Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2720 del 02/02/2017


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Cassazione civile, sez. III, 02/02/2017, (ud. 15/12/2016, dep.02/02/2017),  n. 2720

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1973-2014 proposto da:

S.D. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

LUNGOTEVERE FLAMINIO 76, presso lo studio dell’avvocato ANTONELLA

FAIETA, rappresentato e difeso dall’avvocato BRUNO GULINO giusta

procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

GENERALI ITALIA SPA, in persona del procuratore speciale

S.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI 35,

presso lo studio dell’avvocato MARCO VINCENTI, che la rappresenta e

difende giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

B.C., ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI

INFORTUNI SUL LAVORO (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 1101/2013 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 04/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/12/2016 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI;

udito l’Avvocato GIORGIO SPADAFORA;

udito l’Avvocato GIUSEPPE MANCUSO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MISTRI Corrado che ha concluso per il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. S.D., S.A., S.F. e S.V. (anche in qualità di eredi di V.P.) hanno convenuto B.C. e la Generali Assicurazioni s.p.a. (quest’ultima in qualità di compagnia assicuratrice del veicolo di proprietà del B.) dinanzi al Tribunale di Mantova per sentirli condannare al risarcimento dei danni sofferti a seguito del sinistro stradale verificatosi tra i veicoli condotti dal B. e da S.D., per effetto della colpevole condotta di guida del primo.

Alla causa così introdotta è stato successivamente riunito il giudizio promosso dall’Inail nei confronti del B. e della Generali Assicurazioni s.p.a. in relazione al medesimo sinistro.

2. Con sentenza resa in data 1/3/2010, il Tribunale di Mantova, in accoglimento di tutte le domande proposte, ha condannato i convenuti al risarcimento dei danni in favore di ciascuno dei rispettivi attori.

3. Su impugnazione del solo S.D., la Corte d’appello di Brescia, con sentenza del 4/10/2013, ha integralmente confermato la sentenza di primo grado, condannando l’appellante alla rifusione delle spese del giudizio in favore della Generali Assicurazioni s.p.a. e dell’Inail.

4. Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione S.D. sulla base di tre motivi d’impugnazione.

5. A seguito dell’integrazione del contraddittorio disposta con ordinanza di questa Corte in data 8/7/2016, si è costituita con controricorso la Generali Italia s.p.a., concludendo per la dichiarazione d’inammissibilità, ovvero per il rigetto del ricorso.

6. Nessuno dei restanti intimati ha svolto difese in questa sede.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

7. Con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 167 c.p.c., artt. 1223, 1226, 2043, 2056, 2059 e 2697 c.c., del D.P.R. n. 37 del 2009, art. 5, del D.P.R. n. 181 del 2009, in relazione agli artt. 2 e 3 Cost. e all’art. 1 della Carta di Nizza (contenuta nel Trattato di Lisbona ratificato con L. n. 190 del 2008) (il tutto con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3), nonchè in relazione al principio della personalizzazione e dell’integralità nel ristoro del danno, per il mancato e/o parziale riconoscimento e conseguente omessa liquidazione del danno non patrimoniale d’indole morale.

In particolare, il ricorrente si duole dell’omessa liquidazione, in proprio favore, del danno morale sofferto a causa del sinistro oggetto di causa, essendosi i giudici di merito limitati alla considerazione delle sole conseguenze lesive espressive degli aspetti dinamico-relazionali del danno biologico accertato, trascurando del tutto gli aspetti e la dimensione soggettiva della sofferenza morale ad esso conseguente, come espressione della lesione dell’integrità morale del danneggiato.

8. Con il secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per omesso esame di un fatto decisivo controverso (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5), con particolare riguardo alla rilevata riferibilità del gravissimo danno funzionale sofferto dal ricorrente, attraverso la perdita dell’uso del braccio destro, a un solo periodo delimitato della propria vita (e non già per tutta la durata di questa), in tal senso interpretando in modo inammissibilmente restrittivo l’adeguamento personalizzato del danno biologico liquidato in proprio favore.

9. Con il terzo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 167 c.p.c. e degli artt. 2697, 1223, 1226, 2043, 2056 e 2059 c.c. riferiti agli artt. 2 e 3 Cost. (con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3), in relazione al mancato riconoscimento e alla conseguente omessa liquidazione del danno non patrimoniale d’indole esistenziale.

In particolare, il ricorrente si duole della mancata considerazione, da parte dei giudici di merito, di tutte le circostanze di fatto (adeguatamente comprovate) suscettibili di rivestire una significativa incidenza sul fare areddituale giuridicamente rilevante del danneggiato e, quindi, sulle sue consuete abitudini di vita, limitando la liquidazione del danno a un riduttivo aumento percentuale (pari al 15%) degli importi riconosciuti a titolo di danno biologico, del tutto insufficiente ad esaurire in modo completo e integrale il ristoro della sfera giuridica del ricorrente danneggiato.

10. I tre motivi d’impugnazione, ponendo questioni tra loro intimamente connesse, possono essere congiuntamente trattati, attenendo tutti al tema relativo alla congruità della liquidazione del danno non patrimoniale.

Giova preliminarmente rilevare come la corte territoriale abbia confermato la sentenza del primo giudice, evidenziando come quest’ultimo avesse correttamente apprezzato gli aspetti connessi al danno morale rivendicato dall’attore, personalizzando gli importi liquidati a titolo di danno biologico (attraverso il relativo aumento percentuale) sul presupposto “del particolare livello di sofferenza accusato dal S. in considerazione della sua giovane età”, e sottolineando come il pregiudizio alle relazioni sociali dell’attore e l’impossibilità di dedicarsi, a causa della menomazione al braccio, a una serie di attività sportive, nonchè la permanente impossibilità di uso di mezzi a due ruote, apparissero nella fattispecie conseguenze di particolare rilevanza, trattandosi di aspetti e occupazioni di fondamentale importanza nella fase adolescenziale, “la cui privazione comporta per la vittima una sofferenza tendenzialmente maggiore di quella che potrebbe accusare una persona di età più avanzata”.

Ciò posto, la corte d’appello ha sottolineato come il giudice di primo grado avesse tratto da tali premesse le dovute conseguenze sul piano della quantificazione del risarcimento, rilevando come la percentuale di personalizzazione stabilito dal giudice, proprio in considerazione degli aspetti evidenziati, integrasse un riconoscimento equo e adeguato del danno morale, siccome destinato a coprire un periodo della vita delimitato “e, in ogni caso, a porre riparo a una limitazione funzionale non assolutamente preclusiva di tutte le attività sportive in generale”.

Osserva il collegio come la motivazione così compendiata dalla corte territoriale – elaborata in termini pienamente corretti sul piano giuridico e su quello della congruenza logica dell’argomentazione – appare coerente con i principi stabiliti dalle Sezioni Unite della Suprema Corte ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale, avendo la corte d’appello espressamente evidenziato come tale ultimo danno individui gli estremi di una categoria concettuale unitaria, rispetto alla quale il richiamo alle singole voci del c.d. danno morale, di quello biologico o, più in generale, del pregiudizio arrecato alle forme di esplicazione della persona dotate di rilievo costituzionale, non valgono a superare la dimensione di una semplice sintesi descrittiva di conseguenze dannose, pur sempre secondarie alla violazione di prerogative giuridicamente rilevanti ai sensi dell’art. 2059 c.c.; ossia di prerogative connesse alla commissione di violazioni penalmente rilevanti (cfr. l’art. 185 c.p.), di interessi d’indole non patrimoniale che la stessa legge indica come suscettibili di risarcimento in caso di lesione (cfr. l’art. 2059 c.c.), ovvero di interessi connessi alla sfera di esplicazione della persona formalmente rivestiti di un’espressa considerazione di livello costituzionale.

Nel caso di specie, l’odierno ricorrente risulta aver subito, per effetto dell’illecito denunciato, uno specifico danno alla propria integrità fisica, il cui risarcimento è stato liquidato, dai giudici del merito, non solo sul piano della perdita anatomico-funzionale rilevata, bensì anche in considerazione delle proiezioni dinamico-relazionali indotte dalla lesione riscontrata, in coerenza con la nozione di danno biologico fatta propria dal legislatore (cfr. il D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 138), che lo ha definito quale “lesione temporanea o permanente all’integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un’incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito”.

In tal senso, l’ulteriore aumento (in ragione del 15%) degli importi così liquidati in considerazione delle specificità della sofferenza soggettiva interiore patita dal danneggiato, induce a ritenere adeguatamente e congruamente compensate le ulteriori e diverse (rispetto al solo danno biologico) conseguenze lesive dell’illecito dedotto in lite: conseguenze lesive che possono certamente ricondursi, sul piano descrittivo, all’espressione che allude – secondo il linguaggio tradizionalmente invalso (da ritenersi, tuttavia, largamente rivisto e superato dalla più recente giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa corte) – al c.d. danno morale.

Deve, pertanto, ritenersi del tutto priva di fondamento la censura sollevata dal ricorrente con riguardo alla mancata (o insufficiente) considerazione, da parte dei giudici del merito, del c.d. danno morale soggettivo, sul piano della liquidazione del danno non patrimoniale complessivo, avendo la corte territoriale specificamente indicato i presupposti e gli elementi partitamente considerati a tale scopo, ai fini della definitiva determinazione degli importi risarcitori, a nulla valendo il supposto riferimento alla delimitazione temporale del pregiudizio, avendo la corte territoriale evidenziato come detta delimitazione temporale afferisse alla sofferenza morale patita dal danneggiato per effetto del sinistro, sottolineando come la liquidazione operata fosse tale da porre riparo in ogni caso a una limitazione funzionale non totalmente preclusiva delle attività ludiche in precedenza svolte dal danneggiato.

E’ appena il caso di rilevare l’inammissibilità di eventuali censure riferite alla congruità del valore percentuale individuato dai giudici del merito, ai fini dell’adeguamento del danno non patrimoniale in considerazione delle sofferenze soggettive interiori patite dal danneggiato per effetto dell’illecito, trattandosi di doglianze afferenti l’esercizio della discrezionalità riservata in via esclusiva al giudice del merito, come tale non denunciabile in questa sede di legittimità, in presenza – come nel caso di specie (e come in precedenza già rilevato) – di un discorso giustificativo adeguatamente elaborato sul piano della correttezza giuridica e della coerenza logica dell’argomentazione.

Dev’essere dunque escluso che la corte territoriale abbia trascurato l’esame delle circostanze di fatto concernenti l’impossibilità per il danneggiato, per effetto del sinistro, di attendere alle ordinarie occupazioni di natura ludica, a quelle proprie di un ragazzo della sua età o alla pratica di sport, segnatamente in relazione alla relativa considerazione per un periodo di tempo delimitato, avendo la corte d’appello viceversa considerato in modo specifico, nel richiamare la corrispondente argomentazione del giudice di primo grado, ciascuna di dette circostanze, sia pure rilevandone l’incidenza lesiva per un periodo di tempo delimitato, in ragione della caratteristiche proprie della sofferenza morale, per sua natura destinata ad attenuarsi nei suoi aspetti pregiudizievoli rilevanti e quindi a sfumare progressivamente nel tempo.

11. Quanto alla doglianza relativa al preteso mancato ristoro del c.d. “danno esistenziale” (recte, del danno derivante dalla mancata considerazione delle conseguenze incidenti sul fare areddituale della persona coinvolgente il sacrificio di interessi di apprezzabile rilevanza sul piano costituzionale) varrà evidenziare – il là dalla decisiva circostanza dell’omessa individuazione, da parte del ricorrente, degli specifici interessi di rilievo costituzionale, ulteriori e diversi da quelli già coperti dal risarcimento del danno biologico (secondo l’accezione in precedenza richiamata) asseritamente pregiudicati dalla lesione dell’integrità fisica del danneggiato e non considerati dai giudici del merito (essendosi il S. limitato al generico richiamo ad attività prive di riflessi reddituali allo stesso precluse dall’illecito denunciato, senza connetterne la rilevanza ad aspetti dell’esplicazione della propria vita individuale suscettibili di considerazione sul piano del discorso di rilievo costituzionale) -, è appena il caso di rilevare – l’inammissibilità della censura, non avendo l’odierno ricorrente illo tempore proposto, in sede dall’appello, alcuna questione sul punto, essendosi allora unicamente limitato a dolersi della mancata o incongrua liquidazione del danno morale, del riconoscimento dell’operatività della surroga dell’Inail sul danno non patrimoniale e, infine, della regolazione delle spese del giudizio (cfr. pagg. 6-9 della sentenza impugnata).

12. Sulla base delle argomentazioni che precedono, rilevata l’infondatezza delle censure sollevate dal ricorrente nei confronti della sentenza impugnata, dev’essere pronunciato il rigetto del ricorso, con la conseguente condanna del ricorrente al rimborso, in favore della società controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità secondo la liquidazione di cui al dispositivo.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore della società controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 10.200,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre alle spese generali e agli accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, art. 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 15 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2017

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