Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27197 del 16/12/2011

Cassazione civile sez. trib., 16/12/2011, (ud. 10/11/2011, dep. 16/12/2011), n.27197

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

VINIC0LA NAPOLEONE SRL;

– intimato –

avverso la sentenza n. 50/2006 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

VERONA, depositata 1-08/06/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/11/2011 dal Consigliere Dott. MARIA GIOVANNA C. SAMBITO;

udito per il ricorrente l’Avvocato GENTILI, che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

POLICASTRO Aldo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Sulla base di un pvc della Guardia di Finanza, l’Agenzia delle Entrate di Caprino Veronese ha notificato alla S.r.l Vinicola Napoleone un avviso di accertamento D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 41 bis ai fini Irpeg ed Ilor relativo all’anno 1997, mediante il quale ha rettificato il reddito d’impresa, da L. 279.881.000 a L. 1.111.930.000, oltre sanzioni, contestando l’avvenuta deduzione di costi non inerenti e costi fittizi relativi ad operazioni inesistenti. Il ricorso della Società contribuente è stato rigettato dalla CTP di Verona, con decisione parzialmente riformata dalla CTR del Veneto, che, con sentenza n. 50/21/06, depositata l’8.6.2006, ha giudicato legittima la ripresa a tassazione dell’imponibile di L. 115.200.000, relativa ad operazione inesistente, rilevando, per il resto, che le fatture attenevano ad operazioni effettive.

Per la cassazione della sentenza, ricorre l’Agenzia delle Entrate.

L’intimata non ha svolto difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo, la ricorrente denuncia l’insufficienza di motivazione della sentenza, evidenziando, nell’indicazione del fatto controverso, ex art. 366 bis c.p.c., che la CTR ha “trascurato di considerare con riferimento ad ogni singolo documento d’acquisto, il complesso degli elementi gravi precisi e concordanti illustrati alle pagg. da 8 a 26 del pvc della GdF di Bardolino (quanto alle fatture di R.S., A.G., G.F., A.F., N.E. e M.S.), nonchè alle pagg. 64, 65, 66 e 67 della GdF di Bardolino (quanto alle fatture emesse dalla ditta Benetti Armando)”.

Il motivo è infondato. L’impugnata sentenza perviene alla conclusione di veridicità delle operazioni commerciali, evidenziando che i relativi documenti riportano “i dati sostanziali quali: la data; il numero d’ordine; l’indicazione della ditta committente e di quella percipiente, nonchè l’importo e la relativa imposta Iva, mentre le lamentate “disfunzioni” (dell’Ufficio) sono riconducibili in mere violazioni formali senza che le stesse determinino danni erariali (minori imposte)”. I giudici del merito hanno riscontrato “la corrispondenza tra le fatture emesse e/o ricevute ed i conseguenti assegni bancari, ovvero di altri strumenti di pagamento..” aggiungendo che l’argomento secondo cui i quantitativi di uva risultavano di gran lunga superiori alla portata degli automezzi adoperati per il trasporto non teneva conto del fatto che “l’automezzo (sotto accusa) in realtà, poteva trasportare notevoli carichi di uve con l’ausilio del rimorchio, annesso all’automezzo principale”.

A fronte di tali considerazioni, la censura della ricorrente, in sè generica e riferita a dati che non sono stati trascritti nel ricorso (in cui risultano, solo, trasfuse le considerazioni finali dei verificatori, recepite nell’atto impositivo impugnato), non fa comprendere quale elemento probatorio sarebbe stato misconosciuto dalla CTR e mira, dunque, ad un riesame del merito, precluso a questo giudice di legittimità, dovendo, qui, ribadirsi il principio secondo cui il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale, ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (Cass. n. 2357 del 2004; n. 7846 del 2006; 20455 del 2006).

Il ricorso va rigettato. Non si fa luogo a sulle spese, in assenza di attività difensiva da parte dell’intimata.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 10 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2011

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