Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27198 del 23/10/2019

Cassazione civile sez. I, 23/10/2019, (ud. 11/06/2019, dep. 23/10/2019), n.27198

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Luigi Pietro – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 11115/2014 proposto da:

B.V. S.p.a., nella qualità di capogruppo del

Raggruppamento Temporaneo con Coop. Edilter S.c.ar.l., Edilfer

Costruzioni s.p.a. e Cogem Sud s.r.l., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Viale

Parioli n. 93 presso lo studio dell’avvocato Giovanni Foti

rappresentata e difesa dall’avvocato Paolo Starvaggi, giusta procura

in calce al ricorso;

– ricorrente –

e contro

P.M.R., in proprio e nella qualità di coerede

di P.A. e di delegata dell’altra coerede

A.R., elettivamente domiciliata in Roma, Via Cola di Rienzo n. 180

presso lo studio dell’avvocato Alberto Marchetti, rappresentata e

difesa dall’avvocato Aldo Tigano, giusta procura in calce al

controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale in liquidazione della

Provincia di Messina – Gestione Separata I.R.S.A.P., in persona del

legale rappresentante p.t.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 622/2013 della Corte di appello di Messina,

depositata il 16/09/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

11/06/2019 dal Cons. Dott. Laura Scalia.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. P.A. e P.M.R. convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Messina il Consorzio ASI della provincia di Messina e la B.V. S.p.A. quest’ultima in proprio e nella qualità di capogruppo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito con Edilter s.c.r.l., Edilfer Costruzioni S.p.A. e Cogem Sud S.r.l. – chiedendone la condanna, in solido, al risarcimento del danno per la perdita della proprietà di un terreno sito in (OMISSIS) e dei danni ulteriori conseguenti alla sofferta occupazione illegittima.

Gli attori esponevano che il fondo in loro proprietà era stato oggetto di occupazione temporanea d’urgenza in ragione di ordinanza resa dal Comune di Messina per la realizzazione di opere di urbanizzazione ed attrezzature dell’agglomerato di (OMISSIS) – (OMISSIS) e che, successivamente alla irreversibile trasformazione del terreno, era intervenuta sentenza del Tar di Catania che aveva annullato il provvedimento sindacale di occupazione di urgenza.

I convenuti contestavano la domanda deducendo il proprio difetto di legittimazione passiva, l’uno perchè all’esito della procedura ablatoria il terreno era stato acquisito in via definitiva al patrimonio del Consorzio, l’altro perchè gli oneri della procedura espropriativa risultavano a carico del Raggruppamento di Imprese.

Il Tribunale con sentenza n. 2703 del 2001 dichiarava realizzatasi l’occupazione usurpativa da parte del Consorzio in ragione della invalidità della dichiarazione di pubblica utilità per mancata indicazione dei termini, condannando il primo e l’Impresa capogruppo del Raggruppamento convenuto, in solido, al pagamento a titolo risarcitorio della somma di Lire 1.527.349.000 oltre interessi e rivalutazione.

I soccombenti, singolarmente, appellavano l’indicata sentenza in separati giudizi in cui proponevano appello incidentale i signori P..

La Corte di appello di Messina, decidendo sull’impugnazione principale delle parti soccombenti e su quella incidentale degli appellati P., confermava la decisione di primo grado.

2. Ricorre per la cassazione della pronuncia di appello la V.B., in proprio e nella qualità di capogruppo dell’indicata R.T.I., con sei motivi illustrati anche con memoria.

Resistono con controricorso P.M.R. e A.R., entrambe nella qualità di eredi del germano P.A., nelle more deceduto, e la prima anche in proprio. Le signore P. hanno, a loro volta, articolato ricorso incidentale anch’esso illustrato da memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente B.V. S.p.A. fa valere l’erroneità dell’impugnata sentenza per carenza di giurisdizione del giudice ordinario.

La Corte di appello avrebbe dovuto dichiarare il proprio difetto di giurisdizione in ordine alla richiesta di risarcimento dei danni con affermazione di quella esclusiva del giudice amministrativo.

Si sarebbe invero trattato, nella specie, di controversia avente ad oggetto un’occupazione in origine legittima e successivamente divenuta sine titulo per la mancanza di un valido decreto di esproprio o, più puntualmente, per pacifica originaria sussistenza di un decreto di occupazione poi annullato dal Tar.

Le condotte scrutinate non avrebbero potuto qualificarsi quali mere condotte materiali, poste in essere in difetto assoluto di una potestà ablativa, ma, piuttosto, sarebbero state espressione di un’azione ablatoria che, in origine riconducibile all’esercizio del potere autoritativo della p.A. e successivamente oggetto di annullamento giurisdizionale, non avrebbe perduto la propria connotazione pubblicistica, mantenendo un collegamento con l’esercizio della pubblica funzione.

2. Con il secondo ed il terzo motivo si denuncia l’erroneo riconoscimento in capo alla ricorrente della legittimazione passiva alla promossa azione risarcitoria.

Tanto sarebbe valso non soltanto per le ragioni esposte nei giudizi di merito, ma anche in forza dell’art. 113 Legge Finanziaria della Regione siciliana dell’anno 2010, con cui sarebbe stato previsto che gli immobili ricadenti in territorio regionale, utilizzati per scopo di pubblico interesse dai consorzi ASI, in assenza di un valido provvedimento di esproprio o dichiarativo di pubblica utilità, avrebbero visto quale autorità tenuta a farsi carico degli oneri di espropriazione i medesimi consorzi, quali soggetti utilizzatori del bene.

Evidenza confermata, all’esito della declaratoria di illegittimità costituzionale del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 43 anche dalla L.R. n. 8 del 2012, art. 15, comma 10, che aveva individuato l’ASI, oggi I.R.S.A.P., Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive, quale autorità alla quale soltanto, in quanto utilizzatrice del bene, doveva attribuirsi l’esercizio di un potere ablatorio a cui restava estraneo, invece, il Raggruppamento Temporaneo di Imprese, mero appaltatore.

Anche l’introduzione dell’istituto dell’acquisizione sanante di cui al D.P.R. n. 327 del 2001, art. 42-bis che conferisce retroattivamente pure per le fattispecie realizzatesi anteriormente alla sua entrata in vigore legittimazione all’autorità che utilizza il bene per scopo di interesse pubblico, avrebbe confermato la legittimazione esclusiva del Consorzio rispetto all’azione di danno.

3. Con il quarto motivo si deduce l’erroneità della sentenza impugnata là dove aveva riconosciuto la responsabilità dell’impresa V..

Poichè l’appaltatrice aveva ultimato le opere nel rispetto del contratto di appalto intercorso con il Consorzio prima che il Tar dichiarasse illegittimo il provvedimento di occupazione d’urgenza emesso dal Comune di Messina il 30.11.1990, tanto avrebbe escluso l’elemento soggettivo, necessario per integrare l’illecito ex art. 2043 c.c.

4. Con il quinto motivo si fa valere l’erroneità della sentenza per avere attribuito all’intera area occupata valore edificatorio nella inosservanza del criterio delle possibilità legali ed effettive di edificazione.

La Corte di appello in adesione alle conclusioni raggiunte dal nominato c.t.u., in evidente ed irrimediabile contrasto con una serie di elementi, taluni dei quali anche documentali, emersi nel corso dell’istruttoria e delle operazioni peritali, non si sarebbe avveduta che la maggior parte delle aree occupate ricadeva in zona “E” o, ancora, della presenza di limitazioni urbanistiche quali le zone di rispetto stradali.

La sentenza impugnata sarebbe stata viziata nella motivazione avendo omesso un fatto decisivo per il giudizio ovverosia il valore del bene oggetto di espropriazione.

5. Con il sesto motivo si fa valere l’erroneità della sentenza che aveva riconosciuto gli interessi legali dalla data del decreto di esproprio al soddisfo trattandosi di una duplicazione dell’unica indennità di esproprio prevista dalla legge.

6. I ricorrenti incidentali fanno valere l’erronea stima del valore venale del fondo cui sarebbe giunta la Corte di merito nella parte in cui, non esaminando le censure difensive, erroneamente definite generiche, ne aveva determinato la consistenza in Lire 100.000 al mq anzichè in Lire 150.000, non apprezzando l’incremento del 30% di cui sono suscettibili i prezzi delle compravendite tra privati, importo che aggiornato, dal 1992 epoca in cui l’occupazione usurpativa si sarebbe tradotta nella trasformazione irreversibile del fondo, avrebbe sviluppato al 30.9.2000 la somma di Lire 194.562 al mq. ed il maggior pregio della proprietà rispetto ai terreni presi in valutazione.

Sarebbe stato errato e comunque oscuro e non comprensibile anche il calcolo del valore del fondo non occupato ma non più convenientemente sfruttabile. La pendenza del fondo, maggiore rispetto alla restante metratura, non avrebbe inciso sulla suscettività edificatoria, risultando edificate le aree poste sull’altro lato della collina, quello con maggiore declività, con conseguente loro stima in Lire 130.000 al mq.

La “villa padronale”, altra voce di stima, sarebbe stata non sufficientemente valutata; non sarebbero stati determinati i valori di taluni fabbricati (strada rotabile; ponte in c.a.; strade interpoderali) in quanto ritenuti non riportati nel verbale di consistenza redatto all’immissione in possesso. La superficie occupata sarebbe stata erroneamente determinata non computandosi dal c.t.u. l’area di sedime dei fabbricati demoliti.

7. Tutti i motivi di ricorso si prestano ad una valutazione di inammissibilità ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c. per manifesta infondatezza delle questioni in diritto da loro introdotte. La decisione impugnata rispetta la giurisprudenza di questa Corte di legittimità e l’esame dei motivi non offre elementi per mutare orientamento.

In tema di ricorso per cassazione, lo scrutinio ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c., da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d’inammissibilità, che può rilevare ai fini dell’art. 334 c.p.c., comma 2, sebbene sia fondata, alla stregua dell’art. 348-bis c.p.c. e dell’art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell’esonerare la Suprema Corte dall’esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi “inconsistenti” (Cass. S.U. 21/03/2017 n. 7155).

Accomuna i motivi nell’indicato esito di inammissibilità anche la novità della critica proposta rispetto al dibattito avutosi tra le parti nelle precedenti fasi di merito al cui esame deriverebbe una valutazione nel merito preclusa al sindacato di questa Corte per un giudizio ed una contestazione sul fatto diretta a fornire una alternativa della vicenda sottesa.

Segnatamente, sui singoli motivi.

7.1. Sul primo motivo.

La questione proposta dal ricorrente è secondo consolidata giurisprudenza preclusa, nei termini di cui all’art. 329 c.p.c., comma 2, dall’acquiescenza prestata alla sentenza di primo grado, nella parte in cui nell’accogliere nel merito la domanda proposta dagli attori nei confronti della B.V. ha implicitamente affermato la riconducibilità della prima alla giurisdizione dell’Autorità giudiziaria ordinaria.

La ricorrente, soccombente in primo grado, nel proporre appello incidentale ha invero circoscritto la censura all’affermazione della propria responsabilità e la liquidazione del danno senza far valere, con tanto – nella dedotta sussistenza di un decreto di occupazione che, anche se annullato dal Tar di Catania, rendeva comunque riconducibile all’esercizio di un pubblico potere il comportamento tenuto dall’Amministrazione -, il difetto di giurisdizione a mezzo di specifico motivo d’impugnazione, con la conseguenza che in ordine alla predetta questione si è ormai formato, secondo costante giurisprudenza di questa Corte, il giudicato interno che ne esclude la deducibilità in sede di legittimità (negli esatti termini, in fattispecie analoga: Cass. 27304/2018; a definizione dell’indirizzo sul punto formatosi, da ultimo: Cass. 22/05/2019 n. 13750; Cass., S.U., 27/04/2018, n. 10265; Cass. 02/02/2018, n. 2605; Cass. 4/08/2017, n. 19498; Cass. SU 20/11/2008 n. 27531).

Il motivo è inammissibile d’altra parte perchè il tema è introdotto per la prima volta nel giudizio di cassazione.

Là dove alla questione in diritto sollevata nel giudizio di legittimità si accompagni un accertamento in fatto, grava sul ricorrente, per non incorrere nella inammissibilità da novità della censura, l’onere di allegare l’intervenuta deduzione della critica dinanzi al giudice di merito indicando, altresì, l’atto del giudizio precedente in cui vi abbia provveduto, in tal modo consentendo alla Corte di legittimità di esercitare il controllo, agli atti, della veridicità della censura (in termini, tra le altre, più recentemente: Cass. 24/01/2019 n. 2038; Cass. 28/07/2008 n. 20518).

7.2. Il secondo ed il terzo motivo possono ricevere congiunta trattazione risultando gli stessi avvinti, nelle premesse, dalla scrutinio della questione sulla legittimazione all’azione di danno del concessionario dell’opera pubblica anche quando l’occupazione, in origine legittima, divenga sine titulo in seguito alla sopravvenuta declaratoria di illegittimità del decreto di occupazione d’urgenza, in ragione della mancata adozione da parte dell’autorità pubblica dell’acquisizione sanante D.P.R. n. 327 del 2001, ex art. 42-bis.

Previsto anche da disposizioni legislative regionali, come la L.R. Sicilia 12 maggio 2010, n. 11, art. 113 l’istituto, secondo deduzione difensiva, applicabile anche retroattivamente ed anche nel caso in cui vi sia stato un provvedimento successivamente ritirato o annullato, vedrebbe quale unico soggetto legittimato a disporre l’acquisizione dell’immobile l’Autorità che l’aveva utilizzata per scopi d’interesse pubblico.

I due motivi sono inammissibili perchè l’impugnata decisione è stata adottata in conformità alla giurisprudenza di questa Corte di legittimità rispetto alla quale le proposte censure non offrono ragioni per mutare orientamento e, ancora e comunque, per deduzioni nuove dirette all’affermazione della responsabilità unica, e non concorrente, dell’ente espropriante, tema oggetto del contraddittorio definito nelle precedenti fasi di merito.

Nell’affermazione di principio vanno invero sposati in questa sede, nella loro ragionevolezza e comprensione di sistema, gli argomenti già resi da questa Corte con precedente ordinanza (Cass. 27304/2018), che, affrontando e decidendo questioni in gran parte analoghe a quelle introdotte nel presente giudizio, rilevava che “La vicenda in esame trae… origine da un procedimento ablatorio avviato in epoca anteriore all’entrata in vigore del D.P.R. n. 327 del 2001, e pertanto, ai sensi dell’art. 57 di tale decreto, resta sottratta al disposto dell’art. 42-bis, introdotto dal D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 34, comma 1, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111: il comma 8 di tale articolo, secondo cui le disposizioni da esso introdotte si applicano anche ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore, non può essere infatti interpretato nel senso che l’ambito applicativo delle stesse si estenda anche ai fatti verificatisi in data anteriore all’entrata in vigore del Testo unico; significativo, al riguardo, appare il disposto dell’art. 55, che nel disciplinare le occupazioni sine titulo anteriori al 30 settembre 1996, si limita ad individuare i criteri per la liquidazione del risarcimento, senza fare alcun riferimento all’acquisizione sanante; decisiva appare inoltre la considerazione che, in quanto emanata in sostituzione del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 43 dichiarato costituzionalmente illegittimo per eccesso di delega (cfr. Corte Cost., sent. n. 293 del 2010), la norma in esame risponde alla medesima finalità della norma sostituita, consistente nell’agevolare il superamento dell’istituto dell’occupazione acquisitiva, ma soltanto per i procedimenti ablatori avviati in epoca successiva all’entrata in vigore del Testo unico (vd. Cass., S.U., 19/01/2015, n. 735). Per le medesime ragioni deve escludersi l’applicabilità della L.R. n. 11 del 2010, art. 113 il cui richiamo al D.P.R. n. 327 del 2001, art. 43 da intendersi oggi riferito all’art. 42-bis, a seguito della sostituzione della norma dichiarata costituzionalmente illegittima, impedisce di estenderne l’operatività ai fatti verificatisi in epoca anteriore all’entrata in vigore di quest’ultima. In ogni caso, la mancata adozione di un provvedimento di acquisizione sanante, ai sensi del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 42-bis non potrebbe costituire di per sè fonte di responsabilità dell’organo competente, tale da escludere quella del soggetto incaricato della realizzazione dell’opera, trattandosi non già di una forma di riparazione dell’illecito, ma di un provvedimento a carattere discrezionale previsto come extrema ratio per la soddisfazione di attuali ed eccezionali ragioni di interesse pubblico, e volto a ripristinare la legalità amministrativa violata (Cass. 31/05/2016 n. 11258).

7.3. Il quarto motivo di ricorso è inammissibile perchè introduce una rivisitazione in fatto delle conclusioni raggiunte dalla Corte di merito, non rientrando nell’ambito applicativo dell’art. 360, comma 1, n. 3, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa che è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta perciò al sindacato di legittimità (Cass. 14/01/2019 n. 640).

Restano ferme le valutazioni già espresse da questa Corte con l’ordinanza n. 27304/2018 sulla responsabilità della ricorrente.

Come già rilevato nel menzionato precedente la Corte distrettuale ha infatti richiamato la sentenza di questa Corte n. 15687/01, pronunciata nel precedente giudizio svoltosi tra le medesime parti ed avente ad oggetto il risarcimento dei danni per occupazione acquisitiva, dalla quale emergeva che il Consorzio ASI aveva affidato la realizzazione dell’opera in concessione alla B.V., delegando alla stessa la gestione delle procedure espropriative e trasferendole i relativi poteri ed oneri, ivi compreso il pagamento delle relative indennità. In forza di tale accertamento, avente efficacia di giudicato tra le parti, la sentenza impugnata ha correttamente confermato la responsabilità dell’impresa, in qualità di autrice della condotta materiale che costituiva fondamento dell’illecito, addebitandole pertanto le conseguenze dell’illegittimità dell’occupazione, ancorchè determinata dall’inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità, annullata dal Giudice amministrativo per difetto dell’indicazione dei termini di inizio e compimento dei lavori.

Le predette conclusioni trovano conforto nel consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di risarcimento del danno per occupazione illegittima, tanto acquisitiva quanto usurpativa, che, in riferimento all’ipotesi in cui la realizzazione dell’opera pubblica costituisca il risultato della collaborazione tra più soggetti od enti pubblici, individua il responsabile dell’illecito in quello che ha posto in essere le attività materiali cui consegue il mutamento del regime di appartenenza del bene, sia esso concessionario, appaltatore o soggetto meramente delegato, ferma restando l’eventuale responsabilità solidale dell’ente concedente, committente o delegante, da valutarsi in base alla rilevanza causale delle singole condotte (cfr. Cass.,Sez. I, 24/02/2016, n. 3619; 10/04/2013, n. 8692).

Con particolare riguardo all’ipotesi in cui, come nella specie, la realizzazione dell’opera sia stata affidata in concessione ad un altro soggetto, pubblico o privato, questa Corte ha peraltro precisato che quest’ultimo, subentrando al concedente nella titolarità e nella conduzione delle procedure ablative, è tenuto a rispondere direttamente ed esclusivamente dei danni cagionati a terzi dall’opera pubblica e delle obbligazioni strumentalmente preordinate alla sua esecuzione, sia che gli stessi derivino da attività legittima, sia (ed a maggior ragione, avuto riguardo al carattere personale della relativa responsabilità) che derivino da illecito aquiliano, ed è quindi responsabile nei confronti del proprietario non solo per l’illegittimo protrarsi del periodo di occupazione temporanea, nonchè per l’irreversibile trasformazione del fondo provocata in assenza del decreto di esproprio, ma anche per il compimento di ogni attività illegittima che esuli dalla funzione espropriativa trasferita dal concedente e si traduca in un mero comportamento materiale posto in essere in violazione del precetto di cui all’art. 2043 c.c. (cfr. Cass., Sez. I, 14/06/2016, n. 12260; 14/12/2007, n. 26261; 3/04/2003, n. 5123).

L’istituto della concessione è infatti caratterizzato dal trasferimento, in tutto o in parte, al concessionario delle funzioni oggettivamente pubbliche proprie del concedente e necessarie per la realizzazione dell’opera, per effetto del quale il concedente non conserva, di regola, alcun potere d’ingerenza su di essa, ma soltanto un potere di controllo, nell’interesse pubblico, i cui effetti si esauriscono tuttavia nel rapporto con il concessionario: la responsabilità di quest’ultimo nei confronti dei terzi si estende pertanto ad ogni attività, giuridica e materiale, connessa all’esercizio delle predette funzioni, indipendentemente dalla circostanza che l’illecito sia indirettamente riconducibile ad un’omissione del concedente, la cui concorrente responsabilità resta configurabile esclusivamente nell’ipotesi in cui l’attribuzione di poteri al concessionario e l’accollo degli obblighi indennitari o risarcitori da parte dello stesso non trovino fondamento in una norma che espressamente li autorizzi (cfr. Cass., Sez. Un.,20/03/2009, n. 6769; Cass., Sez. I, 28/10/2011, n. 22523).

7.4. Il quinto motivo si espone ad una valutazione di inammissibilità.

Il ricorrente non segnala da una parte i contenuti della critica portati all’esame dei giudici di appello per consentire poi a questa Corte di legittimità l’esercizio del sindacato suo proprio per l’operato raffronto tra la domanda e la risposta nella fase di merito fornita.

Nell’impugnata sentenza la Corte territoriale richiama la “corretta” applicazione da parte della c.t.u., condivisa negli esiti, del valore effettivo di mercato del bene, con superamento dei rilievi sulla edificabilità “di fatto”, che sono stati ritenuti dalla Corte di merito superati nella svolta consulenza in “ragione della destinazione indicata dallo strumento urbanistico vigente all’epoca della occupazione” nell’operato apprezzamento, da parte del tecnico, “che l’area ricadeva in zona industriale di completamento” (p.9).

In mancanza di allegazione, piena e puntuale, di una critica diretta a censurare il criterio di stima applicato in quanto non farebbe corretta applicazione della edificabilità legale “effettiva”, ed a fronte di una motivazione che, piuttosto, richiama censure svolte nel grado su di una edificabilità “di fatto”, il motivo per sua genericità e non autosufficienza si appalesa inammissibile.

Più puntualmente.

Nella manifesta infondatezza del motivo, vero è poi che in tema di espropriazione per pubblica utilità, l’attuale sistema indennitario e risarcitorio è fondato sul valore venale del bene, applicabile non soltanto ai suoli edificabili, da ritenersi tali sulla base del criterio dell’edificabilità legale ma anche, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 181 del 2011, ai suoli inedificabili, assumendo rilievo per tale ultima categoria ai fini indennitari e risarcitori la possibilità di utilizzazioni intermedie tra l’agricola e l’edificatoria (parcheggi, depositi, attività sportive e ricreative etc.) sempre che siano assentite dalla normativa vigente sia pure con il conseguimento delle opportune autorizzazioni amministrative. (ex plurimis: n. 25314 del 25/10/2017).

Nella dovuta applicazione dell’indicato criterio e nella mancata deduzione difensiva che in appello si sia pervenuti ad una errata applicazione del criterio della “edificabilità intermedia”, non valendo a definire in modo sufficiente la critica, la dedotta mancata applicazione di una edificabilità legale “effettiva” rende il motivo non concludente.

7.5. Il sesto motivo è del pari inammissibile perchè generico e perchè non considera che è stato liquidato il risarcimento del danno di cui gli interessi costituiscono una componente.

8. Il motivo del ricorso incidentale, poi, sull’errata stima del fondo occupato concreta una censura di fatto non sindacabile in sede di legittimità in quanto volta a contrapporre al prudente accertamento del giudice una personale e diversa valutazione delle circostanze.

Il motivo non è comunque pienamente definito in applicazione del criterio di specificità correlato alla tassatività delle previsioni di cui all’art. 360 c.p.c. (Cass. 03/07/2008 n. 18202; Cass. 16/09/2013 n. 21099) là dove per lo stesso si denuncia una errata stima del c.t.u. non meglio qualificandosi il vizio inficiante la sentenza impugnata nella parte in cui la stessa aderisce alle conclusioni del consulente.

9. In via conclusiva il ricorso principale e quello incidentale vanno dichiarati inammissibili e, all’esito, le spese di lite restano compensate tra le parti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili il ricorso principale e quello incidentale e compensa tra le parti le spese di lite.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, in via principale ed incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il rispettivo ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 11 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2019

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