Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27201 del 04/12/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 27201 Anno 2013
Presidente: ADAMO MARIO
Relatore: PERRINO ANGELINA MARIA

SENTENZA
sul ricorso iscritto al numero 14500 del ruolo generale
dell’anno 2007, proposto
da
Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro
tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’avvocatura
dello Stato, presso gli uffici della quale in Roma, alla via
dei Portoghesi, n. 12, domicilia;
– ricorrente28(tS

contro

s.a.s. Foto Cine Laboratorio Nuova Idea di Gravina
Oreste, in persona del legale rappresentante pro tempore
intimata—
per la cassazione della sentenza della Commissione
tributaria regionale della Campania, sede di Salerno,
sezione 4°, depositata in data 23 marzo 2006, n. 77/4/06;
RG n. 14500/2007
Angelina-Mar . Perri

nsore

Data pubblicazione: 04/12/2013

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udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 15
ottobre 2013 dal consigliere Angelina-Maria Penino;
udito per l’Agenzia delle entrate l’avvocato dello Stato Fabrizio
Urbani Neri;
udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore

del ricorso
Fatto
In relazione al periodo d’imposta 1998 ed a seguito di una
sentenza della Commissione tributaria provinciale depositata il 13
dicembre 2001, che aveva confermato la legittimità di un avviso di
rettifica IVA, fu notificata alla società contribuente,
antecedentemente al passaggio in giudicato della sentenza, una
cartella di pagamento conseguente all’iscrizione dei due terzi del
tributo, delle sanzioni e degli interessi nel frattempo maturati.
La società impugnò la cartella ed il ricorso fu accolto dalla
Commissione tributaria provinciale, con sentenza che la
Commissione tributaria regionale ha confermato.
Ricorre per cassazione l’Agenzia delle entrate, affidando il
ricorso ad un unico motivo.
La società non spiega difese.
Diritto

L- Con l’unico motivo di ricorso, proposto ex articolo 360,
1° comma, numero 3, c.p.c., l’Agenzia delle entrate lamenta la
violazione degli articoli 19 e 24 del decreto legislativo numero
472/1997 e dell’articolo 68 del decreto legislativo numero
546/1992, chiedendo se sia legittima l’iscrizione a ruolo dei due
terzi delle sanzioni, oltre a due terzi del tributo, sia in pendenza del

RG n. 14500/2007
Angelina-Mari

ore

generale Ennio Attilio Sepe, che ha concluso per l’accoglimento

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ricorso di primo grado, sia in pendenza dell’appello avverso
sentenza favorevole all’ufficio.

1.1.-Il motivo, che è sorretto da interesse ad agire soltanto là
dove si riferisce all’iscrizione frazionata di sanzioni e tributi dopo
una sentenza di primo grado favorevole all’ufficio, essendo questa

fondato e va in conseguenza accolto, in base alla sequenza
normativa di seguito esposta.
2.-11 3° comma dell’articolo 68 del decreto legislativo
numero 546/92 prevedeva: <<3. Le imposte suppletive e le sanzioni pecuniarie debbono essere corrisposte dopo l'ultima sentenza non impugnata o impugnabile solo con ricorso in cassazione>>.
L’articolo 29 del decreto legislativo numero 472/97, entrato
in vigore il 1 aprile 1998, ha abrogato (1° comma, lettera d) le
parole <>.
L’articolo 19 del decreto legislativo numero 472 del 1997,
che ha riordinato tutte le norme in materia di sanzioni per violazioni
di norme tributarie, dispone, al 10 comma, che <>.
2.1.-11 generico riferimento alle commissioni tributarie, che si
attaglia al precedente ed al nuovo ordinamento, e l’abrogazione,
dovuta all’articolo 37 del decreto legislativo numero 46 del 1999,
del 2° comma dell’articolo 15 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 602 del 1973, che regolava la riscossione frazionata
nel precedente ordinamento, comportano che l’articolo 68 sia
ormai la regola generale in tema di riscossione frazionata nella fase
relativa alla pendenza del processo tributario (Cass. 4642/2008;
RG n. 14500/2007
Angelina-Maria Perri eore

l’ipotesi che ricorre nella fattispecie, come emerge in narrativa, è

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N. 131 T

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MAT

Cass. 12 novembre 2010, n. 22997; Cass. 10 giugno 2011, n.
12791).
2.2.-E tale regola generale, nel testo novellato dell’articolo 29
del decreto legislativo numero 472/97, applicabile all’ipotesi in
esame, consente, in esito all’espunzione dal 3 0 comma dell’articolo

anche delle sanzioni antecedentemente al passaggio in giudicato
della sentenza ad esse relativa.
3.41 ricorso va in conseguenza accolto, la sentenza va cassata
e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, il giudizio va
deciso nel merito, col rigetto dell’impugnazione originariamente
proposta dalla società.
3. 1. -L’esito alterno della controversia comporta la
compensazione delle spese inerenti alle fasi di merito.
Le spese concernenti questa fase, invece, seguono la
soccombenza.

DEPOSITA 19 C:

per questi motivi

IL

La Corte:
-accoglie il ricorso;
-cassa la sentenza impugnata;
-decidendo nel merito, respinge l’impugnazione originariamente
proposta dalla contribuente;
-compensa le spese inerenti alle fasi di merito;
-condanna la contribuente alla rifusione delle spese inerenti a questa
fase, che liquida in Curo 3000,00 per compensi, oltre spese
prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione quinta
civile, il 15 ottobre 2013.

!t.

68 del riferimento alle sanzioni pecuniarie, la riscossione frazionata

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