezione umanitaria per violazione di un cospicuo numero di norme positive, motivazione omessa od apparente ed omesso esame di fatti decisivi in quanto il Collegio ambrosiano non avrebbe ritenuto esistente sua condizione di vulnerabilità sia soggettiva che oggettiva pur dando atto della situazione di violazione dei diritti fondamentali nel Middle Belt nigeriano.

Già la contemporanea e promiscua deduzione ed illustrazione di più e, tra loro, anche logicamente inconciliabili vizi di legittimità lumeggia l’inammissibilità del motivo, ma pure in concreto lo stesso si compendia in apodittica ed astratta contestazione della motivazione esposta a supporto del rigetto della domanda tesa al riconoscimento della protezione umanitaria da parte del Tribunale.

Difatti il Collegio ambrosiano ha puntualmente messo in evidenza come non concorrono in causa elementi atti a lumeggiare un inserimento sociale in Italia del ricorrente, stante che ha lavorato solo per brevissimo periodo, come asserisca di esser in possesso di titolo di studio superiore, come la situazione economica attuale della Nigeria sia in corso di miglioramento, come il richiedente asilo ha precisi punti d’appoggio familiari in Patria e come le ragioni alla base del suo espatrio erano indicate nell’assenza di lavoro e prospettive e non anche altre condizioni di vulnerabilità.

A fronte di detta esaustiva valutazione, il ricorrente si limita ad enfatizzare l’instabile situazione socio-politica della Nigeria e la circostanza da lui narrata che fu oggetto di tratta – questioni già esaminate in relazione alle altre ragioni d’impugnazione e ritenute l’una non rilevante o l’altra non esistente – ed a postulare la concorrenza di sue condizioni di vulnerabilità, che nemmeno precisa, lasciando solo intendere che sono rappresentate dalla sua difficile condizione economica.

Alla declaratoria d’inammissibilità dell’impugnazione non segue, ex art. 385 c.p.c., la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite di questo giudizio di legittimità in favore dell’Amministrazione rimasta intimata.

Concorrono in capo al ricorrente le condizioni processuali per l’ulteriore pagamento del contributo unificato.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso, nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza in Camera di consiglio, il 14 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 27 novembre 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA