Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27195 del 06/10/2021
Cassazione civile sez. I, 06/10/2021, (ud. 22/06/2021, dep. 06/10/2021), n.27195
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ACIERNO Maria – Presidente –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –
Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 15233/2020 proposto da:
O.A., elettivamente domiciliato in Milano, via Lorenteggio
n. 24, presso lo studio degli avv.ti T. Aresi e M.C. Seregni, che lo
rappresentano e difendono per procura in atti;
– ricorrente –
contro
Ministero Dell’interno (OMISSIS);
– intimato –
avverso il decreto del TRIBUNALE di BRESCIA, depositato il
20/01/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
22/06/2021 dal cons. SOLAINI LUCA.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che:
Il Tribunale di Brescia ha respinto il ricorso proposto da O.A. cittadino nigeriano, avverso il provvedimento della competente Commissione territoriale che aveva negato al richiedente asilo il riconoscimento della protezione internazionale anche nella forma sussidiaria e di quella umanitaria.
Il ricorrente ha riferito che i fratellastri del padre (zii del richiedente) volevano impadronirsi dei beni ereditari che spettavano, invece, al richiedente, perché erano del padre morto nel dicembre 2011. Questi ultimi, secondo quanto riferito dal richiedente si sarebbero presentati armati con lo scopo di uccidere la famiglia del ricorrente. Nella fuga, la madre avrebbe perso la vita e lui sarebbe rimasto ferito. Il ricorrente, ferito, si sarebbe nascosto prima nel bosco, poi avrebbe trovato un passaggio in autobus per la Libia.
A sostegno della propria decisione di rigetto, il tribunale ha ritenuto le dichiarazioni inattendibili e mancanti di collegamento con i presupposti di legge per il riconoscimento della protezione umanitaria. Il tribunale non ha, pertanto, riconosciuto sussistenti i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale ma neppure quelli della protezione sussidiaria, non essendo ravvisabile il rischio di subire un “danno grave” ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, neppure declinato secondo l’ipotesi di cui alla lett. c) in quanto dalle fonti informative disponibili, nella zona di provenienza del ricorrente, non risulta esistente una situazione di violenza indiscriminata dovuta a conflitto armato. Neppure erano state allegate e dimostrate, secondo il tribunale, la ricorrenza di specifiche situazioni di vulnerabilità.
Contro il decreto del predetto Tribunale è ora proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.
Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese scritte.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
Il ricorrente censura la decisione del tribunale: (i) sotto un primo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 8, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perché il tribunale aveva rigettato la richiesta di protezione internazionale senza tener conto delle sperienze traumatiche subite dal ricorrente nei paesi di transito, in particolare, in Libia; (ii) sotto un secondo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3,5 e 14, poiché si contesta sia il giudizio di non credibilità che il mancato riconoscimento della protezione sussidiaria.
Il primo motivo è inammissibile, in quanto il soggiorno nel paese di transito è normalmente irrilevante a meno che le violenze e i maltrattamenti subiti per la loro gravità e durevolezza degli effetti abbia reso il richiedente “vulnerabile”, ma la prova è a carico del richiedente stesso (Cass. n. 28781/20) e nella specie, nulla è stato documentato.
Il secondo motivo, quanto al profilo della credibilità è inammissibile, perché censura nel merito una valutazione discrezionale, nella specie, congruamente motivata (Cass. n. 3340/19) mentre, in riferimento alla doglianza sulla mancata concessione della protezione sussidiaria, il motivo è parimenti inammissibile perché la critica si risolve in censure sull’accertamento di fatto della situazione generale del paese di provenienza del ricorrente, espresso dalla Corte d’appello, alla luce delle fonti consultate, che nella specie è congruamente motivato.
La mancata predisposizione di difese scritte da parte dell’amministrazione statale esonera il collegio dal provvedere sulle spese.
PQM
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE:
Dichiara il ricorso inammissibile.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2021