Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 272 del 07/01/2011

Cassazione civile sez. I, 07/01/2011, (ud. 15/12/2010, dep. 07/01/2011), n.272

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PROTO Vincenzo – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Azienda Agricola Biasuzzi s.r.l. in persona del legale

rappresentante, elettivamente domiciliata in Roma, via Pasubio 2,

presso l’avv. Merlini Marco, che con l’avv. Adolfo Baratto la

rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

Master Trot s.a.s. in persona del legale rappresentante;

– intimata –

avverso la sentenza del Tribunale di S. Maria Capua Vetere, sezione

distaccata di Piedimente Matese, n. 119/07 del 24.5.2007;

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza del 15.12.2010 dal

Relatore Cons. Dott. Carlo Piccininni;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice, che ha concluso riportandosi alla relazione.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il relatore designato ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. rilevava quanto segue:

“Con sentenza n. 119/07 il Tribunale di S. Maria Capua Vetere, sezione distaccata di Piedimonte Matese, in parziale accoglimento dell’opposizione a precetto proposta dalla Master Trot s.a.s.

riduceva la somma di cui era stato intimato il pagamento da parte dell’Azienda Agricola Biasuzzi di Euro 139,80 per maggiori costi di registrazione, Euro 46,48 per corrispondenza informativa e relative spese, Euro 2,06 per collazione, Euro 4,38 per spese generali, Euro 308,68 per acconto sulla sorte capitale. Contro la decisione l’Agricola Biasuzzi ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi, cui non ha resistito l’intimata, con i quali ha denunciato:

1) violazione di legge per l’avventa limitazione del riconoscimento spettante per il rimborso della tassa di registro alla sola tassa fissa di Euro 130,00;

2) violazione di legge per la decurtazione dell’importo richiesto per diritti di collazione nella misura di Euro 2,06;

3) vizio di motivazione per la mancata liquidazione delle spese richieste per la corrispondenza informativa.

Osserva il relatore che sono manifestamente fondati i primi due motivi, risultando viceversa manifestamente infondato il terzo.

In tal senso depone infatti, per il primo motivo, il D.L. 20 giugno 1996, n. 323 (conv. in L. 8 agosto 1996, n. 425) che prevede,, oltre al pagamento dell’imposta di registro in misura fissa, un ulteriore tassa con riferimento al negozio sottostante (art. 10, commi 5, 6, 7, nonche’ C. 07/3069, C. 06/25677); per il secondo, l’omessa considerazione dei diritti dovuti per l’avvenuto impiego della stampa; per il terzo, il rilievo che l’esclusione del riconoscimento delle spese per la corrispondenza informativa e’ espressione di valutazione di merito che risulta sufficientemente motivata”.

Tali conclusioni, sui quali il pubblico ministero e le parti non hanno formulato rilievi, sono condivise dal Collegio, ferma tuttavia la necessita’ di operare due precisazioni rispetto a quanto dedotto nella relazione, e cioe’ la non pertinenza alla fattispecie oggetto di esame della prima sentenza citata (C. 07/3069) e l’incompletezza del richiamo normativo, limitato al D.L. n. 393 del 1996, che viceversa avrebbe dovuto essere integrato con quello al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Da quanto sopra esposto discende quindi che il decreto impugnato va cassato nei termini sopra indicati e che, decidendo nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., la riduzione dell’importo preteso con il precetto va limitata alla somma di Euro 369,32 (Euro 501,38 – 132,06).

Le spese processuali del giudizio di legittimita’ vanno dichiarate non ripetibili (l’intimata non ha svolto attivita’ difensiva), dovendosi valutare la soccombenza in relazione all’esito definitivo della lite.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata in relazione ai profili accolti e, decidendo ai sensi dell’art. 384 c.p.c., dichiara non dovuti gli importi indicati nel precetto dell’11.6.2004 nella misura di Euro 369,32.

Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 7 gennaio 2011

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