Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2720 del 05/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 05/02/2020, (ud. 29/01/2020, dep. 05/02/2020), n.2720

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

nel procedimento R.G. 07732-2019 proposto da:

T.B., rappresentato e difeso dall’avvocato CASTAGNARO

GIOVANNI;

– ricorrente –

contro

M.R., B.T., elettivamente domiciliate in ROMA, VIA

VINCENZO PICARDI 4/D, presso lo studio dell’avvocato TURNO MARCELLO,

rappresentate e difese dall’avvocato LAGHI ROBERTO;

– controricorrenti –

e contro

C.G., C.E., C.A.,

C.L., T.A.E.E.;

– intimati –

avente ad oggetto la revocazione dell’ordinanza n. 22609/2018 della

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 25/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

29/01/2020 dal Consigliere Dott. SCARPA ANTONIO.

Fatto

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Nel procedimento per revocazione ex art. 391-bis c.p.c. della ordinanza della Corte di cassazione n. 22609/2018, depositata il 25 settembre 2018, promosso da T.B., di cui al ricorso R.G.N. 7732/2019, a seguito della proposta del relatore e della fissazione dell’adunanza della Corte per la data del 9 gennaio 2020, nell’osservanza delle disposizioni di cui all’art. 380-bis c.p.c., commi 1 e comma 2, (art. 391-bis c.p.c., comma 4), T.B. e il difensore dello stesso, avvocato Castagnaro Giovanni, hanno proposto distinti ricorsi per la ricusazione del consigliere relatore F.M., il primo in data 30 dicembre 2019 ed il secondo in data 3 gennaio 2020.

Il Presidente della Sesta Sezione Civile, con decreto del 9 gennaio 2020, comunicato in data 10 gennaio 2020 ai ricorrenti nel domicilio eletto in entrambe le istanze, ha fissato per la decisione sulla ricusazione l’adunanza camerale del 29 gennaio 2020; ha individuato il collegio, ai sensi dell’art. 53 c.p.c., nella medesima composizione prevista per l’adunanza in cui doveva essere trattato il ricorso di revocazione (presidente D’Ascola, consiglieri Scarpa, Dongiacomo, Oliva), previa sostituzione del consigliere ricusato con il consigliere di riserva Tedesco; ha nominato relatore il consigliere Scarpa.

E’ stata altresì disposta la comunicazione alle parti, al PG ed al consigliere ricusato per l’esercizio della facoltà di essere eventualmente ascoltato, ai sensi dell’art. 53 c.p.c., comma 2.

I controricorrenti M.R. e B.T. non hanno svolto attività difensive nel procedimento di ricusazione.

Nell’adunanza camerale del 29 gennaio 2020 sono intervenuti T.B. e l’avvocato Castagnaro Giovanni.

Stando all’insegnamento di Cass. Sez. U, 22/07/2014, n. 16627, sebbene la disciplina dettata dagli artt. 51 e ss. c.p.c. non prevede alcun termine nè opera rinvio ad altri tipi di procedimento contemplati nel codice di rito, nel procedimento di ricusazione, invero, deve essere comunque garantito il contraddittorio, nel senso che le parti devono essere messe in condizione di intervenire ed adeguatamente interloquire, ma ciò, di regola, deve accadere in tempi brevi (o brevissimi), in ogni caso senza che sia configurabile un diritto a tempi e/o termini predeterminati, non previsti dalla disciplina vigente e non compatibili con le caratteristiche e la natura del procedimento (si vedano anche Cass. Sez. U, 23/06/2015, n. 13021; Cass. Sez. 6-3,30/09/2016, n. 19373; Cass. Sez. 6-3, 02/05/2017, n. 10659).

Trattandosi, nella specie, di istanza di ricusazione proposta nei confronti di un consigliere della Corte di cassazione, il procedimento camerale regolato dall’art. 53 c.p.c., comma 2, si è dunque svolto con le formalità partecipative ivi previste, quale disciplina speciale, applicabile “ratione materiae”, rispetto a quella di cui al D.L. n. 168 del 2016, conv., con modif., dalla L. n. 197 del 2016 (Cass. Sez. U, 16/02/2017, n. 4098).

Nel ricorso per ricusazione proposto da T.B. si assume che il consigliere F.M., relatore nel procedimento per revocazione ex art. 391-bis c.p.c. della ordinanza della Corte di cassazione n. 22609/2018, “ha formulato una proposta il cui contenuto è avulso dalla realtà processuale, tale da compromettere la sua credibilità, la sua correttezza e da fare venire meno le garanzie di imparzialità e di terzietà. Ha cambiato le carte in tavola, ha falsato la realtà dei fatti, li ha travisati”. In particolare, il ricusante T.B. espone che nella proposta ex art. 380-bis c.p.c., comma 1, il consigliere relatore F.M. abbia affermato “inammissibilità del ricorso per insussistenza dell’errore di fatto denunciato, attinente al mancato esame della documentazione prodotta in corso di causa “, mentre il “vero testo” del motivo del ricorso R.G.N. 7732/2019, inerente alla revocazione dell’ordinanza della Corte di cassazione n. 22609/2018, deduce quale errore di fatto, ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4, la supposta “inesistenza del requisito di specificità dei documenti prodotti” all’interno del ricorso R.G.N. 5927-2014. Il motivo di ricusazione nel ricorso di T.B., si sostanzia, dunque, nella circostanza che “l’errore di fatto denunciato da supposta mancanza di specificazione è stato trasformato in mancato esame dei documenti”, equivoco che “non può essere considerato un semplice errore casuale, ma sicuramente frutto della volontà di distorcere la verità processuale”. Al termine del ricorso di T.B., si afferma che il Consigliere relatore si è “reso colpevole del reato di falso in atti giudiziari ed ha tentato di coinvolgere gli altri membri del Collegio Giudicante nella sua azione delittuosa”.

Il ricorso di ricusazione proposto dall’avvocato C.G., difensore di T.B., identicamente espone che “nella sua qualità di relatore, il Consigliere F.M. ha formulato una proposta il cui contenuto è difforme dalla realtà processuale, tale da compromettere la Sua credibilità, la sua correttezza e da fare venire meno le garanzie di imparzialità e di terzietà. Ha cambiato le carte in tavola, ha falsato la realtà dei fatti, li ha travisati”. Anche il ricorso dell’avvocato C.G. si fonda sulle diversità testuali del contenuto della proposta ex art. 380 bis, comma 1, c.p.c. del consigliere relatore (“inammissibilità del ricorso per insussistenza dell’errore di fatto denunciato, attinente al mancato esame della documentazione prodotta in corso di causa”) rispetto al contenuto del motivo del ricorso per revocazione, che si sostanzierebbe nell’allegazione della supposta “inesistenza del requisito di specificità dei documenti prodotti” all’interno del ricorso R.G.N. 5927-2014. Ed ancora: Il Relatore F. attribuisce all’errore di fatto denunciato un senso ed un contenuto assolutamente non veri. Una palese svista della Cassazione, denunciata come errore di fatto, viene riportata come doglianza della parte non denunciabile come errore di fatto”. Il ravvisato “grossolano errore”, attribuito al consigliere relatore della sezione indicata nell’art. 376 c.p.c., comma 1, per aver ritenuto l’inammissibilità del ricorso per revocazione in sede di proposta, agli effetti dell’art. 391-bis c.p.c., comma 4, induce il difensore a “dubitare della correttezza professionale e della imparzialità e terzietà del Consigliere F.M. per il prosieguo di questa vicenda giudiziaria”. L’avvocato C. chiede, così di “sostituire il Consigliere F.”, perchè l'”abuso d’ufficio” perpetrato è “già rilevante”.

Le due istanze di ricusazione, che possono essere esaminate congiuntamente, in quanto di contenuti sovrapponibili o comunque analoghi, vanno respinte.

Deve premettersi la basilare considerazione che la ricusazione del giudice, ai sensi dell’art. 52 c.p.c., è istituto ammesso dall’ordinamento nei soli casi in cui allo stesso giudice è fatto obbligo di astenersi. In sostanza, essendo strumento finalizzato alla concreta attuazione del principio di imparzialità, la ricusazione opera esclusivamente nei confronti del giudice designato alla trattazione della causa in presenza delle tassative ipotesi previste dal legislatore (Cass. Sez. U, 08/10/2001, n. 12345). Poichè i casi di astensione obbligatoria del giudice stabiliti dall’art. 51 c.p.c., ai quali corrisponde il diritto di ricusazione delle parti, incidono sulla capacità del giudice e determinano una eccezionale deroga al principio del giudice naturale precostituito per legge, essi sono di stretta interpretazione (Cass. Sez. 1, 29/09/2017, n. 22930; Cass. Sez. U, 24/03/1964, n. 665).

Occorre, allora, tentare di sussumere il motivo di ricusazione esposto nei ricorsi di T.B. e dell’avvocato C.G. in duna delle tipiche ipotesi di cui all’art. 51 c.p.c., comma 1, c.p.c., e così verificare se sia obbligato ad astenersi dalla decisione sul ricorso per revocazione di una decisione della Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c., il consigliere relatore il quale ravvisi l’inammissibilità della revocazione, motivando la propria proposta, ex art. 380-bis c.p.c., comma 1, nel senso che l’errore di fatto attribuito alla pronuncia revocanda attenga “al mancato esame della documentazione prodotta in corso di causa”, mentre il ricorso per revocazione deduceva, agli effetti dell’art. 395 c.p.c., n. 4, la falsa supposizione della “inesistenza del requisito di specificità dei documenti prodotti”.

Stando ai casi contemplati dall’art. 51 c.p.c., deve intendersi che i ricorrenti per ricusazione vogliano riferirsi all’ipotesi di cui al numero 4 di tale disposizione, avendo il consigliere relatore, nel formulare la proposta di inammissibilità della revocazione, già “conosciuto come magistrato” della causa.

Questa Corte ha tuttavia già spiegato come, in tema di ricusazione nell’ambito del procedimento di cassazione ex art. 380-bis c.p.c., non ricorre l’obbligo di astensione di cui all’art. 51 c.p.c., n. 4, in capo al giudice relatore autore della proposta di cui al comma 1 della citata disposizione, in quanto tale proposta non riveste carattere decisorio, essendo destinata a fungere da prima interlocuzione fra il relatore e il presidente del collegio, senza che risulti in alcun modo menomata la possibilità per il collegio, all’esito del contraddittorio scritto con le parti e della discussione in camera di consiglio, di confermarla o modificarla (nella specie, la Corte di cassazione respinse l’istanza di ricusazione del giudice relatore, avanzata dal ricorrente nella memoria successiva alla formulazione della proposta ex art. 380-bis c.p.c., comma 1, sul presupposto che il relatore si sarebbe rivelato di parte, nel propendere apoditticamente per l’inammissibilità del ricorso, in contrasto con le circostanze di fatto, la legge e la giurisprudenza evidenziate nel ricorso medesimo: Cass. Sez. 6 – 2, 16/03/2019, n. 7541. Si vedano anche Cass. Sez. 3, 29/11/2010, n. 24140, e Cass. Sez. 3, 26/11/2007, n. 24612, che negavano l’obbligo di astensione del magistrato autore della relazione redatta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. nella formulazione operante prima delle modifiche introdotte dal D.L. n. 168 del 2016, convertito dalla L. n. 196 del 2016, ove le parti sostengano l’erroneità delle considerazioni in essa svolte; ancora, Cass. Sez. U, 23/06/2015, n. 13018, riguardante una frase contenuta nella relazione ex art. 380-bis c.p.c.). In particolare, la proposta di inammissibilità del ricorso per revocazione di decisione della Corte di cassazione, che il consigliere relatore rivolge al presidente per la definizione nell’osservanza delle disposizioni di cui all’art. 380-bis c.p.c., commi 1 e 2, non preclude nè condiziona in alcun modo la diversa valutazione, da parte del collegio dell’apposita sezione di cui all’art. 376 c.p.c., di “non inammissibilità” ed il conseguente rinvio alla pubblica udienza della sezione semplice, in base all’art. 391-bis c.p.c., comma 4.

E’ vero, peraltro, che l’art. 380-bis c.p.c., come modificato dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1-bis (conv., con modif., dalla L. n. 197 del 2016), non prevede neppure che la “proposta” del relatore di trattazione camerale possa e debba essere motivata, potendo essa contenere sommarie o schematiche indicazioni, ritenute dal presidente meritevoli di segnalazione alle parti, al momento della trasmissione del decreto di fissazione della camera di consiglio, al fine di una spontanea e non doverosa agevolazione nell’individuazione dei temi della discussione (così Cass. Sez. 6 – 3, 22/02/2017, n. 4541). Fu, piuttosto, in sede di Protocollo di intesa tra la Corte di cassazione, il Consiglio Nazionale Forense e l’Avvocatura generale dello Stato sull’applicazione del “nuovo rito” ai giudizi civili di cassazione, intervenuto in data 15 dicembre 2016, che si convenne che “tenuto conto dell’esigenza manifestata dall’Avvocatura di una adeguata informazione circa le ragioni dell’avvio del ricorso alla trattazione in adunanza camerale, e contemperata tale esigenza con la necessità di evitare che l’indicazione prevista dall’art. 380-bis c.p.c. si trasformi in una pur sintetica relazione, vanificando la portata innovativa della riforma”, la proposta del relatore di trattazione camerale dinanzi alla sezione sesta ex art. 380-bis c.p.c. venga altresì notificata ai difensori unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza ed al relativo avviso, e contenga una succinta motivazione, indicando in particolare “quanto alla prognosi di inammissibilità o di improcedibilità, a quale ipotesi si faccia riferimento (tramite menzione del dato normativo, o in alternativa, del precedente, o ancora con breve formula libera)”. Pertanto, tale “informazione circa le ragioni dell’avvio del ricorso alla trattazione in adunanza camerale”, in adempimento della regola protocollare, se da un lato non equivale ad una motivazione dovuta per obbligo di legge, tanto meno può prospettarsi, poi, ai fini della ricusazione, come indebita anticipazione del giudizio ad opera del consigliere relatore.

Nel caso in esame, la proposta formulata dal Consigliere relatore del procedimento di revocazione R.G.N. 7732 – 2019, depositata il 13 dicembre 2019 e così integralmente notificata all’avvocato C. (come dallo stesso confermato nelle dichiarazioni rese all’adunanza del 29 gennaio 2020), adempiva allo scopo protocollare della “informazione circa le ragioni dell’avvio del ricorso alla trattazione in adunanza camerale” in modo, peraltro, ben più articolato di quanto venga da essa estrapolato nei ricorsi per ricusazione. L’errore di fatto denunciato da T.B. ed addebitato all’ordinanza n. 22609/2018 era, infatti, illustrato nella proposta come “attinente al mancato esame della documentazione prodotta in corso di causa”, proprio per “inesistenza del requisito di specificità dei numerosi documenti prodotti” (oltre che “per tardività”), e dunque enunciando compiutamente il nesso causale, come delineato nel ricorso R.G.N. 7732 – 2019, tra la decisione assunta nel provvedimento revocando ed il prospettato errore revocatorio. Lo stesso ricorso per revocazione proposto da T.B., a pagina 7, nel descrivere l’essenza del ricorso per cassazione R.G.N. 59272014, condensava la stessa dicendola fondata “sul mancato esame dei documenti prodotti in causa”, censura che l’ordinanza revocanda avrebbe appunto, a dire del ricorrente, erroneamente disatteso per l’assunto difetto di specificità.

Può essere utile, da ultimo, ricordare altresì che la Corte Costituzionale ha più volte ribadito che il principio di imparzialità del giudice, cui è ispirata la disciplina dell’astensione, si pone in modo diverso in riferimento, rispettivamente, alla pluralità dei gradi del giudizio ed alla semplice articolazione dell’iter processuale attraverso più fasi sequenziali, necessarie od eventuali (per tutte, ordinanza n. 220 del 2000). E’ stata così ritenuta costituzionalmente legittima la mancata previsione dell’obbligo di astensione ex art. 51 c.p.c., comma 1, con riguardo al giudice che abbia conosciuto della causa in fase cautelare, chiamato a partecipare alla sua decisione nel merito (ordinanza n. 359 del 1998 e sentenza n. 326 del 1997); al giudice delegato al fallimento chiamato a comporre il collegio in sede di reclamo avverso i provvedimenti da lui stesso emessi (sentenza n. 363 del 1998); al giudice che abbia trattato la fase sommaria e sia poi chiamato a decidere nel merito una causa possessoria (ordinanze n. 101 del 2004 e n. 220 del 2000); al giudice dell’esecuzione (che, prima della introduzione del nuovo art. 186-bis disp. att. c.p.c., era) chiamato a conoscere della opposizione agli atti esecutivi ex artt. 617 e 618 c.p.c. (ordinanza n. 497 del 2002); al giudice che, con l’ordinanza ex art. 186-quater c.p.c., abbia deciso, nei limiti in cui ritiene già raggiunta la prova (sull’istanza della parte di pagamento di somme ovvero di consegna o rilascio di beni), a conoscere il prosieguo della causa ai fini della successiva decisione (ordinanza n. 168 del 2000). Per converso, l’obbligo di astensione sussiste quando il procedimento che si svolge davanti al medesimo giudice è solo “apparentemente “bifasico”” mentre, in realtà, esso “per la sostanziale identità di valutazioni da compiersi in entrambe le fasi (…) si articola in due momenti, il secondo dei quali assume il valore di vera e propria impugnazione, e acquista, pertanto, i caratteri essenziali di “altro grado del processo”” (sentenza n. 460 del 2005).

In conclusione, i ricorsi per ricusazione proposti da T.B. e dal difensore dello stesso, avvocato C.G., vanno rigettati, con la condanna di T.B. al pagamento della pena pecuniaria ex art. 54 c.p.c., comma 3, determinata in dispositivo.

Non vanno regolate spese nei rapporti con i controricorrenti M.R. e B.T., i quali non hanno svolto attività difensive nel procedimento di ricusazione.

L’ordinanza va comunicata agli effetti dell’art. 54 c.p.c., comma 4.

P.Q.M.

La Corte rigetta i ricorsi per ricusazione proposti da T.B. e dall’avvocato C.G. e condanna T.B. al pagamento della pena pecuniaria di Euro 250,00.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 29 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2020

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