Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2720 del 30/01/2019
Cassazione civile sez. I, 30/01/2019, (ud. 22/11/2018, dep. 30/01/2019), n.2720
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 9528/2018 proposto da:
H.S., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la
Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso
dall’avvocato Onorato Giuseppe, giusta procura margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno – Commissione Territoriale per il
riconoscimento della Protezione Internazionale di Cagliari, Procura
della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari;
– intimati –
avverso il decreto del TRIBUNALE di CAGLIARI, del 12/02/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
22/11/2018 dal Cons. Dott. ACIERNO MARIA.
Fatto
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Cagliari ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da H.S. avverso al decisione di rigetto della domanda di protezione internazionale dallo stesso avanzata davanti la Commissione territoriale.
Il Tribunale ha ritenuto l’inapplicabilità della sospensione dei termini feriali e, conseguentemente, ha rilevato la tardività del ricorso.
Avverso questa pronuncia ha proposto ricorso il cittadino straniero, sostenendo al contrario che nella specie, in relazione al sistema normativo ratione temporis applicabile la sospensione dei termini feriali fosse vigente.
Il ricorso risulta notificato al Ministero dell’Interno a mezzo del servizio postale ma non risulta depositato, neanche entro il termine concesso alle parti per le memorie ex art. 378 c.p.c., l’avviso di ricevimento.
Ciò determina l’inammissibilità del ricorso.
In mancanza della costituzione della parte controricorrente non si deve statuire in ordine alle spese processuali del presente giudizio.
PQM
Dichiara l’inammissibilità del ricorso.
Sussistono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 novembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2019