Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27199 del 28/12/2016

Cassazione civile, sez. VI, 28/12/2016, (ud. 24/11/2016, dep.28/12/2016),  n. 27199

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – rel. Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6402/2015 proposto da:

INPS, in proprio e quale procuratore speciale della Società di

Cartolarizzazione dei Crediti INPS – S.C.C.I. s.p.a., in persona del

rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto e rappresentato e difeso dagli Avv.ti CARLA

D’ALOIOSIO, EMANUELE DE ROSE, ANTONINO SGROI E LELIO MARITATO,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

G.M.T., EQUITALIA CENTRO SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 154/2014 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA del

27/02/2014, depositata il 27/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

24/11/2016 dal Consigliere Dott. GIULIO FERNANDES;

udito l’Avvocato DE ROSE EMANUELE, per la parte ricorrente, il quale

si riporta agli scritti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La causa è stata chiamata all’adunanza in Camera di consiglio del 24 novembre 2016, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., sulla base della seguente relazione redatta a norma dell’art. 380 bis c.p.c.:

“Con sentenza del 27 febbraio 2014 la Corte di Appello di L’Aquila confermava la decisione del Tribunale di Chieti che aveva accolto l’opposizione proposta da G.M.T. avverso la cartella esattoriale con la quale le era stato chiesto il pagamento della somma di Euro 127.233,60 a titolo di contributi previdenziali dovuti al Fondo Pensioni lavoratori dipendenti per il periodo dal 1 novembre 1987 al 31 gennaio 1993 nonchè la somma di Euro 1.547,1 a titolo di contributi previdenziali dovuti alla Gestione artigiani per l’anno 1999.

La Corte di merito osservava che la notifica cartella esattoriale era avvenuta in data 15.11.2004 non potendo essere ritenuta valida la notifica effettuata in data 13.2.2003 ragione per cui l’opposizione non era tardiva e la pretesa creditoria era prescritta nei termini indicati dal Tribunale (prescritto il credito per contributi per il periodo dal 1.11.1987 al 31.1.1993 nonchè per il 1999 tranne che per i contributi relativi al mese di novembre 1999).

Per la cassazione di tale decisione propone ricorso l’INPS, in proprio e nella qualità, affidato a due motivi.

La G. e Equitalia Centro s.p.a. sono rimaste intimate.

Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, comma 1, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26 e art. 138 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3). Si assume che la Corte di appello erroneamente aveva ritenuto non valida la notifica del 13 febbraio 2003 che, invece, era rituale in quanto risultava effettuata personalmente al contribuente come da avviso di ricevimento riferibile alla cartella esattoriale di cui riportava il numero.

Con il secondo motivo viene denunciata violazione e falsa applicazione della L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 9 e art. 10, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26 e art. 138 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3) per aver il giudice del gravame, a seguito della ritenuta invalidità della notifica del 13 febbraio 2003, erroneamente dichiarati prescritti i crediti contributivi.

Entrambi i motivi, da trattare congiuntamente in quanto connessi, sono infondati.

Come già correttamente rilevato dalla Corte di Appello l’avviso di ricevimento relativo alla notifica a mezzo posta della cartella esattoriale effettuata in data 13 febbraio 2003 è irrituale. Ed infatti, benchè sull’avviso sia stata sbarrata la casella relativa alla dizione “personalmente al contribuente”, poi, sempre nell’avviso, la G. risulta “irreperibile” così rimanendo del tutto incerta l’avvenuta consegna della cartella al destinatario.

Alla luce di quanto esposto si propone il rigetto del ricorso, con ordinanza, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., n. 5″.

Sono seguite le rituali comunicazioni e notifica della suddetta relazione, unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in Camera di consiglio.

Il Collegio condivide pienamente il contenuto della relazione e, dunque, rigetta il ricorso.

Non si provvede in ordine alle spese del presente giudizio essendo la G. e Equitalia Centro s.p.a. rimaste intimate.

Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013). Tale disposizione trova applicazione ai procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, quale quello in esame, avuto riguardo al momento in cui la notifica del ricorso si è perfezionata, con la ricezione dell’atto da parte del destinatario (Sezioni Unite, sent. n. 3774 del 18 febbraio 2014). Inoltre, il presupposto di insorgenza dell’obbligo del versamento, per il ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, del gravame (Cass. n. 10306 del 13 maggio 2014).

PQM

La Corte rigetta il ricorso, nulla per le spese del presente giudizio.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto del sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 24 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2016

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