Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27198 del 28/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 28/12/2016, (ud. 24/11/2016, dep.28/12/2016),  n. 27198

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2668/2015 proposto da:

TELECOM ITALIA SPA, in persona del rappresentante legale pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, L.G. FAVARELLI 22, presso lo

studio dell’Avvocato ARTURO MARESCA, che la rappresenta e difende

unitamente agli Avvocati FRANCO RAIMONDO BOCCIA, ROBERTO ROMEI ENZO

MORRICO, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

M.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE CARSO 23,

presso lo studio dell’Avvocato ARTURO SALERNI, rappresentata e

difesa dall’Avvocato MARINA PROSPERI, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 826/2014 della CORTI D’APPELLO di BOLOGNA del

22/05/2014, depositata il 30/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

24/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROSA ARIENZO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con sentenza del 30.7.2014, la Corte di appello di Bologna respingeva il gravame proposto dalla Telecom Italia s.p.a. avverso la sentenza di primo grado che, in relazione a contratto di lavoro temporaneo stipulato da M.L. e la spa WorkNet Lavoro Temporaneo in data 9.5.2003 con successive proroghe, in accoglimento del ricorso proposto dalla lavoratrice nei confronti della Telecom Italia spa, aveva dichiarato la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con quest’ultima società decorrente dalla data suindicata ed accertato il diritto della ricorrente alla riammissione in servizio nel posto di lavoro precedentemente occupato, con condanna della società al risarcimento del danno in misura pari alle retribuzioni maturate dalla data della offerta della prestazione lavorativa fino al ripristino del rapporto, oltre accessori di legge.

Rilevava la Corte, per quel che rileva nella presente sede, che, come affermato da consolidata giurisprudenza di legittimità, non era sufficiente il solo richiamo nel contratto di lavoro temporaneo tra impresa fornitrice e lavoratore alle causali generali dei contratti collettivi per ritenere rispettata la L. n. 196 del 1997, nella parte in cui consentiva la stipula di un contratto di fornitura nei casi “previsti dai contratti collettivi nazionali della categoria di appartenenza dell’impresa utilizzatrice, stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi”, in quanto, trattandosi di fattispecie complessa voluta dal legislatore per attenuare la rigidità derivante dal divieto d’intermediazione di manodopera, occorreva che l’utilizzatore si facesse carico di dimostrare l’avvenuto rispetto, nello svolgimento del rapporto diretto con il prestatore di lavoro, delle causali previste nei contratti collettivi nazionali a loro volta tras fuse nel contratto di fornitura intercorso con l’impresa fornitrice ai sensi della L. n. 196 del 1997, art. 1, comma 2, lett. a.

Quanto alle conseguenze sanzionatorie, il giudice del gravame riteneva inapplicabile alla fattispecie la L. n. 183 del 2010, art. 32, in ragione della impossibilità di ravvisare un fenomeno di conversione del contratto di lavoro a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, che presupponeva una piena coincidenza tra il cd. datore di lavoro “formale” ed il cd. datore di lavoro “sostanziale”, corrispondenza non sussistente nell’ipotesi di lavoro temporaneo, caratterizzata dalla scissione tra le figure suddette. Rilevava, poi, che il termine ricostituzione del rapporto di lavoro, di cui alla L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 13, presupponeva la precedente esistenza tra le parti di tale contratto di lavoro, laddove nella specie il contratto era stato stipulato non tra utilizzatore e prestatore, ma tra quest’ultimo ed il soggetto fornitore.

Per la cassazione di tale decisione ricorre la società Telecom Italia, affidando l’impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, la M..

Sono seguite le rituali comunicazioni e notifica della relazione redatta ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in Camera di consiglio.

Con il primo motivo, viene dedotta violazione e falsa applicazione della L. n. 196 del 1997, art. 10 e della L. n. 1369 del 1960, art. 10, rilevandosi che l’art. 10, comma 2, della Legge citata, che contiene le norme sanzionatorie, dispone che la mancata erronea o generica indicazione dei motivi di ricorso alla fornitura di lavoro temporaneo può produrre solo ed esclusivamente la costituzione del rapporto di lavoro alle dipendenze della società fornitrice, ma non dell’utilizzatrice, nei confronti della quale si instaura il rapporto a tempo indeterminato solo in mancanza della forma scritta del contratto di fornitura.

La ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione della L. n. 196 del 1997, art. 10, sostenendo che, nel caso di ritenuta illegittimità del contratto di fornitura per uno o più motivi previsti dalla L. n. 196 del 1997, art. 10, comma 1, debba dichiararsi che il datore di lavoro è il soggetto interponente e non il soggetto interposto, fermo restando, però, il termine apposto al contratto, che non viene intaccato dalla surrogazione che consegue alla dichiarata illegittimità.

Con il secondo motivo, viene denunziata la violazione della L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, commi 5, 6 e 7, sostenendosi che le norme richiamate siano chiaramente applicabili anche alla fattispecie oggetto del presente giudizio, talchè la Corte territoriale, attenendosi ad esse, avrebbe dovuto limitarsi a condannare la società al pagamento di una indennità compresa tra il minimo ed il massimo contemplati dalla norma del Collegato Lavoro. Richiama a fondamento della censura le motivazioni espresse nella sentenza della S. C. n. 1148/2013, ribadite da Cass. 13404/2013.

Il problema posto dal primo motivo è quello di stabilire, a fronte di un contratto di fornitura illegittimo, quali sanzioni sono previste dalla legge e nei confronti di quali soggetti. Le legittimità del contratto di fornitura costituisce il presupposto per la stipulazione di un legittimo contratto per prestazioni di lavoro temporaneo. Per scelta legislativa i vizi del contratto commerciale di fornitura tra agenzia interinale e impresa utilizzatrice si riverberano sul contratto di lavoro.

L’illegittimità del contratto di fornitura comporta le conseguenze previste dalla legge sul divieto di intermediazione e interposizione nelle prestazioni di lavoro, e quindi l’instaurazione del rapporto di lavoro con il fruitore della prestazione, cioè con il datore di lavoro effettivo. Infatti, l’art. 10, comma 1, collega alle violazioni delle disposizioni di cui all’art. 1, commi 2, 3, 4 e 5 (cioè violazioni di legge concernenti proprio il contratto commerciale di fornitura), le conseguenze previste dalla L. n. 1369 del 1960, consistenti nel fatto che “i prestatori di lavoro sono considerati, a tutti gli effetti, alle dipendenze dell’imprenditore che effettivamente abbia utilizzato le loro prestazioni”.

In tal senso questa Corte si è espressa, in modo univoco e costante, con una pluralità di decisioni, a cominciare da Cass. 23 novembre 2010 n. 23684; Cass. 24 giugno 2011 n. 13960; Cass. 5 luglio 2011 n. 14714 alle cui motivazioni si rinvia per ulteriori approfondimenti). Le medesime sentenze hanno precisato che alla conversione soggettiva del rapporto si aggiunge la conversione dello stesso da lavoro a tempo determinato in lavoro a tempo indeterminato, per intrinseca carenza dei requisiti richiesti dal D.Lgs. n. 368 del 2001, ai fini della legittimità del lavoro a tempo determinato tra l’utilizzatore ed il lavoratore (sul punto v. anche: Cass. 6933/2012, Cass. 5.12.2012 n. 21837, Cass. 17.1.2013 n. 1148). L’effetto finale è la conversione del contratto per prestazioni di lavoro temporaneo in un ordinario contratto di lavoro a tempo indeterminato tra l’utilizzatore della prestazione, datore di lavoro effettivo, e il lavoratore.

Un avallo alla ricostruzione operata è stato rinvenuto nella sentenza n. 58 del 16 febbraio 2006 della Corte costituzionale che ha dichiarato incostituzionale, per irragionevolezza e contrarietà al principio di tutela del lavoro, l’intervento legislativo (L. n. 388 del 2000, art. 117, comma 1) col quale la trasformazione del contratto prevista dal secondo periodo della L. n. 196 del 1997, art. 10, comma 2 (contratto per prestazioni di lavoro temporaneo di cui alla L. n. 196 de11997, art.3, mancante della forma scritta ovvero degli elementi di cui all’art. 3, comma 3, lett. g), era stata sancita a tempo “determinato” invece che “indeterminato”, (cfr. in tali termini Cass. 5.12.2012, n. 21837, nonchè Cass. 17.1.2013 n. 1148, Cass. 23.11.2011 n. 23684).

Le argomentazioni svolte inducono al rigetto della censura anche nella parte riferita all’erroneità della decisione laddove ha dichiarato a tempo indeterminato il rapporto instauratosi con l’impresa utilizzatrice.

Il secondo motivo di ricorso deve, al contrario, ritenersi fondato, in conformità ai principi da ultimo sanciti da questa Corte con riferimento all’applicabilità della L. n. 183 del 2010, art. 32 e della L. 28 giugno 2012 (in G.U. n. 153 del 3/7/2012), che, all’art. 1, comma 13, con chiara norma di interpretazione autentica, ha così disposto: “La disposizione di cui alla L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, comma 5, si interpreta nel senso che l’indennità ivi prevista ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive relative al periodo compreso fra la scadenza del termine e la pronuncia del provvedimento con il quale il giudice abbia ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro”.

Vanno a tal fine richiamate le pronunce di questa Corte (Cass. 29.5.2013 n. 13404, Cass. 17.1.2013 n. 1148 e, da ultimo, Cass. 17540/2014 e Cass. 18046 del 2014, alle cui argomentazioni si rimanda anche per i riferimenti a C.G.U.V. C-290/12 dell’11.4.2013) già intervenute sulla specifica questione dell’applicabilità della L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, al contratto di lavoro interinale.

In tali decisioni si è osservato, tra l’altro, che la norma in questione richiama in senso ampio l’istituto del contratto di lavoro a tempo determinato, con formulazione unitaria, riferendosi ai “casi” di conversione del contratto a tempo determinato”, senza associare tale espressione all’indicazione di normativa specifica di riferimento e senza riguardo ad ulteriori elementi selettivi, ciò che rende irrilevante la circostanza che in alcuni di questi casi alla conversione del rapporto a tempo indeterminato si unisca anche una conversione “soggettiva”, nel caso della somministrazione e del lavoro temporaneo nei riguardi dell’utilizzatore. L’indennità omnicomprensiva, commisurata ad un importo variabile tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, con norma interpretativa, L. 28 giugno 2012, n. 92, art. 1, comma 13, è stata indicata come idonea a ristorare per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive relative al periodo compreso tra la scadenza del termine e la pronuncia del provvedimento con quale il giudice abbia ordinato la “ricostituzione” del rapporto di lavoro, a prescindere dall’intervenuta costituzione in mora del datore di lavoro e dalla prova di un danno effettivamente subito dal lavoratore (senza riguardo, quindi, per l’eventuale “aliunde perceptum”). L’utilizzazione del termine da ultimo indicato denota che il concetto di conversione comprende tanto i provvedimenti di natura dichiarativa, tanto quelli di natura costitutiva, quale quello previsto dalla L. n. 196 del 1997, con riferimento alla fornitura di lavoro temporaneo.

Per ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte Suprema, la L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, si applica anche ai processi in corso, compresi i giudizi di legittimità, sempre che sul relativo capo di decisione non si sia già formato il giudicato (cfr., tra le altre, Cass. n. 6735 del 21 marzo 2014).

Alla stregua di tali considerazioni, deve essere accolto il secondo motivo, rigettato il primo, con cassazione della impugnata decisione in relazione al motivo accolto e rinvio alla Corte del merito in diversa composizione per la determinazione dell’indennità forfetizzata in conformità ai criteri di cui alla L. n. 604 del 1966, art. 8.

PQM

La Corte accoglie il secondo motivo, rigettato il primo, cassa la decisione impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Bologna in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 24 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2016

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