Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27197 del 04/12/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 27197 Anno 2013
Presidente: ADAMO MARIO
Relatore: MELONI MARINA

SENTENZA

sul ricorso 4496-2007 proposto da:
SUD CONSULT SRL LIQUIDATA CESSATA in persona dell’ex
liquidatore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA
CLAUDIO MONTEVERDI

16,

presso lo studio dell’avvocato

FERRARA FIERRO ANTONIO, che lo rappresenta e difende
giusta delega in calce;
– ricorrente –

2013

contro

2833

AMMINISTRAZIONE DELL’ECONOMIA E FINANZE, AGENZIA DELLE
ENTRATE;
– intimati –

avverso la sentenza n. 177/2005 della COMM.TRIB.REG.

Data pubblicazione: 04/12/2013

di ROMA, depositata il 12/12/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 15/10/2013 dal Consigliere Dott. MARINA
MELONI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

l’accoglimento del ricorso.

Generale Dott. ENNIO ATTILIO SEPE che ha concluso per

Svolgimento del processo

La società SUD CONSULT srl riceveva

in data 31

l’Ufficio iscriveva a ruolo l’importo di C 8.900,00
circa, compresi interessi e sanzioni,per il mancato
pagamento di una rata derivante dall’accertamento
per adesione effettuato dalla contribuente in data
28/12/1995 relativamente alle annualità dal 1988 al
1992.
La società contribuente impugnava la cartella di
pagamento davanti alla Commissione Tributaria
Provinciale di Roma lamentando che la predetta era
stata notificata oltre il termine di decadenza di
cui all’art. 17 DPR 29 settembre 1973 nr. 602 ed in
ogni caso oltre il termine prescrizionale di cui
all’art. 2948 nr. 4 cc.
La CTP accoglieva l’impugnazione con sentenza
successivamente appellata dall’Ufficio e riformata
dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio,
con sentenza nr.177/9/05.
Avverso la sentenza della Commissione Tributaria
regionale del Lazio ha proposto ricorso per
1

luglio 2002, una cartella di pagamento con la quale

cassazione la società

Sud Consult

srl

con tre motivi. La Agenzia delle Entrate non ha
spiegato difese.

Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente SUD
CONSULT srl lamenta violazione e/o falsa
applicazione dell’art.7 legge 212 del 27 luglio
2000 ed art. 3 legge 7/8/1990 nr. 241, nonché
omessa insufficiente e contraddittoria motivazione
perché i giudici di appello avrebbero dovuto
dichiarare nulla la cartella di pagamento per
mancanza di motivazione non essendo comprensibile
la causale della richiesta, il metodo di calcolo
degli interessi nonché omessa l’indicazione del
nominativo del responsabile del procedimento.
Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente
SUD CONSULT srl lamenta violazione e falsa
applicazione dell’art. 5 bis del decreto legge 17
giugno 2005 nr. 106 e 36 D.L.gs 26/2/1999 nr. 46 in
quanto il legislatore aveva fissato, con effetto
retroattivo, il termine di decadenza per le
notifiche delle cartelle di pagamento di cinque
anni

dalla

data

di

presentazione

della

dichiarazione ( in riferimento alle dichiarazioni
2

MOTIVI DELLA DECISIONE

presentate fino al 31

dicembre

2001).Nella fattispecie l’Agenzia ha notificato la
cartella di pagamento in data 31 luglio 2002 e
quindi oltre il termine di decadenza di cinque anni
dalla data di presentazione della dichiarazione

Con il terzo motivo di ricorso la società
contribuente lamenta omessa o insufficiente e
contraddittoria motivazione su fatto controverso e
decisivo per il giudizio perché i giudici di
appello hanno ritenuto Inesistente l’avvenuto
versamento a saldo sebbene la società abbia
documentato l’avvenuto integrale versamento delle
somme dovute a titolo di accertamento con adesione.
Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
In ordine al primo motivo di ricorso, occorre
rilevare che dalla cartella è agevole ricavare la
causale della richiesta ove si legge: “RECUPERO
SOMME PER ACCERTAMENTO CON ADESIONE ART.3 COMMA 2
D.L. 564/94”. Quanto invece al responsabile del
procedimento risulta che l’omessa indicazione nella
cartella esattoriale del nome del responsabile del
procedimento (nel regime anteriore all’entrata in
vigore dell’art. 36, comma 4 ter, del d.l. 31
dicembre 2007, n. 248, conv. con legge 28 febbraio
3

relativa all’anno 1996.

2008,

n.

31),

non

determina il vizio

di illegittimità della cartella. Infatti questa
Corte ha affermato che (Sez. 5, Sentenza n. 4516
del 21/03/2012) Presidente: D’Alonzo M. Estensore:
Valitutti A. “La cartella esattoriale che ometta di

riferita a ruoli consegnati agli agenti della
riscossione in data anteriore al 1 0 giugno 2008,
pur essendo in violazione dell’art. 7, comma 2,
lett. a) della legge 27 luglio 2000, n. 212, non è
affetta né da nullità, atteso che l’art. 36, comma
4-ter, del d.l. 31 dicembre 2007, n. 248,
convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, ha
previsto tale sanzione solo in relazione alle
cartelle riferite ai ruoli consegnati agli agenti
della riscossione a decorrere dal 1 0 giugno 2008,
né da annullabilità, perché, essendo la
disposizione di cui all’art. 7 della legge n. 212
del 2000 priva di sanzione, e non incidendo
direttamente la violazione in questione sui diritti
costituzionali del destinatario, trova applicazione
l’art. 21 octies della legge 7 agosto 1990, n. 241,
il quale, allo scopo di sanare con efficacia
retroattiva tutti gli eventuali vizi procedimentali
non influenti sul diritto di difesa, prevede la non
annullabilità del provvedimento adottato in

4

indicare il responsabile del procedimento, se

violazione di norme

sul procedimento o

sulla forma degli atti, qualora, per la natura
vincolata del provvedimento, come nel caso di
cartella esattoriale, il suo contenuto dispositivo
non avrebbe potuto essere diverso da quello in

Vre C 3 i
Deve essere respinto il secondo motivo di ricorso.
Infatti risulta dalla sentenza di secondo grado che
la iscrizione a ruolo è stata effettuata in data
10/12/2001 e quindi eseguita entro cinque anni
dalla data di presentazione della dichiarazione
avvenuta nel 1996, mentre la notifica della
cartella esattoriale è avvenuta in data 31/7/2002 e
quindi oltre il termine di cinque anni.
Tuttavia nella fattispecie non è applicabile l’art.
5 bis del decreto legge 17 giugno 2005 nr. 106 che
fissa in cinque anni il termine di decadenza per
le notifiche delle cartelle di pagamento dalla data
di presentazione della dichiarazione (in
riferimento alle dichiarazioni presentate fino al
31 dicembre 2001). Ciò in quanto la fattispecie pfkliAtrfrt r14 ce Epi -A è., w
imento opéTr7S72 con
in tema di
verte
,r-0,

e 05,

it,

fissazione della somma dovuta in via definitiva e
conseguente applicazione del termine di
prescrizione decennale.

5

concreto adottato.”

Anche il terzo motivo di ricorso deve essere
respinto in quanto inammissibile, oltre che
infondati, non avendo la ricorrente provveduto a
predisporre, accanto all’esposizione del motivo, il

della questione di fatto controversa e decisiva per
il giudizio, essendosi la stessa limitata a
sostenere un deficit contenutistico della
motivazione. Tra l’altro è appena il caso di
osservare che la ricevuta di pagamento della quale
la predetta lamenta la mancata considerazione da
parte della commissione ha data anteriore a quella
p e e 6 Refig él
(o c A/
dell Igerégione
vvedimento operoso,/

bl…ra

Per quanto sopra il ricorso deve essere respinto in
in ordine a tutti e tre i motivi con condanna alle
spese a favore dell’Agenzia.

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente SUD
CONSULT srl al pagamento delle spese del giudizio
di legittimità a favore della Agenzia delle Entrate
che si liquidano in

e

2.500,00 complessivamente

oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della
V sezione civile il 15/10/2013
6

c.d. momento di sintesi relativo all’individuazione

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