Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27196 del 23/10/2019

Cassazione civile sez. I, 23/10/2019, (ud. 11/06/2019, dep. 23/10/2019), n.27196

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 18008/2014 proposto da:

Agro Invest s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t.,

elettivamente domiciliata in Roma, alla via Valsesia n. 40, presso

lo studio dell’avvocato D’Ambrosio Aniello Maria, che la rappresenta

e difende, unitamente all’avvocato D’Ambrosio Gaetano, con procura

speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

V.R.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 356/2013 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

pubblicata il 21/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

11/06/2019 dal Cons., Dott. CAIAZZO ROSARIO.

Fatto

RILEVATO

che:

V.R. citò innanzi alla Corte d’appello di Salerno la Agroinvest s.p.a. e il Comune di S. Egidio del Monte Albino e, premesso di essere proprietaria di un terreno sito nello stesso Comune, oggetto di decreto d’espropriazione parziale emesso nel 2007, recante un’offerta d’indennità provvisoria di Euro 45.075,00, chiese la determinazione della giusta indennità, dedotta l’esiguità della somma offerta.

Si costituì la società. Espletata c.t.u., la Corte d’appello, con sentenza del 21.5.13, determinò l’indennità nella somma complessiva di Euro 129.138,52, ordinandone alla società convenuta e al Comune di S. Egidio il deposito, al netto di quanto eventualmente versato.

L’Agroinvest s.p.a ricorre in cassazione formulando tre motivi.

Non si è costituita la V. alla quale il ricorso è stato notificato in mani del difensore nominato.

Diritto

RITENUTO

che:

Con il primo motivo, in via preliminare ed assorbente, è denunziata falsa applicazione del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 54, comma 2, nella versione vigente all’epoca dell’opposizione alla stima, in combinato disposto con gli artt. 12, 57 e 58 del suddetto D.P.R. e con il D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 120, nonchè la nullità procedimentale e carenza di motivazione (in relazione ai nn. 3, 4 e 5, dell’art. 360 c.p.c., comma 1). In particolare, la ricorrente lamenta che la Corte territoriale abbia rigettato l’eccezione d’inammissibilità della domanda (per inosservanza del termine di 30 gg. per la notificazione della citazione, decorrente dalla notifica del decreto d’esproprio) per l’inapplicabilità del D.P.R. n. 327, essendo invece da applicare la L. n. 865 del 1971, senza tener conto del fatto che la dichiarazione di pubblica utilità fu implicita nella definitiva approvazione del PIP che avvenne solo con il Decreto Dirigenziale 17 febbraio 2006, attuativo del programma per la realizzazione del Piano Insediamenti produttivi del 31.5.04.

Con il secondo motivo, sempre in via preliminare e gradata, è denunziata violazione e falsa applicazione della L. n. 865 del 1971, art. 9,D.P.R. n. 327 del 2001, art. 54 (in relazione ai nn. 3, 4 e 5 dell’art. 360 c.p.c., comma 1), nonchè omessa rilevazione della definitività della stima originaria del primo decreto d’esproprio, di cui il secondo (oggetto di causa) è una specificazione, nonchè insufficiente e carente motivazione su un punto decisivo, non avendo la Corte d’appello considerato che la V. aveva accettato l’offerta relativa al primo decreto d’esproprio emesso nel 2006 e comunicato il 12.7.07, rendendo così definitiva la stima provvisoria notificata.

Al riguardo, la ricorrente rileva che il secondo decreto fu reso necessario solo per la restituzione di una porzione di terreno, non più oggetto d’esproprio, senza modificare la precedente stima notificata nel 2006, sicchè esso ne costituiva una mera modifica.

Con il terzo motivo, in via ancora più gradata, è denunziata violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 37, comma 1, per aver la Corte d’appello escluso la riduzione dell’indennità nella misura del 25%, atteso che l’opera realizzata configurava una riforma economico-sociale.

Il primo motivo è infondato.

Circa l’eccezione di decadenza, per tardività della notificazione della domanda introduttiva del giudizio, la Corte d’appello ha ben evidenziato che l’opposizione alla stima è soggetta al termine perentorio di trenta giorni decorrente dalla stima definitiva, essendo il decreto d’esproprio una condizione dell’azione, mentre nella fattispecie, rilevato che non era applicabile ratione temporis il D.P.R. n. 327 del 2001, si discuteva di stima provvisoria e, dunque, non sussisteva il presupposto per la decorrenza del termine definitivo.

Al riguardo, è applicabile il consolidato orientamento di questa Corte secondo cui, in tema di espropriazione per pubblica utilità, ove, come nella specie, si proceda all’esproprio nei modi previsti dalla L. n. 865 del 1971, art. 19, ed insieme al decreto si comunichi la misura dell’indennità provvisoria, il soggetto destinatario può agire onde sentire dichiarare giudizialmente l’indennità a lui dovuta, senza necessità di dovere attendere la determinazione definitiva della stessa (Cass., n. 3074/18; n. 5518/17; n. 2193/16).

Il motivo è altresì generico nella parte in cui la ricorrente invoca l’applicabilità del D.P.R. n. 321, per l’asserita posteriorità della dichiarazione di pubblica utilità al 30.6.2003- in quanto implicita nel decreto dirigenziale, emesso il 17.2.2006, attuativo dell’accordo di programma per la realizzazione del P.i.p.- poichè non è indicata la fase processuale in cui sarebbe stato allegato tale atto amministrativo, nè l’atto processuale con cui esso sarebbe stato prodotto.

Il secondo motivo è inammissibile in quanto diretto al riesame dei fatti, ovvero al riesame della valutazione sul contenuto dei due decreti d’espropriazione, che la Corte territoriale ha ritenuto avere contenuti ed effetti del tutto diversi.

Il terzo motivo è infondato considerata l’inapplicabilità del D.P.R. n. 327 del 2001, per gli argomenti esposti riguardo all’esame del primo motivo. Va comunque soggiunto che, come argomentato dalla Corte territoriale, affinchè sussista il presupposto dell’intervento di riforma economico-sociale, che giustifica la riduzione del 25 per cento del valore venale del bene ai fini della determinazione dell’indennità, a norma del suddetto art. 37, comma 1, esso deve riguardare l’intera collettività o parti di essa geograficamente o socialmente predeterminate ed essere, quindi, attuato in forza di una previsione normativa che in tal senso lo definisca (in senso conforme, per l’esclusione della riduzione: v. Cass., 23 febbraio 2012, n. 2774, in tema di edilizia convenzionata; Cass., 28 gennaio 2011, n. 2100, relativa a terreno inserito in zona P.i.p.).

Nulla per le spese, attesa la mancata costituzione dell’intimata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA