Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27196 del 27/11/2020

Cassazione civile sez. II, 27/11/2020, (ud. 09/10/2020, dep. 27/11/2020), n.27196

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23149/2019 proposto da:

D.A.A., elettivamente domiciliato in Verona, via Basso

Acquar n. 127/B, presso lo studio dell’avv.to ENRICO VARALI, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di VENEZIA, depositata il

21/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

09/10/2020 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. Il Tribunale di Venezia, con decreto pubblicato il 21 giugno 2019, respingeva il ricorso proposto da D.A.A., cittadino della (OMISSIS), avverso il provvedimento con il quale la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale aveva, a sua volta, rigettato la domanda proposta dall’interessato di riconoscimento dello status di rifugiato e di protezione internazionale, escludendo altresì la sussistenza dei presupposti per la protezione complementare (umanitaria).

1.1 Il Tribunale, preliminarmente, evidenziava che, anche se la domanda del ricorrente era limitata al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, ciò non implicava che la decisione fosse devoluta alla cognizione del Tribunale in composizione monocratica, rimanendo ferma l’attribuzione al Tribunale in composizione collegiale.

Ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35, infatti, oggetto dell’impugnazione era la decisione della commissione territoriale, mentre erano attribuite alla cognizione del Tribunale in composizione monocratica le controversie in cui il questore non aveva rilasciato il permesso di soggiorno per motivi umanitari dopo la trasmissione degli atti da parte della commissione. Peraltro, secondo il Tribunale, l’assenza dei presupposti per la concessione dello status di rifugiato o di persona ammessa alla protezione rappresentava un presupposto negativo per il rilascio del permesso di soggiorno umanitario, che deve essere verificato prima e si affianca al presupposto positivo costituito dalla sussistenza di una particolare situazione di vulnerabilità della persona.

2. Il richiedente aveva riferito di aver lasciato la Costa d’Avorio per il timore di essere perseguitato o comunque di essere soggetto a ritorsioni da parte della seconda moglie del padre deceduto, che lo aveva assoggettato a plurime aggressioni fisiche e privazione della libertà, verosimilmente per questioni ereditarie.

Ciò premesso, il Tribunale escludeva, pur in assenza di una specifica domanda di parte, la sussistenza dei presupposti per accogliere la domanda di rifugiato, sia per la non credibilità del racconto, sia perchè da questo non emergevano elementi riconducibili alla esistenza di un fondato timore di persecuzione. Per gli stessi motivi non poteva essere accolta la domanda di protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b).

Del pari, doveva essere rigettata la domanda di protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c). Dalle fonti internazionali, infatti, emergeva che la zona di provenienza del ricorrente ((OMISSIS)) non presentava una situazione riconducibile ad un conflitto armato nel senso richiesto ai fini della suddetta protezione.

Infine, quanto alla richiesta concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, il Tribunale evidenziava l’irrilevanza della documentazione depositata dal ricorrente, attestante l’assunzione di quest’ultimo presso l’azienda agricola, trattandosi di un impiego stagionale da svolgersi in sole cinque giornate e tale da non provare un completo stabile inserimento nella società. Peraltro, solo una delle buste paga depositate si riferiva al ricorrente, nè potevano assumere rilevanza la partecipazione ad un festival organizzato da un’associazione e la dichiarazione spontanea di disponibilità all’espletamento di attività di volontariato. Era altresì legittimo il fatto che non si fosse tenuto in considerazione la situazione storica presente in Libia dove il ricorrente era transitato non avendo questi dedotto aspetti oggettivi specifici del vissuto nel suddetto paese.

2. D.A.A. ha proposto ricorso per cassazione avverso il suddetto decreto sulla base di due motivi di ricorso.

3. Il Ministero dell’interno è rimasto intimato.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in riferimento alle norme processuali al combinato disposto di cui al D.L. n. 13 del 2017, art. 3, comma 1, lett. d) e comma 4, convertito con modificazioni dalla L. n. 46 del 2017, per avere il Tribunale di Venezia convertito d’ufficio il ricorso presentato ai sensi dell’art. 702 bis c.p.c., nel ricorso ex art. 737 c.p.c. – D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, attribuendone la competenza alla trattazione del Tribunale in composizione collegiale.

Il Tribunale di Venezia ha ritenuto che il procedimento in vigenza del D.L. n. 13 del 2017, art. 3, comma 1, dovesse essere attribuito per competenza al Tribunale collegiale ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35, essendo la competenza del tribunale monocratico limitata ai soli casi di impugnazione di diniego della questura al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari. Tale interpretazione sarebbe illogica e non conforme al dettato normativo.

1.2 Il primo motivo di ricorso è infondato.

La tematica posta dalla censura in esame è stata affrontata di recente da questa Corte che ha sancito il seguente principio di diritto cui il Collegio intende dare continuità: “In base alla disciplina previgente al D.L. n. 113 del 2018 (conv. con modif. in L. n. 132 del 2018), il ricorso alla sezione di tribunale specializzata in materia di immigrazione, proposto dal cittadino straniero contro il provvedimento di diniego della Commissione territoriale al solo fine di ottenere la protezione umanitaria, deve essere trattato secondo il rito camerale collegiale disciplinato dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, il quale si applica a tutte le controversie aventi ad oggetto tali impugnazioni, senza che abbia alcun rilievo la limitazione della domanda operata dalla parte, essendo il rito ordinario (o, in presenza dei presupposti, quello sommario) monocratico operante solo per le azioni promosse per conseguire il permesso di soggiorno per motivi umanitari che non siano precedute dalla richiesta di asilo alle predette Commissioni” Sez. 1, Ord. n. 14681 del 2020.

Nella specie il ricorrente ha richiesto la protezione internazionale in tutte le sue diverse forme, sicchè l’impugnazione del provvedimento di diniego della Commissione territoriale deve essere effettuata secondo le regole del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis.

2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: violazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in relazione all’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, nullità della sentenza per motivazione apparente in relazione al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, e art. 8, comma 3 bis, D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e del D.P.R. n. 394 del 1999, artt. 11 e 29, per non avere il tribunale esaminato la richiesta di riconoscimento della protezione umanitaria in relazione alla condizione di vulnerabilità tenuto conto delle condizioni di vita del ricorrente e per aver adottato sul punto una motivazione apparente.

La censura ha ad oggetto il rigetto della domanda di protezione umanitaria pur a fronte di molteplici fattori di integrazione oggettivamente riscontrati con produzione documentale dal ricorrente e le valutazioni circa il mancato riconoscimento della situazione di vulnerabilità sia dal punto di vista oggettivo che soggettivo.

3. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile.

La motivazione spesa dal Tribunale per rigettare la domanda di permesso di soggiorno per motivi umanitari non è apparente, nè tantomeno, carente dei requisiti minimi per indicare il percorso logico argomentativo che ha giustificato la decisione.

La pronuncia impugnata, dunque, risulta del tutto conforme ai principi di diritto espressi da questa Corte, atteso che quanto al parametro dell’inserimento sociale e lavorativo dello straniero in Italia, esso può essere valorizzato come presupposto della protezione umanitaria non come fattore esclusivo, bensì come circostanza che può concorrere a determinare una situazione di vulnerabilità personale (Cass. n. 4455 del 2018), che, tuttavia, nel caso di specie è stata esclusa.

4. In conclusione il ricorso è inammissibile. Nulla sulle spese in quanto il Ministero è rimasto intimato.

5. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 9 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 27 novembre 2020

 

 

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