Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27199 del 23/10/2019

Cassazione civile sez. I, 23/10/2019, (ud. 11/06/2019, dep. 23/10/2019), n.27199

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Luigi Pietro – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18094/2014 proposto da:

L.C., in proprio e quale procuratrice ad negotia di

L.A., L.M. e Lo.Mi. nonchè L.N., tutti

domiciliati in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile

della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dall’avvocato

Passino Luigi, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

e contro

G.G.A.F.G.,

G.G.P.M.F., elettivamente domiciliati in Roma, Via Portuense n.

104 presso la sig.ra Antonia De Angelis, rappresentati e difesi

dall’avvocato Giorgio Jr Piras, giusta procura speciale per Notaio

avv. R.P. di (OMISSIS);

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

contro

Comune di Nuoro, in persona del sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in Roma, Via Caio Mario n. 27 presso lo studio

dell’avvocato Carlo Srubek Tomassy, rappresentato e difeso

dall’avvocato Lorenzo Soro, giusta procura a margine del

controricorso e controricorso al ricorso incidentale;

– controricorrente anche al ricorso incidentale-

contro

B.G., + ALTRI OMESSI;

– intimati –

avverso la sentenza n. 245/2013 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI –

SEZIONE DISTACCATA di SASSARI, depositata il 21/06/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

11/06/2019 dal Cons. Dott. Laura Scalia.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. L.C., in proprio e quale procuratrice ad negotia di L.A., L.M. e Lo.Mi., nonchè L.N., in proprio, ricorrono in cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, in epigrafe indicata, che, pronunziata in sei cause civili riunite pendenti tra i ricorrenti e gli eredi di G.G.F., il Comune di Nuoro ed altri proprietari, per quanto qui rileva, dopo aver determinato l’indennità di occupazione legittima per i terreni in comproprietà delle parti occupati in via di urgenza dall’amministrazione comunale giusta distinte ordinanze ed espropriati per distinti decreti per la realizzazione del progetto di urbanizzazione del rione “(OMISSIS)” -, in accoglimento dell’eccezione di decadenza sollevata dal Comune di Nuoro, provvedeva a dichiarare l’inammissibilità della domanda di taluni dei comproprietari delle quote pro-indiviso delle aree oggetto di esproprio e degli odierni ricorrenti.

L’opposizione era stata promossa oltre il termine di trenta giorni dalla comunicazione ad alcuni degli attori degli importi determinati a titolo di indennità di occupazione d’urgenza.

2. Propongono ricorso incidentale G.G.A.F.G. e G.G.P.M.F.. Resiste con controricorso il Comune di Nuoro.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con unico articolato motivo, i ricorrenti deducono la violazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, L. n. 865 del 1971, artt. 19 e 20, della L.R. sarda n. 23 del 1985, art. 24 e, ancora, della L. n. 2359 del 1865, artt. 48 e 49.

La Corte di merito, ritenuto l’assoggettamento della specie in esame alle previsioni di cui alla L. n. 865 del 1971, art. 20 come richiamate dalla L.R. sarda n. 23 del 1985, art. 8, comma 11, in materia di opposizione avverso la determinazione della indennità di occupazione temporanea e l’intempestività dell’opposizione proposta dai ricorrenti, in quanto intervenuta oltre il termine di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento sindacale del 7.6.1995 prot. n. 5681, di notifica agli interessati dell’avviso di deposito degli atti espropriativi e di comunicazione dell’indennità annua di occupazione di urgenza, ne dichiarava l’inammissibilità apprezzando la tempestività delle domande proposte dagli altri comproprietari dei terreni oggetto delle procedure giudiziarie riunite.

La sentenza, in tal modo statuendo, si sarebbe posta in contrasto con la giurisprudenza della Corte di legittimità ferma nel ritenere il carattere unitario ed inscindibile dell’indennità e dell’azione di accertamento e, quindi, l’estensione degli effetti della sentenza di opposizione alla stima dell’indennità pronunciata in favore di taluni dei comproprietari delle aree ablate anche a coloro che non avevano proposto opposizione o che erano rimasti estranei al giudizio.

Nessuna decadenza avrebbe pertanto potuto pronunciarsi nei confronti degli opponenti e per l’indicato principio non avrebbe trovato giustificazione neppure l’osservata disciplina delle spese di lite per la quale il Comune era stato condannato a pagare quelle in favore degli attori che tempestivamente avevano proposto opposizione, con compensazione rispetto agli altri.

2. G.G.A.F.G. e G.G.P.M.F., in adesione alle conclusioni dei ricorrenti principali – e quindi sulla cassazione dei capi con cui erano stati dichiarati decaduti dall’azione giudiziaria i comproprietari che avrebbero ricevuto le notifiche il 7.6.1995 ed era stato ordinato all’ente espropriante il deposito delle sole quote di indennità spettanti agli opponenti tempestivi – propongono, sulle medesime premesse in diritto e per le stesse denunciate violazioni, ricorso in via incidentale ed invocano la decisione nel merito di questa Corte con ordine al Comune di depositare presso la Cassa DD.PP. le intere indennità di occupazione legittima per le aree in atti.

Nel controricorso il Comune di Nuoro deduce l’inammissibilità delle avverse iniziative.

3. Il ricorso principale e quello incidentale sono fondati.

In accoglimento dei primi va quindi cassata la sentenza impugnata nella parte in cui ha dichiarato l’inammissibilità delle opposizioni alla stima della indennità di occupazione per tardività dovuta alla inosservanza del termine di trenta giorni cui alla L. n. 868 del 1971, artt. 19 e 20 applicabile alla specie in ragione delle richiamate norme regionali di raccordo (L.R. sarda n. 23 del 1985, art. 8, comma 11).

E’ ferma infatti nei principi di questa Corte di legittimità l’affermazione per la quale: “In tema di espropriazione per pubblica utilità di bene in comproprietà indivisa, gli effetti favorevoli della sentenza emessa all’esito del giudizio di opposizione alla stima si producono nei confronti di tutti i comproprietari e cioè sia nei confronti di quelli opponenti o intervenuti nel giudizio di opposizione alla stima dell’indennità (di occupazione o espropriazione), sia nei confronti dei comproprietari non opponenti o rimasti estranei al giudizio promosso dal comproprietario diligente, del quale essi non sono litisconsorti necessari” (Cass. 11/12/2009 n. 25966; Cass. 24/03/2011 n. 6873; vd. Cass. S. U. 03/11/2011 n. 22728).

3.1. In applicazione dell’indicato principio non risultando necessari in questa fase di giudizio ulteriori accertamenti di fatto, la causa deve essere decisa nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, u.p. con nuova regolamentazione, anche, delle spese di lite per la fase di merito.

3.2. La liquidazione della indennità di occupazione legittima così come operata nel dispositivo della sentenza impugnata, espunta da quest’ultimo la declaratoria di inammissibilità della domanda ivi proposta, deve intendersi valida anche per L.C. -in proprio e quale procuratrice ad negotia di L.A., L.M. e Lo.Mi. -, L.N., G.G.A.F.G. e G.G.P.M.F., con conseguente ordine al Comune di Nuoro di depositare presso la Cassa Depositi e Prestiti le indennità corrispondenti alle quote di proprietà degli immobili acquisiti spettanti anche ai soggetti sopra indicati e quindi agli attori, tutti, del giudizio di merito, detratto quanto già versato.

3.3. In applicazione della regola della soccombenza come definita dall’adottata pronuncia, il Comune di Nuoro va poi condannato a rifondere, per la celebrata fase di merito, a L.C. -in proprio e quale procuratrice ad negotia di L.A., L.M. e Lo.Mi. -, L.N., G.G.A.F.G. e G.G.P.M.F. le spese di lite che si liquidano in complessivi Euro 23.000,00 importo di cui va incrementato quello già liquidato dalla Corte di appello con l’impugnata sentenza, con conseguente implemento dell’indicata voce fino al concorso di Euro 46.000,00 complessivi oltre accessori di legge.

4. Quanto alle spese del presente giudizio, in applicazione della regola della soccombenza esse vanno liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie, nei sensi di cui in motivazione, i ricorsi di L.C. – in proprio e quale procuratrice ad negotia di L.A., L.M. e Lo.Mi. – L.N., G.G.A.F.G. e G.G.P.M.F., cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ordina al Comune di Nuoro il deposito dell’intera indennità.

Condanna il Comune di Nuoro a rifondere, per il giudizio di merito, le spese di lite in favore di L.C. – in proprio e quale procuratrice ad negotia di L.A., L.M. e Lo.Mi. – L.N., G.G.A.F.G. e G.G.P.M.F., incrementando la misura indicata nell’impugnata sentenza fino al complessivo importo di Euro 46.000,00 oltre accessori;

Condanna il Comune di Nuoro a rifondere a L.C. – in proprio e quale procuratrice ad negotia di L.A., L.M. e Lo.Mi. -, L.N., G.G.A.F.G. e G.G.P.M.F. le spese di lite che liquida, per il presente giudizio di legittimità, nella misura di Euro 5,600,00 per compensi oltre Euro 200,00 per spese vive, spese generali al 15% forfettario sul compenso ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 11 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2019

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