Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27195 del 27/11/2020

Cassazione civile sez. II, 27/11/2020, (ud. 25/06/2020, dep. 27/11/2020), n.27195

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25618/2019 proposto da:

W.R., elettivamente domiciliato in VIA GIUSTO MURATTO N. 64 –

UDINE, presso l’avv. MARTINO BENZONI, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

e contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), IN PERSONA DEL MINISTRO PRO

TEMPORE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di TRIESTE, depositata il

25/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

25/06/2020 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS.

 

Fatto

PREMESSO

Che:

1. W.R., cittadino (OMISSIS), proponeva opposizione avverso il provvedimento, notificato il 13 febbraio 2019, con cui la Commissione Territoriale di Trieste aveva dichiarato inammissibile la sua domanda di protezione internazionale in quanto reiterata dopo che analoga domanda era già stata rigettata dalla medesima Commissione nonchè dal Tribunale di Trieste, con pronuncia confermata dalla Corte d’appello di Trieste e dalla Corte di cassazione.

Il Tribunale di Trieste, sezione specializzata in materia d’immigrazione e protezione internazionale, con Decreto 25 luglio 2019, n. 1977, ha rigettato l’opposizione.

2. Contro il decreto ricorre per cassazione W.R..

L’intimato Ministero dell’interno ha proposto atto di costituzione in giudizio “solo al fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa”.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Il ricorso è articolato in due motivi, tra loro strettamente connessi, dei quali è pertanto opportuna la trattazione congiunta.

a) Il primo motivo contesta ex art. 360 c.p.c., n. 3, “erronea o falsa applicazione delle norme di diritto di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 29, artt. 33, 34, 40 e 42 Direttiva n. 2013/32/UE”: il Tribunale nel dichiarare inammissibile la seconda domanda non ha considerato l’elemento di novità consistente nel documento d’identità rilasciato in originale dalle autorità pakistane, utile a dimostrare la provenienza del ricorrente dalla regione della FATA – Khyber Agency, circostanza ritenuta non provata nelle precedenti fasi del procedimento, nonostante il richiedente avesse sin dall’originaria domanda prodotto la copia del passaporto e della carta d’identità, copie ritenute di dubbia genuinità.

b) Il secondo motivo denuncia “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti” ex art. 360 c.p.c., n. 5, ossia “l’impossibilità di produrre nella fase precedente il documento di identità originale”: il Tribunale, nel negare l’incolpevole mancata produzione nella fase precedente, non ha colto come il ricorrente, che aveva chiesto la protezione internazionale per timore di essere perseguitato, non poteva e non doveva recarsi presso la propria ambasciata per chiedere il rilascio della copia autentica della documentazione personale andata persa o abbandonata in patria per la fretta di salvarsi la vita.

I motivi sono inammissibili. Il Tribunale ha infatti fondato LI rigetto della nuova domanda su due distinte rationes decidendi, la prima relativa alla mancata dimostrazione, da parte del ricorrente, della non colpevolezza del ritardo nella produzione del documento; la seconda relativa alla insufficienza, in ogni caso, della semplice provenienza dal distretto di (OMISSIS) a giustificare la concessione della protezione internazionale. Se la prima ratio decidendi è stata attinta dai due motivi di ricorso, la seconda non è invece stato oggetto di impugnazione, il che determina l’inammissibilità del motivo e del ricorso (per l’affermazione del principio secondo cui ove una pronuncia si basi su due distinte rationes decidendi, ciascuna di per sè sufficiente a sorreggere la soluzione adottata, il ricorrente ha l’onere di impugnarle entrambe, a pena di inammissibilità del ricorso v., ex multis, Cass. 10815/2019).

2. Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile.

Nessuna statuizione deve essere adottata sulle spese, essendosi il Ministero dell’interno limitato a costituirsi in giudizio al solo fine “dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa”, udienza di discussione non prevista per le cause decise in Camera di consiglio dinanzi alla sezione semplice ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c..

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Sussistono, del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della Sezione Seconda Civile, il 25 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 27 novembre 2020

 

 

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