Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27197 del 28/12/2019

Cassazione civile, sez. VI, 28/12/2016, (ud. 23/11/2016, dep.28/12/2016),  n. 27197

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – rel. Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19559/2015 proposto da:

P.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DE’ GRENET 30,

presso lo studio dell’avvocato LORI MONTANO, rappresentata e difesa

dall’avvocato GIUSEPPE MONTANO, giusta procura speciale in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

ANTICO CASEIFICIO DEI MAZZONI DI S.M.A. SNC,

S.M.A., P.F.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 291/2015 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI DEL

14/01/2015, depositata il 28/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

23/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSANA MANCINO.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

1. P.M. ricorre avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli, del 28 gennaio 2015, che, in accoglimento del gravame svolto dall’attuale parte intimata, aveva rigettato la domanda azionata, per differenze retributive e TFR, nei confronti dell’Antico Caseificio dei Mazzoni s.n.c.

2. I soci dell’Antico Caseificio dei Mazzoni s.n.c. sono rimasti intimati.

3. La ricorrente eccepisce, preliminarmente, la nullità dell’appello, proposto, con mandato conferito in pari data, in epoca in cui la predetta società risultava già cancellata dal Registro delle imprese.

4. Il motivo di doglianza è fondato ed assorbe ogni altra censura.

5. Il gravarne avverso la sentenza di primo grado, come adeguatamente documentato in allegato al ricorso all’esame, risulta proposto in difetto di capacità, giuridica e processuale, della predetta società per essersi prodotto l’effetto estintivo, a seguito di cancellazione dal Registro delle Imprese (cfr. Cass. S.U. 6070/2013 e numerose successive conformi), sin dal 27 gennaio 2006: il gravame, con relativo e coevo mandato difensivo, è stato depositato in epoca (luglio 2010) successiva alla perdita della capacità processuale.

6. Vale solo la pena di aggiungere che il conferimento di una valida procura alle liti presuppone sempre la sussistenza della legittimazione processuale del mandante.

7. All’accoglimento del ricorso segue la cassazione della sentenza impugnata, con decisione in rito di inammissibilità.

8. L’intervento delle Sezioni unite della Corte sulla questione esaminata, in epoca antecedente alla pronuncia della sentenza impugnata, consiglia la compensazione delle spese del giudizio di appello.

9. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e si pongono a carico dei soci della società.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e dichiara inammissibile l’appello; compensa le spese del gravame; condanna la parte intimata e, per essa, i soci, al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 100,00 per esborsi, Euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfetario del quindici per cento.

Così deciso in Roma, il 23 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2016

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