Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2720 del 04/02/2011

Cassazione civile sez. trib., 04/02/2011, (ud. 03/12/2010, dep. 04/02/2011), n.2720

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

L.F.J.S., L.F.S., elettivamente

domiciliati in ROMA VIA A. BRUNETTI 29, presso lo studio

dell’avvocato CARROZZA PIETRO, che li rappresenta e difende, giusta

delega a margine;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE;

– intimato –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 132/2004 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

MESSINA, depositata il 13/04/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/12/2010 dal Consigliere Dott. FRANCESCO TERRUSI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso in

subordine rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

J.S. e L.F.S. impugnarono – per carenza di motivazione ed eccessiva valutazione – un avviso di accertamento con il quale l’Ufficio del registro di Lipari aveva rettificato, ai fini dell’imposta di registro e dell’Invim, elevandolo da L. 34.000.000 a L. 64.000.000, il valore finale di un immobile da essi venduto nell’anno 1990.

Contestarono l’elevazione del valore ai fini Invim. Analoga impugnazione, in ordine all’imposta di registro, proposero gli acquirenti, i quali peraltro definirono la posizione fruendo del condono ex L. n. 656 del 1994.

La commissione tributaria provinciale di Messina, con sentenza 27.9.2000, dichiaro’ cessata la materia del contendere quanto all’imposta di registro e rigetto’ il ricorso dei L.F. relativamente all’Invim.

La statuizione venne confermata dalla commissione tributaria regionale della Sicilia, con sentenza n. 132/26/04, depositata il 13.4.2005.

Osservo’ la commissione regionale che la rendita catastale non era risultata definita; che il valore attribuito dall’ufficio all’appartamento compravenduto dovevasi ritenere congruo e ben motivato con i riferimenti alle condizioni intrinseche ed estrinseche del bene; che detto valore era stato del resto accettato dai contribuenti al momento della definizione della pratica di condono, e utilizzato come base per una richiesta di mutuo ipotecario; che l’appello era inammissibile con riguardo alle restanti nuove domande.

Per la cassazione di questa sentenza i soccombenti L.F. hanno proposto ricorso, notificato il 26.5.2006 e affidato a sei motivi.

Gli intimati Ministero dell’economia e finanze e Agenzia delle entrate non si sono costituiti nei termini. Hanno depositato una memoria ai fini della discussione (art. 370 c.p.c.).

I ricorrenti hanno a loro volta presentato una memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – La cassazione dell’impugnata sentenza e’ chiesta sulla scorta di motivi cosi’ sintetizzabili.

Con il primo si deduce violazione di norme di diritto, ex art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione al D.L. n. 70 del 1988, art. 12 conv. in L. n. 154 del 1988, e del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52 in ordine alle conseguenze della mancata produzione dell’istanza di attribuzione di rendita catastale al momento del rogito. Sostengono i ricorrenti che, essendo stata la richiesta di determinazione della rendita depositata presso l’Ute di Messina in data anteriore al rogito, non esisteva alcun ulteriore onere di produzione dell’istanza in conseguenza della dichiarazione di volersi avvalere della valutazione automatica. Sicche’ avrebbe errato l’ufficio finanziario nell’effettuare la rettifica in base al valore venale.

Con il secondo motivo si deduce omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, ex art. 360 c.p.c., n. 5, in relazione ancora al disposto D.L. n. 70 del 1988, ex art. 12 conv. in L. n. 154 del 1988, e del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52 per avere, la commissione regionale, nelle condizioni sopra riferite, ritenuto che non risultava definita la rendita catastale.

Con il terzo motivo, i ricorrenti complessivamente deducono violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del combinato disposto del D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 51 e 52 in relazione al fatto che tali disposizioni richiedono la puntuale motivazione degli avvisi di accertamento, nonche’ violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57 e omessa motivazione su un punto decisivo della controversia.

Con il quarto motivo deducono violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 5., del D.L. n. 564 del 1994, art. 2-quinquies conv. in L. n. 656 del 1994, per avere il giudice di appello fondato la decisione su circostanza – quale quella che il valore finale era stato accettato dai contribuenti al momento della definizione della pratica di condono – priva di rilievo ai distinti fini dell’Invim.

Con il quinto, denunciando violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57 lamentano che la commissione regionale abbia fondato la propria decisione sulla circostanza – mai allegata in primo grado – che il valore accertato dall’ufficio finanziario sarebbe stato utilizzato come base di calcolo per una richiesta di mutuo ipotecario.

Con il sesto motivo, in riferimento esplicito all’art. 360 c.p.c., n. 5, infine si lamenta un’omessa pronuncia su un punto decisivo della controversia, oltre che, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 643 del 1972, art. 6 in relazione a una domanda subordinata di proporzionale aumento del valore iniziale del bene.

2. – Il ricorso appare nel complesso inammissibile nella misura in cui e’ proposto contro il Ministero dell’economia e finanze, che non fu parte degli antecedenti gradi di merito. Va dunque esaminato ai soli effetti della proposizione nei confronti dell’agenzia delle entrate, ente fornito di personalita’ giuridica pubblica.

3. – Osserva la Corte che i primi due motivi sono intesi a censurare, anche nel contesto di un dedotto vizio di motivazione, la potesta’ valutativa cosi’ come in concreto esercitata dall’amministrazione finanziaria.

Suscettibili di unitaria trattazione, in quanto connessi, i citati due motivi si palesano inammissibili e, in ogni caso, infondati.

Il profilo di diritto posto a base di entrambi e’ rappresentato dall’affermazione che la mancata produzione dell’istanza di attribuzione di rendita all’ufficio del registro, di cui al D.L. n. 70 del 1988, art. 12, comma 1, del (poi conv. in L. n. 154 del 1988), non legittima il ricorso alla rettifica del valore venale del bene, quante volte, essendo pacifica la dichiarazione dei contraenti di volersi avvalere delle previsioni del citato D.L., l’istanza di determinazione della rendita catastale sia gia’ stata presentata all’Ute in data anteriore all’atto di trasferimento. Tanto sarebbe stato fatto, in particolare, nel caso di specie, in data 16.11.1989.

Sennonche’ devesi rilevare che la stessa parte ricorrente, a corredo del primo motivo, ha riconosciuto di aver posto detta circostanza all’attenzione del giudice di primo grado “nella memoria depositata prima dell’udienza di discussione”. Il che collima con quanto risulta dalla sentenza impugnata, stando alla quale il ricorso contro l’avviso di accertamento venne, in effetti, presentato per carenza di motivazione ed eccessiva valutazione dell’immobile in relazione alle sue caratteristiche, intrinseche ed estrinseche.

Traesi la conseguenza che la questione, sulla quale il motivo fa perno, non fu sollevata col ricorso avverso l’atto impositivo, sebbene successivamente (nella ridetta memoria di discussione).

Ne discende l’inammissibilita’, risultando l’argomentazione difensiva associata a una variazione degli elementi di fatto posti a corredo dell’impugnazione dell’avviso.

Una simile variazione non e’ consentita neppure nel solco dei motivi aggiunti D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 24 stante che soggiace alla preclusione stabilita dal 2 comma, il quale, a differenza del previgente del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, art. 19 bis che consentiva d’integrare i motivi del ricorso fino alla data della comunicazione dell’avviso di fissazione dell’udienza, regola il contenzioso tributario in modo che esso abbia un oggetto rigidamente delimitato dalle contestazioni comprese nei motivi dedotti col ricorso introduttivo, e percio’ subordina l’integrazione di tali motivi alla ricorrenza di specifiche circostanze sopravvenute (cfr.

Cass. 2007/1327; Cass. 2003/9754). E in proposito il ricorso non assolve il fine di autosufficienza, a fronte delle condizioni astrattamente definite dal citato art. 24, art. 3.

4. – In ogni caso si osserva che la doglianza proposta col primo motivo non ha fondamento nel profilo di diritto che la caratterizza.

Il D.L. n. 70 del 1988, art. 12 conv. in L. n. 154 del 1988, disciplina una precisa sequela procedimentale che indica gli oneri che l’interessato deve osservare se intende ottenere, rispetto a un bene non ancora censito, la valutazione automatica del valore all’atto del trasferimento.

Tra questi e’ previsto l’onere di produrre al competente ufficio del registro, entro 60 giorni dalla formazione dell’atto pubblico, un esemplare della ricevuta dell’Ute afferente l’avvenuta presentazione della specifica istanza di attribuzione di rendita catastale.

Tale onere va adempiuto al di la’ del fatto che la predetta istanza sia stata presentata prima della domanda di voltura di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 650, art. 3. Ove anche cioe’ si ammetta che il contribuente resta esonerato dalla presentazione dell’istanza di attribuzione di rendita, come dai ricorrenti sostenuto, in ragione della gia’ avvenuta esecuzione dell’incombente prima dell’atto di trasferimento, rimane il fatto che, nell’indicato termine di giorni 60, egli deve comunque documentare di avere richiesto la rendita mediante deposito della relativa ricevuta all’ufficio del registro.

Difatti, in caso di mancata presentazione della ricevuta nei termini, l’art. 12, comma 1, ultimo periodo, prevede che l’ufficio proceda alla determinazione del valore ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52, comma 1.

I ricorrenti non hanno mai neppure dedotto di aver adempiuto a quanto, sotto il dianzi indicato profilo, la legge prevede.

Conseguenza logica e’ che in ogni caso non sussiste la violazione denunciata ex art. 360 c.p.c., n. 3, dal momento che la decisione, nella parte attinente alla legittimita’ della avvenuta valutazione del bene secondo l’alternativo meccanismo di determinazione di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52, comma 1, e’ conforme a diritto.

Quanto evidenziato vale anche a escludere che possa ravvisarsi, nella sentenza, l’omissione motivazionale denunciata col secondo motivo.

5. – Tutti i restanti motivi appaiono inammissibili per le ragioni che seguono.

Il terzo motivo, richiamando l’art. 360 c.p.c., n. 3, e l’omessa motivazione su punto decisivo, traduce una doglianza non coerente col vizio denunciato.

I ricorrenti lamentano che il giudice di merito abbia ritenuto “ben motivato” un accertamento contenente riferimenti alle condizioni intrinseche ed estrinseche del bene, omettendo, sull’erroneo presupposto della novita’, l’esame della doglianza, proposta con l’appello, in punto di mancanza di prove del valore accertato.

Per consolidato insegnamento, che qui si intende ribadire, la decisione del giudice di secondo grado che non esamini e non decida un motivo di censura della sentenza del giudice di primo grado non e’ impugnabile per cassazione per errore di giudizio e/o per omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, bensi’ unicamente per omessa pronuncia su un motivo di gravame. Se – pertanto – il vizio e’ denunciato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, ovvero ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, per motivazione resa in modo difforme da quello consentito, anziche’ ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, (per nullita’ della sentenza e del procedimento) in relazione all’art. 112 c.p.c., la relativa censura e’ inammissibile (tra le tante Cass. 2010/2234; Cass. 2009/24050; Cass. 2009/21640;

Cass. 2004/1317).

6. – Il quarto motivo e’ formulato in termini di manifesta contraddittorieta’.

E’ infatti basato sul rilievo di una pretesa violazione di legge;

segnatamente del D.L. n. 564 del 1994, art. 2 – quinquies conv. in L. n. 656 del 1994.

Questa norma attiene all’autonomia, ai fini della relativa definizione a mezzo condono, della lite fiscale sull’Invim rispetto a quella sull’imposta di registro.

Nondimeno la violazione appare denunciata secondo il disposto ex art. 360 c.p.c., n. 5. Il quale attiene alla illogicita’ della valutazione di un fatto controverso (decisivo) posta alla base del giudizio di merito; e dunque all’errore metodologico della sentenza – giudizio, senza violazione di legge.

Si aggiunga che il motivo attiene a un profilo di merito, tratto da una circostanza (l’accettazione del valore da parte degli acquirenti in vista della definizione della pratica di condono) che, nella sentenza impugnata, non supera i confini di una rilevanza solo indiretta, a conferma di un giudizio di valore comunque fondato su elementi diversi, testualmente riferiti alle condizioni intrinseche ed estrinseche del bene.

7. – Il quinto motivo, previa doglianza di errore di giudizio – violazione e falsa applicazione di norma di legge (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57 relativo alle domande e alle eccezioni nuove) – allude a profilo dal medesimo ricorrente inteso alla stregua di extrapetizione, stante la denuncia di avvenuta delibazione di una asserita eccezione non avanzata dall’ufficio finanziario nel precedente grado. E’ inammissibile, in quanto riferito a un errore di giudizio, anziche’ a un vizio di attivita’ (art. 360 c.p.c., n. 4), ed e’ comunque infondato in quanto non e’ colta, nei riferiti termini, la specificita’ della questione.

Il profilo esaminato dalla commissione regionale non puo’ essere sussunto nel novero delle eccezioni in senso proprio, avendo la commissione mentovato la circostanza allusa dal ricorrente – dell’indicazione del valore del bene da parte di soggetti terzi (gli acquirenti) come base della richiesta di un mutuo – alla stregua di mero indizio confermativo del convincimento operato sulla scorta dei gia’ citati distinti elementi (le caratteristiche intrinseche ed estrinseche dell’immobile cosi’ come risultanti dalla motivazione dell’avviso di accertamento).

Trattasi dunque di valorizzazione di una emergenza de facto, la cui storicita’, oltre tutto, neppure e’ posta in discussione.

8. – Infine il sesto motivo, con il quale i ricorrenti lamentano, in esplicito richiamo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, l’omessa pronuncia su un punto decisivo della controversia, oltre che, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 643 del 1972, art. 6 in relazione alla non delibata domanda subordinata di proporzionale aumento del valore iniziale del bene, e’ inammissibile per piu’ ragioni.

Dalla sentenza impugnata risulta, come gia’ sottolineato, che l’impugnazione dell’avviso di accertamento venne affidata a censure rivolte avverso la determinazione del valore finale, per carenza di motivazione ed eccessivita’ della valutazione rispetto alle condizioni intrinseche ed estrinseche del bene. La medesima sentenza da atto che in appello fu articolato un motivo involgente la mancata delibazione di domanda subordinata, diretta all’aumento del valore iniziale. Ma, nella parte motiva, conchiude l’esame con un rilievo di inammissibilita’ di nuove domande.

Consegue che i ricorrenti avrebbero dovuto censurare la valutazione di novita’ della domanda in questione siccome posta al fondo della statuizione ritenuta in sentenza. E, nell’alveo del principio di autosufficienza, avrebbero dovuto corroborare il previo assunto di avvenuta rituale introduzione del thema decidendum dinanzi alla commissione provinciale, mediante trascrizione della specifica risultanza del ricorso avverso l’atto impositivo.

Affinche’, invero, possa utilmente dedursi, in sede di legittimita’, il vizio di omessa pronuncia e’ necessario, da un lato, che al giudice di merito siano state rivolte una domanda e/o una eccezione autonomamente apprezzabili, dall’altro, che tali domande o eccezioni siano riportate puntualmente, nei loro esatti termini, nel ricorso per cassazione, con l’indicazione specifica, altresi’, dell’atto difensivo nel quale le une o le altre sono state proposte, onde consentire al giudice – per il principio dell’autosufficienza – di verificarne in primo luogo la ritualita’ e tempestivita’ e in secondo luogo la decisivita’. Infatti, secondo consolidata affermazione, pur configurando la violazione dell’art. 112 c.p.c. un error in procedendo, per il quale la Corte di cassazione e’ giudice anche del “fatto processuale”, non essendo tale vizio rilevabile d’ufficio, il potere – dovere della Corte di esaminare direttamente gli atti processuali non significa che la medesima debba ricercarli autonomamente, spettando, invece, alla parte indicarli (per tutte Cass. 2008/10593; Cass. 2008/24791).

9. – Conclusivamente, dunque, il ricorso e’ respinto. Nulla per le spese, in carenza di costituzione dei resistenti in questa sede.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione quinta civile, il 3 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2011

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