Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27200 del 27/11/2020

Cassazione civile sez. II, 27/11/2020, (ud. 14/10/2020, dep. 27/11/2020), n.27200

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26381/2019 proposto da:

K.M., rappresentato e difeso dall’Avvocato LUCIA

PAOLINELLI, ed elettivamente domiciliata a Roma, piazza dei Consoli

62, presso lo studio dell’Avvocato ENRICA INGHILLERI, per procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, rappresentato e difeso dall’Avvocatura

Generale dello Stato, presso i cui uffici a Roma, via dei Portoghesi

12, domicilia per legge;

– controricorrente –

avverso il DECRETO n. 9938/2019 del TRIBUNALE DI ANCONA, depositato

il 30/7/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 14/10/2020 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE

DONGIACOMO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il tribunale, con il decreto in epigrafe, ha respinto l’impugnazione che K.M., nato in (OMISSIS), aveva proposto avverso il provvedimento con il quale la commissione territoriale aveva, a sua volta, rigettato la domanda di protezione internazionale da lui presentata.

K.M., con ricorso notificato il 29/8/2019, ha chiesto, per due motivi, la cassazione del decreto.

Il ministero dell’interno ha resistito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1 Con il primo motivo, il ricorrente ha lamentato la violazione e la falsa applicazione dell’art. 1 A della Convenzione di Ginevra, del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, commi 1, 2 e 5 e art. 14, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, nonchè il vizio di motivazione.

1.2 Il ricorrente, in particolare, ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha svolto il giudizio sulla credibilità soggettiva del richiedente senza applicare i criteri a tal fine previsti dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5. Il tribunale, infatti, pur ritenendo la storia credibile, l’ha, tuttavia, relegata nell’alveo di una vicenda privata.

1.3 Al contrario, ha osservato il ricorrente, la lettura attenta ed imparziale delle allegazioni processuali, ove conforme alla norma citata, avrebbe indotto a ritenere che la vicenda narrata dal richiedente non era affatto una vicenda meramente privata, avendo assunto il carattere della persecuzione, intesa come fatto di inaudita gravità, possibile a causa delle deprivate condizioni socio-politiche del Gambia, che ha ingenerato nella vittima un forte timore, al punto che ad essa non è rimasta che la fuga dal suo Paese d’origine.

1.4 Il decreto impugnato, inoltre, ha violato i primi due commi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, i quali impongono al richiedente il dovere di dedurre tutti gli elementi e la documentazione necessaria a motivare la domanda di protezione internazionale. Nel caso in esame, il richiedente ha adempiuto a tale dovere, fornendo gli elementi rilevanti previsti dalla norma ed offrendo adeguata e coerente motivazione sulla indisponibilità di prove e documentazione senza che di tale fatto il tribunale abbia tenuto conto.

1.5 La decisione impugnata, poi, ha proseguito il ricorrente, viola del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, il quale prevede che la domanda di protezione dev’essere valutata alla luce di informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale esistente nel Paese d’origine ed, in mancanza, con l’acquisizione d’ufficio di altri canali informativi, imponendo, comunque, che le risultanze delle fonti consultate siano attentamente valutate. Il tribunale, invece, non ha compiuto tale attenta valutazione, avendo travisato le risultanze delle fonti consultate ed omesso di svolgere una ricerca oggettiva in merito alla situazione interna al Paese d’origine del richiedente.

1.6 Il Gambia, in effetti, contrariamente a quanto sostenuto dal tribunale, è un Paese nel quale, per la presenza di un conflitto armato e della conseguente violenza diffusa e generalizzata, il richiedente, in caso di rimpatrio, corre il serio rischio di subire il grave danno previsto dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14.

2.1. Con il secondo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione della legge nazionale e sovranazionale inerente il permesso di soggiorno per motivi umanitari ed, in particolare, del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, art. 3 CEDU e art. 10 Cost., nonchè il vizio di motivazione, ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha ritenuto che non sussistessero i presupposti per la protezione umanitaria.

2.2. Il tribunale, infatti, ha osservato il ricorrente, non ha verificato la situazione di grave instabilità politica e sociale che attualmente esistente nel Paese d’origine del richiedente e la conseguente necessità di applicare a quest’ultimo il principio del non refoulement stabilito dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19. Il suo rimpatrio, infatti, in ragione della vulnerabilità conseguente al radicamento nel frattempo realizzato nel Paese ospitante ed alla condizione di salute che lo affligge in quanto affetto da lesione al legamento crociato destro ed al menisco del ginocchio destro, provocherebbe certamente la violazione degli obblighi costituzionali ed internazionali dell’Italia, dove, peraltro, si è ben inserito, apprendendone la lingua ed ottenendo il tesseramento con una squadra di calcio.

3.1. I motivi, da trattare congiuntamente, sono infondati.

3.2. Il tribunale, infatti, alla luce dei fatti esposti dal richiedente, ha ritenuto:

– innanzi tutto, che, nella vicenda narrata, non emerge che lo stesso abbia subito atti di persecuzione, diretti e personali, per la sua appartenenza ad un gruppo sociale legato da caratteristiche comuni, come l’etnia, il sesso, la religione o la politica (v. il decreto impugnato, p. 5, 6);

– in secondo luogo, che il richiedente non risulta di poter essere assoggettato nel suo Paese d’origine alla pena capitale oppure a trattamenti inumani o degradanti (v. il decreto impugnato, p. 6), nè risulta, come è emerso dalle fonti d’informazione consultate, come l’UNHCR, l’EASO ed Amnesty International (v. il decreto impugnato, p. 2-4), che in Gambia esista una situazione di violenza tale che la sola presenza di civili nell’area costituisca per gli stessi un pericolo per la vita o la loro incolumità (v. il decreto impugnato, p. 6, 7).

Si tratta, com’è evidente, tanto sotto il primo, quanto sotto il secondo profilo, di un apprezzamento fattuale che il ricorrente non ha censurato, a norma dell’art. 360 c.p.c., n. 5, per omesso esame circa uno o più fatti decisivi già dedotti nel giudizio di merito e specificamente indicati in ricorso.

3.4. Le conclusioni che il tribunale, in forza del suddetto accertamento fattuale, ha esposto sono, del resto, conformi alla consolidata giurisprudenza di questa Corte.

Innanzitutto, le liti tra privati, come il conflitto narrato dal richiedente con il fratellastro per motivi ereditari, non possono essere addotte come causa di persecuzione o danno grave, nell’accezione offerta dal D.Lgs. n. 251 del 2007. Si tratta, in effetti, di “vicende private”, estranee al sistema della protezione internazionale, non rientrando nè nelle forme dello status di rifugiato, (art. 2, lett. e), nè nei casi di protezione sussidiaria (art. 2, lett. g).

I cd. soggetti non statuali possono, invero, considerarsi responsabili della persecuzione o del danno grave solo nel caso in cui lo Stato, i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio, comprese le organizzazioni internazionali, non possano o non vogliano fornire protezione contro persecuzioni o danni gravi ma con riferimento ad atti persecutori o danno grave non imputabili ai medesimi soggetti non statuali ma da ricondurre allo Stato o alle organizzazioni collettive di cui del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 5 lett. b), (Cass. n. 9043 del 2019). In effetti, il requisito essenziale per il riconoscimento dello status di rifugiato è il fondato timore di persecuzione “personale e diretta” nel Paese d’origine del richiedente, a causa della razza, della religione, della nazionalità, dell’appartenenza ad un gruppo sociale ovvero per le opinioni politiche professate (Cass. n. 18353 del 2006): ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato, la situazione socio-politica o normativa del Paese di provenienza è, dunque, rilevante solo se correlata alla specifica posizione del richiedente e più specificamente al suo fondato timore di una persecuzione personale e diretta per l’appartenenza ad un’etnia, associazione, credo politico o religioso, ovvero in ragione delle proprie tendenze e stili di vita, e quindi alla sua personale esposizione al rischio di specifiche misure sanzionatorie a carico della sua integrità psico-fisica (Cass. n. 30105 del 2018, la quale ha ritenuto che il relativo accertamento integra un apprezzamento di fatto, riservato al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità nei limiti di cui al nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5; conf., Cass. n. 10177 del 2011).

Nello stesso modo, per poter integrare i presupposti di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), pur non essendo necessario che lo straniero fornisca la prova di essere esposto ad una persecuzione diretta, grave e personale, poichè tale requisito è richiesto solo ai fini del conseguimento dello status di rifugiato politico, è comunque necessario (e sufficiente) che risulti provato, con un certo grado di individualizzazione, che il richiedente, ove la tutela gli fosse negata, rimarrebbe esposto a rischio di morte o a trattamenti inumani e degradanti (Cass. n. 16275 del 2018). Tanto nell’uno, quanto nell’altro caso, tuttavia, è necessario che la persecuzione o l’assoggettamento dello straniero alla pena di morte ovvero a tortura o a trattamento inumano o degradante, provengano dallo Stato (o, quanto meno, da un’organizzazione collettiva che ne surroghi il potere).

Quanto, infine, alla protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), la nozione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale va accertata in conformità della giurisprudenza della Corte di Giustizia UE (sentenza 30 gennaio 2014, in causa C-285/12), secondo cui il conflitto armato interno rileva solo se, eccezionalmente, possa ritenersi che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati, o tra due o più gruppi armati, siano all’origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria: il grado di violenza indiscriminata deve aver, pertanto, raggiunto un livello talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione in questione, correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia (Cass. n. 18306 del 2019).

3.4. Il giudice di merito, del resto, come questa Corte ha più volte affermato (cfr. le ordinanze n. 13449 del 2019, n. 13450 del 2019, n. 13451 del 2019 e n. 13452 del 2019; Cass. n. 13255 del 2020), nel fare riferimento alle cd. fonti privilegiate di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, deve indicare la fonte in concreto utilizzata nonchè il contenuto dell’informazione da essa tratta e ritenuta rilevante ai fini della decisione, così da consentire alle parti la verifica della pertinenza e della specificità dell’informazione predetta rispetto alla situazione concreta del Paese di provenienza del richiedente la protezione.

Nel caso di specie, la decisione impugnata soddisfa i suindicati requisiti, posto che la stessa ha indicato le fonti in concreto utilizzate ed il contenuto delle notizie sulla condizione del Paese tratte da dette fonti.

Ed è noto che, in tema di protezione internazionale, ai fini della dimostrazione della violazione del dovere di collaborazione istruttoria gravante sul giudice di merito, il ricorrente ha il dovere – che, però, nel caso di specie è rimasto inadempiuto di indicare in modo specifico gli elementi di fatto idonei a dimostrare che il giudice di merito abbia deciso sulla base di informazioni non più attuali, con il preciso richiamo, anche testuale, alle fonti di prova proposte, alternative o successive rispetto a quelle utilizzate dal giudice di merito, in modo da consentire alla Suprema Corte l’effettiva verifica circa la violazione del dovere di collaborazione istruttoria (cfr. Cass. n. 26728 del 2019).

3.5. La protezione umanitaria, infine, è una misura atipica e residuale nel senso che essa copre situazioni, da individuare caso per caso, in cui, pur non sussistendo i presupposti per il riconoscimento della tutela tipica (status di rifugiato o protezione sussidiaria), tuttavia non possa disporsi l’espulsione e debba provvedersi all’accoglienza del richiedente che si trovi in situazione di vulnerabilità (Cass. 5358 del 2019; Cass. n. 23604 del 2017). I seri motivi di carattere umanitario o risultanti da obblighi internazionali o costituzionali, cui il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, subordina il riconoscimento allo straniero del diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, pur non essendo definiti dal legislatore, prima dell’intervento attuato con il D.L. 113 del 2018, erano accomunati dal fine di tutelare situazioni di vulnerabilità personale dello straniero derivanti dal rischio di essere immesso nuovamente, in conseguenza del rimpatrio, in un contesto sociale, politico o ambientale idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili (Cass. n. 4455 del 2018).

Nel caso di specie, il tribunale ha rigettato la domanda di protezione umanitaria proposta dal ricorrente rilevando l’insussistenza di una situazione di personale vulnerabilità del richiedente (p. 8), non ravvisandosi alcuna delle situazioni previste dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, comma 2. Si tratta di un apprezzamento in fatto che, come detto, può essere denunciato, in sede di legittimità, solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 e cioè per omesso esame di una o più di circostanze decisive che, però, il ricorrente, nel rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, non ha specificamente indicato come dedotte nel giudizio di merito: a partire dalla condizione di salute in cui versa il richiedente, della quale, in effetti, il decreto impugnato non tratta.

3.6. D’altra parte, il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 (applicabile ratione temporis: cfr. Cass. SU n. 29459 del 2019), al cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato di integrazione sociale in Italia, deve fondarsi su un’effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d’origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza (Cass. n. 4455 del 2018).

Tale comparazione presuppone, pertanto, un livello d’integrazione sociale nel Paese di accoglienza che, però, non può derivare nè dalla conoscenza della lingua nè dalla partecipazione ai programmi di accoglienza e neppure dal solo svolgimento di un’attività lavorativa, in difetto di qualsiasi altro elemento di valutazione, che il ricorrente non dimostra di aver dedotto nel giudizio di merito (Cass. n. 8367 del 2020).

Il tribunale, del resto, ha escluso, in fatto, che nel Paese di provenienza del richiedente l’esercizio dei diritti umani sia compromesso e che, dunque, all’esito del rimpatrio, il richiedente possa trovarsi in una situazione di vulnerabilità personale (v. il decreto, p. 8).

4. I motivi articolati in ricorso si rivelano, quindi, del tutto infondati. Peraltro, poichè il giudice di merito ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza di legittimità, senza che il ricorrente abbia offerto ragioni sufficienti per mutare tali orientamenti, il ricorso, a norma dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1, è manifestamente inammissibile.

5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

6. La Corte dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte così provvede: dichiara l’inammissibilità del ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare al ministero dell’interno le spese di lite, che liquida in Euro 2.100,00, oltre spese prenotate a debito; dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 14 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 27 novembre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA