Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27196 del 16/12/2011

Cassazione civile sez. trib., 16/12/2011, (ud. 10/11/2011, dep. 16/12/2011), n.27196

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE in persona del Ministro pro

tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrenti –

contro

D.O.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 11/2003 della COMM. TRIB. REG. di GENOVA,

depositata il 02/04/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/11/2011 dal Consigliere Dott. MARIA GIOVANNA C. SAMBITO;

udito per il ricorrente l’Avvocato GENTILI, che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

POLICASTRO Aldo, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con avviso d’accertamento del 24.12.1998, l’Ufficio distrettuale II DD di La Spezia rettificava la dichiarazione Irpeg ed Ilor presentata dalla S.r.l. DE.PE.TI nell’anno 1992, riprendendo a tassazione una plusvalenza da cessione d’azienda (terreno adibito a discarica).

L’atto, che veniva notificato anche ad D.O., quale amministratore di fatto della società, era fondato sul carattere fittizio della cessione effettuata dalla contribuente in favore della S.r.l. DRI Pagliari, che aveva acquistato l’azienda per un miliardo di lire e la aveva ceduta alla Srl TIDIERRE per otto miliardi e mezzo, così permettendo alla reale cedente -che possedeva, tramite prestanome, la DRI – di occultare la plusvalenza di L. sette miliardi e mezzo. Su impugnazione della Società e del D., la rettifica veniva annullata dalla CTP di La Spezia, con decisione parzialmente riformata dalla CTR della Liguria, che, con sentenza n. 11/15/2003, depositata il 2.4.2003, accoglieva l’appello dell’Ufficio circa la qualificazione del D. come amministratore di fatto della società, ma lo respingeva, nel merito, ritenendo nullo l’avviso di accertamento, perchè motivato, esclusivamente, con riferimento alla segnalazione del Nucleo di Polizia Tributaria di La Spezia e del Servizio Centrale di investigazione della Guardia di Finanza di Genova.

Per la cassazione della sentenza, hanno proposto ricorso il Ministero delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate, sulla scorta di un motivo.

Con ordinanza in data 17.3.2009 è stata disposta la rinnovazione della notifica del ricorso. L’incombente è stato eseguito con atto notificato il 23.6.2009. D.O. e la Società contribuente non hanno svolto difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va, preventivamente, rilevata, ex officio, l’inammissibilità del ricorso, con compensazione delle spese, proposto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, che non ha partecipato al pregresso grado di giudizio (cfr. S.U. n. 3116 e n. 3118 del 2006, n. 22641 del 2007).

Col proposto ricorso, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42 della L. n. 212 del 2000, art. 7, art. 11 disp prel. C.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, nonchè vizio di motivazione, anche sotto il profilo dell’omesso esame di documenti decisivi, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la ricorrente afferma che la CTR non ha considerato che la motivazione dell’avviso d’accertamento – riprodotta nei suoi contenuti essenziali nell’atto d’appello, trascritto in sentenza – pur richiamando le segnalazioni della Guardia di Finanza aveva un rilevante contenuto autonomo, del tutto idoneo a descrivere i fatti e le implicazioni fiscali ed a porre la contribuente in condizione di svolgere le proprie difese, com’era, appunto, avvenuto, essendosi la Società difesa nel merito.

La tematica della motivazione “per relationem”, prosegue la ricorrente, era dunque, fuor di luogo, così come erroneo era porre a suo carico l’onere di notifica delle segnalazioni della G di F, dato che tale onere è stato introdotto, con il D.Lgs. n. 32 del 2001, art. 1 senza effetto retroattivo, e che non era applicabile, neppure, la L. n. 212 del 2000, art. 1 in quanto l’atto d’accertamento era stato notificato il 24.12.1998. La sentenza è viziata, anche, per non aver tenuto conto del contenuto dell’avviso d’accertamento, il cui tenore, trascritto nell’atto d’appello, non era stato contestato “ex adverso”.

Il ricorso è fondato. Deve, in primo luogo, convenirsi con la ricorrente, laddove sostiene che le modifiche normative introdotte, prima, dalla L. n. 212 del 2000, art. 7 c.d. Statuto del contribuente, e, poi, per le imposte sui redditi, dal D.Lgs. n. 32 del 2001, art. 1 (i quali hanno introdotto l’obbligo di allegazione dell’atto richiamato, o, comunque, di riproduzione del suo contenuto nell’atto notificato), non sono applicabili nella specie, in quanto, come si legge nel ricorso e nell’impugnata sentenza, l’atto impositivo è stato notificato il 24.12.1998, prima della loro entrata in vigore. Il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42 in base al testo originario qui applicabile e, comunque, in virtù della L. n. 241 del 1990, art. 3 richiedono, solo, l’indicazione nell’avviso di accertamento dei “presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche” che lo hanno determinato, al fine di porre il contribuente in condizione di conoscere la pretesa impositiva in misura tale da consentirgli sia di valutare l’opportunità di esperire l’impugnazione giudiziale, sia, in caso positivo, di contestare efficacemente l'”an” e il “quantum debeatur”. Detti elementi conoscitivi devono essere forniti all’interessato, non solo tempestivamente (e cioè inserendoli “ab origine” nel provvedimento impositivo), ma, anche, con quel grado di determinatezza ed intelligibilità che gli permettano un esercizio non difficoltoso del diritto di difesa. Alla luce di tali principi avrebbe, dunque, dovuto esaminarsi la questione concernente il contenuto dell’avviso di accertamento notificato alla contribuente, sotto il profilo della idoneità, in sè – a prescindere, cioè, dalla conoscenza delle segnalazioni della Guardia di finanza richiamate, a soddisfare il requisito della motivazione. Premesso che la valutazione della sussistenza dei requisiti di validità della motivazione dell’avviso di accertamento costituisce compito precipuo del giudice di merito, censurabile in questa sede per specifici errori di diritto o sotto il profilo della congruità e logicità della motivazione (cfr. Cass. n. 8504 del 2010; n. 15842 del 2006; 7313 del 2005), la sentenza impugnata si rivela, sul punto, indubbiamente affetta da motivazione inadeguata: la CTR ha dichiarato nullo l’accertamento, senza valutare nè darne conto in motivazione, come avrebbe dovuto secondo i principi appena esposti, se i rilievi contestati alla contribuente nell’avviso di rettifica (che risulta trascritto, nel suo contenuto essenziale, nella sentenza), relativi al carattere fittizio dell’interposizione dell’apparente cessionaria del ramo d’azienda ed all’occultamento della relativa plusvalenza (elementi desunti: dalla composizione sociale della DRI Pagliari; dall’erogazione del finanziamento di sette miliardi e mezzo, in favore della compratrice TIDIERRE; dall’esistenza di scritture private, ed in ispecie di quella che conteneva l’indicazione dell’effettiva portata degli accordi, e, cioè, l’impegno dei reali proprietari della discarica – signori D., O. e M. – a costituire la DRI Pagliari e degli acquirenti a costituire la TIDIERRE; dal fatto che le somme incassate dalla vendita delle quote della DRI erano state retrocesse al D.) costituissero, o meno, elementi idonei a farle comprendere le ragioni della pretesa impositiva ed a consentirle il compiuto svolgimento delle sue difese.

La sentenza va, in conclusione, cassata con rinvio alla CTR della Liguria, che provvedere, anche, a liquidare le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso del Ministero dell’Economia e delle Finanze, spese compensate; accoglie il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, cassa e rinvia alla CTR della Liguria, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 10 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA