Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27195 del 04/12/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 27195 Anno 2013
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: IOFRIDA GIULIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore
p.t., domiciliata in Roma Via dei Portoghesi 12,
presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la
rappresenta e difende ex lege
– ricorrente –

2894
contro

Podetti Giuliano & C. snc, in persona del legale
rappresentante p. t.,
intimata

avverso la sentenza n. 94/01/2008 della Commissione
Tributaria di II ° Grado di Trento, depositata il
18/11/2008;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 10/10/2013 dal Consigliere
Dott. Giulia Iofrida;
udito l’Avvocato dello Stato, Marco La Greca, per
parte ricorrente;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
generale Dott. Federico Sorrentino, che ha concluso
per l’accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo

Data pubblicazione: 04/12/2013

Con

sentenza

n.

94/01/2008

del

17/11/2008,

depositata in data 18/11/2008, la Commissione
Tributaria di II ° Grado di Trento, Sez. 1,
accoglieva, con compensazione delle spese di lite,
l’appello proposto, in data 23/07/2008, dalla
Podetti Giuliano & C. snc, avverso la decisione n.
15/02/2008 della Commissione Tributaria di I ° Grado
di Trento, che aveva respinto i ricorsi, riuniti,

Giuliano e Largaiolli Franca, contro gli avvisi di
accertamento con i quali, a seguito di una verifica
fiscale disposta nei confronti di altra ‘società, la
S.C. Gioielli di Cappellotto Sergio di Vicenza, con
rinvenimento di documentazione extracontabile
(dalla quale si evinceva la fornitura di gioielli
“in nero”

alla Podetti), erano state contestate

operazioni commerciali non contabilizzate dalla
società, nell’anno 2003, con conseguenti
rideterminazione del reddito della stessa società,
rispetto a quello dichiarato, e del reddito da
partecipazione dei soci, ai sensi dell’art.5 TUIR,
e maggiori imposte IVA ed IRAP, dovute dalla
società, ed IRPEF, dovute dai soci.
La Commissione Tributaria Regionale accoglieva il
gravame della società, ad esclusione dell’importo
imponibile di e 4.180,00, contestato nell’avviso di
accertamento, senza alcuna prova contraria
documentale offerta dai contribuenti, in quanto
riteneva insussistente, per gli altri importi
contestati, una prova certa circa la imputabilità
alla società Podetti Giuliano dei redditi
“guadernone del sig.

(riportati sul c.d.
Cappellotto”,

titolare della Ditta S.C. Gioielli),

perché non contabilizzati, avendo i giudici
accertato

che:

l)

“accanto alle

2

cifre”

in

proposti dalla società suddetta e dai soci Podetti

contestazione era

“riportata la scarna scritta

“Podetti-Malé” senza la specificazione del nome
proprio dell’appellante o della ragione sociale
della società”

ed

“a Malé (a pochi metri di

distanza) risultava operante un’altra società anche
essa esercente attività commerciale nello stesso
settore (oreficeria-gioielleria): la “De Rubens di
Podetti Tullio & C. snc”,

cosicché non vi erano

omonimia; 2) vi era perfetta corrispondenza fra tre
delle quattro cifre in contestazione, riportate nel
c.d.

“quadernone”,

e le fatture emesse dalla

distinta società Visconti – di cui il Cappellotto
era agente – a carico della Podetti Giuliano & C.
snc, cosicché poteva ritenersi che

“la merce in

questione fosse stata venduta dal signor
Cappellotto in qualità di agente della soc.
Visconti e non quale titolare della S.C. Gioielli”.
Avverno tale sehtenia ha ~mosso ricorso per

cassazione l’Agenzia delle Entrate, deducendo tre
motivi, per violazione e/o falsa applicazione di
norme di diritto, ex art.360 n. 4 c.p.c. (Motivo 1,
in relazione all’art.342 c.p.c. ed all’art.53
d.lgs. 546/1992, non avendo i giudici tributari
rilevato l’inammissibilità dell’appello della
contribuente Podetti snc per difetto di motivi
specifici, essendo state riprodotte soltanto le
argomentazioni già svolte in primo grado), e per
insufficiente e contraddittoria motivazione circa
un fatto controverso e decisivo, ex art.360 n. 5
c.p.c. (Motivo 2, non essendo sufficientemente
esposte le ragioni in forza delle quali era stata
ritenuta la perfetta corrispondenza tra le cessioni
registrate, del 2003, dalla Visconti spa alla
Podetti Giuliano & C. snc e gli importi annotati

elementi per escludere un eventuale errore per

sul quadernone del Cappellotto, essendovi diversità
per le date e gli importi; Motivo 3, essendovi
contraddittorietà della motivazione in ordine alla
riferibilità della documentazione extracontabile
anziché alla ditta accertata alla società De Rubens
di Podetti Tullio).
Non ha resistito la contribuente con controricorso.
Motivi della decisione

n. 10659/2009 RG, relativo al ricorso promosso
dall’Agenzia delle Entrate nei confronti dell’altra
socia, della Podetti Giuliano e C. snc, Largaiolli
Franca, avverso la sentenza n. 95/2008/01
depositata il 18/11/2008 (avente ad oggetto avviso
di accertamento relativo all’IRPEF dovuta per
l’anno 2003 dalla socia della Podetti Giuliano & C.
snc, in forza del maggior reddito da partecipazione
nella società), è stato definito con ordinanza n.
1801 del 2011 della Sez.Trib., con la quale è stata
dichiarata la nullità

“dell’intero giudizio”,

per

mancata partecipazione di tutti i litisconsorti
necessari, con cassazione della sentenza e rinvio
alla CTP di Trento, spese compensate.
Ora, dalla sentenze n. 94 della CT II ° Grado di
Trento, oggetto del giudizio tra Agenzia delle
Entrate e la società Podetti Giuliano & C. snc,
emerge che, in primo grado, i ricorsi dei soci e
della società erano stati trattati unitariamente,
previa loro riunione, e tutti decisi con sentenza
n. 15/02/2008 della C.T. I ° Grado di Trento.
Solo in secondo grado i ricorsi dei soci e della
società sono stati trattati separatamente sia pure
contestualmente e decisi con diverse sentenze,
adottate e pubblicate lo stesso giorno.
Preliminarmente, va quindi rilevato che le Sezioni

Preliminarmente, la Corte dà atto che il giudizio

Unite di questa Corte hanno affermato che

“in

materia tributaria , l’unitarietà dell’accertamento
che è alla base della rettifica delle dichiarazioni
del redditi delle società di persone e delle
associazioni di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n.
917, art. 5 e del soci delle stesse e la
conseguente automatica imputazione dei redditi a
ciascun socio , proporzionalmente alla quota di

dalla percezione degli stessi, comporta che il
ricorso tributario proposto, anche avverso un solo
avviso di rettifica, da uno del soci o dalla
società riguarda inscindibilmente sia la società
che tutti i soci – salvo il caso in cui questi
prospettino questioni personali -, sicchè tutti
questi soggetti devono essere parte dello stesso
procedimento e la controversia non può essere
decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi;
siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto
una singola posizione debitoria del o del
ricorrenti, bensì gli elementi comuni della
fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta
nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente
configurabilità di un caso di litisconsorzio
necessario originario. Conseguentemente, il ricorso
proposto anche da uno soltanto dei soggetti
interessati impone l’integrazione del
contraddittorio ai sensi del D.Lgs. n. 546 del
1992, art. 14 (salva la possibilità di riunione al
sensi del successivo art. 29) ed il giudizio
celebrato senza la partecipazione di tutti i
litisconsorzi necessari è affetto da nullità
assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del
procedimento, anche di ufficio”

(Cass. sez. unite

14815/2008; conf. 2907/2010; 1661/2011).

5

partecipazione agli utili ed indipendentemente

Siffatto principio è stato di recente ribadito
dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass.
20.6.2012 n. 10145) anche per ciò che concerne la
tassazione “per trasparenza” dei soci, in
conseguenza di un accertamento eseguito (come anche
nel caso qui di specie) in relazione alla società
ed all’IRAP dovuta.
Nel caso di specie, pertanto, in cui la società ha

il maggior reddito sociale, al giudizio dovevano
partecipare necessariamente la società e tutti i
soci, sicché va dichiarata la nullità della gravata
sentenza e del giudizio di appello (essendosi il
giudizio di primo grado svoltosi nel rispetto del
litisconsorzio; cfr.Cass.7283/1997:

“Qualora, in

una causa inscindibile, sia mancato, in grado di
appello, l’ordine di integrazione del
contraddittorio nel confronti di una o più delle
parti presenti in primo grado in qualità di
litisconsorti necessari, e tale violazione sia
stata denunciata ed accertata in sede di ricorso
per Cassazione, il giudice di legittimità non deve
dichiarare l’inammissibilità dell’appello ed il
conseguente passaggio in giudicato della pronuncia
di primo grado, bensì rimettere, al sensi del
combinato disposto degli artt. 331 e 383 cod. proc.
civ., rilevata la nullità del procedimento di
secondo grado (e della sentenza conclusiva dello
stesso), le parti dinanzi al giudice di appello per
un nuovo esame della controversia, previa
integrazione del contraddittorio nei confronti
delle parti pretermesse.”;

cfr. Cass.1535/2010),

con rinvio alla Commissione Tributaria di II ° Grado
di Trento, in diversa composizione, affinché
proceda a nuovo esame, previa integrazione del

impugnato l’avviso con il quale veniva rettificato

contraddittorio con i soci e la società.
Atteso il rilievo d’ufficio della questione, si
ritiene sussistano giusti motivi per dichiarare
compensate tra le parti le spese del giudizio di
merito d’appello e del presente giudizio di
legittimità.
P.Q.M.
La Corte, pronunciando sul ricorso, dichiara la

appello,

con rinvio ad altra Sezione della

Commissione Tributaria di II ° Grado di Trento,
affinché proceda a nuovo esame previa integrazione
del

contraddittorio;

dichiara

integralmente

compensate tra le parti del spese del giudizio di
appello e del presente giudizio di legittimità.
Deciso in Roma, nella camera di consiglio della

nullità della gravata sentenza e del giudizio di

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