Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 272 del 10/01/2017

Cassazione civile, sez. I, 10/01/2017, (ud. 11/10/2016, dep.10/01/2017),  n. 272

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVAGO Salvatore – Presidente –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 29401-2011 proposto da:

CONSORZIO EMILIANO ROMAGNOLO FRA LE COOPERATIVE DI PRODUZIONE E

LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COSSERIA 2, presso il dott.

ALFREDO PLACIDI, rappresentato e difeso dall’avvocato NINO MATASSA,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI MILANO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE MARZIO 3, presso l’avvocato

RAFFAELE IZZO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati

MARIA RITA SURANO, MARIA TERESA MAFFEY, SABRINA MARIA LICCIARDO,

giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2426/2011 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 21/06/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/10/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato ALESSANDRO TOZZI, con delega,

che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito, per il controricorrente, l’Avvocato ALVISE VERGERIO DI CESANA,

con delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO Lucio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.- Il Consorzio Emiliano Romagnolo fra le Cooperative di Produzione e lavoro (d’ora in avanti, CER) convenne in giudizio il Comune di Milano, chiedendo di dichiarare illegittimo il provvedimento di risoluzione del contratto di appalto stipulato tra le parti il (OMISSIS), avente ad oggetto la realizzazione di una Biblioteca Rionale a (OMISSIS), e di condannare il Comune committente al risarcimento dei danni.

Il Comune di Milano chiese di dichiarare le domande attoree inammissibili o di rigettarle; in via riconvenzionale, di accertare la legittimità della risoluzione del contratto per grave inadempimento del CER e in subordine, di dichiarare la risoluzione con condanna del Consorzio al risarcimento dei danni.

2.- Il Tribunale di Milano dichiarò legittima la risoluzione del contratto intimata dal Comune di Milano per grave inadempimento del CER e la condannò al risarcimento dei danni, determinati in Euro 809.500,00.

3.- La Corte d’appello di Milano, con sentenza 21 giugno 2011, ha parzialmente accolto i gravami di entrambi le parti e, di conseguenza, ha ridotto la condanna del CER a complessivi Euro 771.039,00, oltre interessi legali.

La Corte ha accertato, da un lato, il grave indempimento del CER nell’esecuzione dell’appalto, dimostrato dall’esistenza di 104 vizi costruttivi e dalle condizioni di inutilizzabilità dell’immobile; dall’altro, ha riconosciuto il concorso di colpa del committente nella produzione del danno, a norma dell’art. 1227 c.c., comma 1, in ragione delle notevoli carenze progettuali imputabili al progettista, che aveva operato anche quale direttore dei lavori (già condannato dalla Corte dei conti per danno erariale), e quindi anche al committente e, di conseguenza, ha ridotto il danno risarcibile in misura del 25%; ha ridotto il danno di una ulteriore percentuale in relazione ai prezzi dei lavori eseguiti, determinati dal primo giudice in base ad un prezzario non pertinente, e di un importo (di Euro 42.000,00) computato per errore; ha addebitato al CER l’ulteriore importo di Euro 389.624,34, a titolo di compensi pagati per lavori non eseguiti.

4.- Avverso questa sentenza la CER ha proposto ricorso per cassazione, affidato a sei motivi e memoria; il Comune di Milano si è difeso con controricorso e memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo di ricorso il CER denuncia violazione degli artt. 112 e 345 c.p.c. per avere la Corte di merito riconosciuto l’importo di Euro 389.624,34, relativo a compensi corrisposti dal Comune di Milano per lavori non eseguiti (in relazione alla voce “variante rifiuti”), nonostante che nel giudizio il Comune non avesse proposto tale domanda.

Il motivo è inammissibile. Esso censura l’interpretazione – riservata al giudice di merito (v. Cass. n. 7932/2012, n. 20373/2008) – del contenuto e dell’ampiezza della domanda riconvenzionale del Comune, la quale era diretta all’integrale risarcimento di tutti i danni derivanti dall’inadempimento contrattuale del CER. Inoltre, la doglianza secondo cui si tratterebbe di un’opera adeguatamente eseguita dall’appaltatore si scontra con l’opposto accertamento di fatto compiuto nella sentenza impugnata che il motivo vorrebbe ribaltare in una sede impropria qual è quella del giudizio di legittimità.

2.- Con il secondo motivo è denunciata violazione degli artt. 1223, 1227 e 2041 c.c. in relazione alla condanna del CER per un danno che sarebbe stato già riparato per effetto di una sentenza della Corte dei conti (Sez. Lombardia, n. 156/2009) che aveva condannato il progettista e direttore dei lavori (arch. L.) e il responsabile del procedimento (arch. V.) al pagamento del rilevante importo di Euro 950.000,00 a titolo di danno erariale, per non essersi attivati per evitare la produzione del danno, con conseguente duplicazione del risarcimento ottenuto dal comune per effetto della sentenza impugnata.

Il motivo è inammissibile. La tesi è che la menzionata sentenza della Corte dei conti, di cui la corte milanese ha tenuto conto per affermare il concorso di colpa del Comune ai sensi dell’art. 1227 c.c., comma 1, farebbe azzerare il danno addebitabile all’appaltatore: tuttavia, a prescindere dal rilievo che, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, della menzionata sentenza del giudice contabile la corte milanese ha tenuto conto, il motivo si risolve in una impropria contestazione dell’accertamento del concorso del fatto colposo del danneggiato nella produzione del danno e della determinazione del grado di efficienza causale di ciascuna colpa, indagini queste riservate al giudice del merito e incensurabili in sede di legittimità, quando, come nella specie, siano sorrette da adeguata motivazione (v. Cass. n. 1224/1975).

3.- Il terzo motivo denuncia violazione dell’art. 1226 c.c. per avere ridotto in via equitativa soltanto nella esigua misura del dieci per cento il danno risarcibile determinato dal primo giudice, in relazione ai lavori pagati all’appaltatore con riferimento ad un prezzario inadeguato (quello del 1998 anzichè del 2002).

Il motivo è inammissibile, non censurandosi alcun parametro legale di quantificazione del danno (artt. 1218 e 1223 c.c.) come operata dal giudice di merito sulla base di una corretta qualificazione giuridica della fattispecie in termini di responsabilità da inadempimento, con l’effetto che il mezzo proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3 è improprio rispetto allo scopo che è quello di contestare la concreta quantificazione del danno.

4.- Il quarto motivo denuncia vizio di motivazione in ordine all’entità, giudicata troppo modesta, della riduzione della misura del danno operata dal giudice d’appello in via equitativa.

Il motivo è inammissibile: esso censura la concreta quantificazione del danno adeguatamente operata dal giudice di merito in via equitativa sulla base di un accertamento di fatto che il ricorrente vorrebbe ribaltare in questa sede, inducendo questa corte a compiere improprie valutazioni di fatto, sulla base di documenti non esaminabili in sede di legittimità, circa l’andamento dei prezzi nel periodo considerato.

5.- Il quinto motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1226, 1227 e 2055 c.c. e, in subordine, motivazione insufficiente e contraddittoria per avere attribuito al Comune di Milano il concorso di colpa in una misura (del venticinque per cento) ritenuta eccessivamente modesta nonostante la preponderante efficienza causale del comportamento dei propri funzionari nella produzione del danno.

Il motivo è inammissibile per ragioni analoghe a quelle esposte in relazione al secondo motivo nella parte in cui censura una violazione di legge nella determinazione del grado di efficienza causale del comportamento colpevole dell’ente; esso è in parte infondato laddove censura la motivazione espressa dal giudice di merito che ha adeguatamente evidenziato “la gravità e la sistematicità dell’inadempimento dell’appellante (che) non consentono di quantificare il concorso di colpa del comune in misura superiore al 25%”.

6.- Il sesto motivo censura (per violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1659, 1667 c.c., della L. n. 109 del 1994, artt. 16, 25, 30 124 e del D.P.R. n. 554 del 1999, art. 134) l’affermazione secondo cui, nella specie, l’appaltatore avrebbe dovuto applicare le regole dell’arte: si assume che ciò sarebbe vietato dalla normativa in materia di lavori pubblici, dal momento che i difetti dell’opera erano imputabili ad errori progettuali che l’appaltatore non era autorizzato ad emendare.

Il motivo in esame, pur denunciando la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., non contiene specifiche argomentazioni intese a dimostrare quali affermazioni in diritto, contenute nella sentenza gravata, sarebbero in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie e per quali ragioni (v., tra le tante, Cass. n. n. 635/2015); esso si risolve nella generica critica delle motivate valutazioni poste dai giudici di merito a sostegno del giudizio di grave inadempimento del CER, a causa delle numerose mancanze e difformità nell’esecuzione dell’appalto, e quindi nella richiesta di un nuovo apprezzamento di fatto in ordine alla rilevanza del concorso causale della stazione appaltante nella produzione del danno.

7.- In conclusione, il ricorso è rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente alle spese del giudizio, liquidate in Euro 1350,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 11 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2017

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