Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27198 del 04/12/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 27198 Anno 2013
Presidente: ADAMO MARIO
Relatore: MELONI MARINA

SENTENZA

sul ricorso 6712-2007 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente 2013
2834

contro

SRL GAMMA ITAL in persona dell’Amministratore Unico e
legale rappresentante pro tempore,

elettivamente

domiciliato in ROMA VIA G. PAISIELLO 15, presso lo
studio dell’avvocato BELLOMO GIOVANNI, rappresentato e
difeso dall’avvocato DAMASCELLI ANTONIO giusta delega

Data pubblicazione: 04/12/2013

in calce;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 121/2005 della COMM.TRIB.REG.
di BARI, depositata il 03/01/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

MELONI;
udito per il controricorrente l’Avvocato D’AYALA VALVA
delega Avvocato DAMASCELLI che ha chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ENNIO ATTILIO SEPE che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

udienza del 15/10/2013 dal Consigliere Dott. MARINA

Svolgimento del processo

Con avvisi di rettifica parziale IVA notificati da

contestava alla Gamma Italia srl quale incorporante
delle società Leather Line ed Ecopan di non avere
diritto alla detrazione dei crediti di imposta in
relazione all’acquisto di un capannone industriale
(lo stesso per entrambe le società e per entrambi
gli anni)in quanto esse sin dalla loro costituzione
e fino all’incorporazione non risultavano avere mai
svolto le operazioni commerciali oggetto
dell’attività dichiarata cioè fabbricazione di
poltrone e divani.
La contribuente presentava ricorso avverso gli
avvisi di rettifica davanti alla Commissione
Tributaria provinciale di Bari la quale rigettava
il ricorso pur in presenza di condono per il
periodo di imposta in questione rilevando la
mancanza di prova contraria circa l’inoperatività
delle due società.
Su ricorso in appello proposto dalla società
contribuente, la Commissione tributaria regionale

1

parte dell’Agenzia delle Entrate, l’Ufficio

delle

Puglie,

con

sentenza

nr.121/05/05 depositata in data 3/1/2006, riformava
la sentenza di primo grado e dichiarava infondata
la pretesa tributaria stante il perfezionamento
dell’istanza di condono ex art.9 comma 10 legge

Tributaria regionale delle Puglie ha proposto
ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate con
tre motivi e la società Gamma Italia srl ha
resistito con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso la ricorrente
Agenzia delle Entrate lamenta violazione di
legge e falsa applicazione dell’art. 9 legge
289/2002 in relazione all’art. 360 comma l nr.3
cpt in quanto la CTR ha ritenuto che il condono
preclude ogni accertamento tributario sia in
ordine ai debiti che in ordine ai crediti.
Il motivo è fondato in quanto (Sez. 5, Sentenza
n. 375 del 12/01/2009 Presidente: Cicala M.
Estensore: Magno) “In tema di condono fiscale,
la previsione dell’art. 9, comma 9, della legge
27 dicembre 2002, n. 289, per il quale la
definizione automatica non modifica l’importo
2

289/2002. Avverso la sentenza della Commissione

degli

eventuali

rimborsi e crediti

derivanti dalle dichiarazioni presentate ai fini
dell’imposta sul valore aggiunto, se comporta
che nessuna modifica di tali importi può essere
determinata dalla definizione automatica, non

credito. Pertanto, quando sia stato chiesto il
rimborso dell’IVA e l’ufficio abbia motivo di
ritenerla mai versata, trattandosi di operazioni
inesistenti, l’Erario non è tenuto, per
automatico effetto del condono, a procedere al
rimborso, né gli è inibito l’accertamento
diretto a dimostrare l’inesistenza del diritto a
conseguirlo, atteso che il condono fiscale elide
in tutto o in parte, per sua natura, il debito
fiscale, ma non opera sui crediti che il
contribuente possa vantare nei confronti del
fisco, i quali restano soggetti all’eventuale
contestazione da parte dell’ufficio.” Resta da
chiarire che il potere di accertare e valutare i

sottrae all’ufficio il potere di contestare il

crediti al fine di disconoscere eventualmente il
diritto al rimborso deve ritenersi legittimo non
solo in caso di operazione inesistenti ma anche,
come nella fattispecie, di acquisto di un bene
come il capannone non inerente all’attività
d’impresa. Tuttavia nella fattispecie la

3

(9-‘

fondatezza

del

motivo non opera a

favore della ricorrente Agenzia per quanto di
seguito esposto.
Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente
lamenta violazione di legge e falsa applicazione

in relazione all’art. 360 comma l nr.3 cpt, in
quanto la CTR ha ritenuto che le società, che
sin dalla loro costituzione e fino
all’incorporazione non risultavano avere mai
svolto le operazioni commerciali oggetto
dell’attività dichiarata cioè fabbricazione di
poltrone e divani, non portavano avanti
l’iniziativa economica solo perché costrette a
causa di circostanze economicamente sfortunate
quali la crisi finanziaria o le fluttuazioni di
mercato.
Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente
lamenta violazione di legge e falsa applicazione
dell’art.30 legge 724/94 e 45 legge 662/96ed
art. 2697 e 2727 cc cc in relazione all’art. 360
comma l nr.3 cpie, in quanto la CTR ha ritenuto
che le società non si trovavano in un periodo di
normale svolgimento dell’attività per situazioni
di carattere straordinario che tuttavia la
società contribuente non aveva mai provato.
4

dell’art. 53 e 57 D.L.gs 472/97 ed art. 2697 cc

Il secondo e terzo
essere

trattati

motivo
congiuntamente

possono
in

quanto

connessi,

sono infondati e devono essere

respinti.

Infatti

poiché

risulta

pacifico

l’inoperatività della società contribuente,

alla illiceità fiscale della operazione, ed il
giudice tributario non può, al riguardo,
ipotizzare circostanze non provate.
Infatti

secondo sez. 5, Sentenza n. 5739 del

16/03/2005) Presidente: Cristarella Orestano F.
Estensore: Sotgiu S. ” La detrazione dell’IVA
regolata dall’art. 19 del d.P.R. 26 ottobre
1972, n. 633, connessa all’inerenza dei “beni o
servizi acquistati o importati” all’attività
d’impresa, è configurabile, in presenza di
documentate spese di investimento, sostenute in
vista dello svolgimento di attività lucrativa
articolata in un’iniziativa complessa e
quantitativamente rilevante, anche in assenza di
operazioni attive, non potendo escludersi che
una società intenda perseguire lo scopo per cui
è stata costituita solo perché costretta ad una
stasi da una temporanea crisi finanziaria o da
fluttuazioni del mercato (la sentenza impugnata
aveva invece ritenuto che una società di
5

spetta all’Ufficio l’onere della prova in ordine

capitali, avente per

oggetto

attività

immobiliare, non avesse diritto alla detrazione
assolta sull’acquisto di un immobile, per il
quale due anni dopo aveva ottenuto licenza
edilizia, sul rilievo della non riferibilità di

ad esso non erano seguite operazioni attive
idonee a consentire la rivalsa, il che si
sarebbe dedotto dall’inerzia della società a
fronte del cospicuo investimento iniziale,
inerzia non contraddetta, secondo la decisione
gravata, dalle difficoltà economiche

pignoramento immobiliare – affrontate dalla
contribuente).”
Per quanto sopra il ricorso deve essere respinto
e l’Agenzia condannata alle spese del giudizio
di legittimità stante la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna l’Agenzia delle
Entrate al pagamento delle spese del giudizio di
legittimità a favore di Gamma Italia srl che si
liquidano in E 10.500,00 complessivamente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della
V sezione civile il 15/10/2013

6

quell’acquisto ad attività d’impresa, atteso che

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