Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2720 del 04/02/2021

Cassazione civile sez. I, 04/02/2021, (ud. 03/12/2020, dep. 04/02/2021), n.2720

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. MACRI’ Ubalda – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 3109/19 proposto da:

-) B.A., elettivamente domiciliato a Torino, via Groscavallo

n. 3, difeso dall’avvocato Alessandro Praticò in virtù di procura

speciale apposta in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

-) Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso il decreto del Tribunale di Torino 10.12.2018 n. 6781;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3

dicembre 2020 dal Consigliere relatore Dott. Rossetti Marco.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. B.A., cittadino burkinabè, chiese alla competente commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato politico, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 7 e ss.;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6, (nel testo applicabile ratione temporis).

A fondamento della domanda dedusse di avere lasciato il proprio Paese a causa della sua condizione di povertà e di attriti familiari.

La Commissione Territoriale rigettò l’istanza.

2. Avverso tale provvedimento B.A. propose, ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, ricorso dinanzi alla sezione specializzata, di cui al D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, art. 1, comma 1, del Tribunale di Torino, che la rigettò con decreto 20.12.2020.

Il Tribunale ritenne che:

-) lo status di rifugiato e la protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), non potessero essere concessi perchè i fatti narrati dal richiedente non evidenziavano alcuna “persecuzione” ai sensi delle norme citate;

-) la protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), non potesse essere concessa, perchè nel Paese di provenienza del richiedente non esisteva una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato;

-) la protezione umanitaria di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, non potesse essere concessa in quanto il richiedente non versava in alcuna condizione di vulnerabilità.

3. Tale decreto è stato impugnato per cassazione da B.A. con ricorso fondato su due motivi.

Il Ministero dell’Interno non si è difeso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo è impugnato il rigetto della domanda di protezione sussidiaria per l’ipotesi di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c). Sostiene il ricorrente che il Tribunale da un lato ha malamente interpretato il concetto di “violenza indiscriminata derivante da conflitto armato”; dall’altro ha fatto riferimento a fonti di informazione non recenti.

1.1. Il motivo è inammissibile alla luce del principio secondo cui “chi intenda denunciare la violazione da parte del giudice di merito del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, per avere rigettato la domanda senza indicare le fonti di informazione da cui ha tratto le conclusioni, ha l’onere di allegare che esistono COI (Country of Origin Informations) aggiornate e attendibili dimostrative dell’esistenza, nella regione di provenienza, di una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato, di indicarne gli estremi e di riassumerne (o trascriverne) il contenuto, al fine di evidenziare che, se il giudice ne avesse tenuto conto, l’esito della lite sarebbe stato diverso, non potendo altrimenti la Corte apprezzare l’astratta rilevanza del vizio dedotto e, conseguentemente, valutare l’interesse all’impugnazione ex art. 100 c.p.c. (Sez. 1 -, Ordinanza n. 21932 del 09/10/2020, Rv. 659234 – 01).

Nel caso di specie, per contro, il ricorrente sostiene che in Burkina Faso vi sia una condizione di guerra, ma non indica alcuna fonte internazionale dalla quale si sarebbe dovuta trarre tale indicazione.

Ciò impedisce di valutare se l’omissione, che il ricorrente ascrive al giudice di merito, sia stata una omissione processualmente decisiva, e come tale rilevante in questa sede.

2. Col secondo motivo il ricorrente impugna il rigetto della domanda di protezione umanitaria.

Nell’illustrazione del motivo si sostiene che il Tribunale avrebbe “omesso di condurre un esame volto ad acclarare la situazione oggettiva del paese di origine”.

2.1. Il motivo è inammissibile per estraneità alla ratio decidendi.

Il Tribunale a pagina 5, primo capoverso, della propria sentenza afferma che il ricorrente aveva posto a fondamento della domanda di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari “la situazione di instabilità politica” del proprio paese.

Questa essendo la domanda, giustamente il Tribunale si è limitato a prendere in esame soltanto la suddetta circostanza, escludendo che l’instabilità politica potesse costituire giusto motivo per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari. Valutazione, quest’ultima, conforme a diritto.

Se poi non fosse esatto che il ricorrente avesse invocato, a fondamento della propria domanda di protezione umanitaria, soltanto l’instabilità politica del paese, sarebbe stato onere del ricorrente impugnare la sentenza di merito prospettando il vizio di travisamento degli atti di causa o violazione del principio di corrispondenza tra chiesto pronunciato.

3. Non occorre provvedere sulle spese del presente giudizio, non essendovi stata difesa delle parti intimate.

La circostanza che il ricorrente sia stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato esclude l’obbligo del pagamento, da parte sua, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), in virtù della prenotazione a debito prevista dal combinato disposto di cui agli artt. 11 e 131 del decreto sopra ricordato (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 9538 del 12/04/2017, Rv. 643826 – 01), salvo che la suddetta ammissione non sia stata ancora, o venisse in seguito, revocata dal giudice a ciò competente.

PQM

La Corte di cassazione:

(-) dichiara inammissibile il ricorso;

(-) dà atto che sussistono in astratto i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se risultasse dovuto nel caso specifico.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione civile della Corte di cassazione, il 3 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2021

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