Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27194 del 28/12/2016

Cassazione civile, sez. VI, 28/12/2016, (ud. 19/10/2016, dep.28/12/2016),  n. 27194

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARIENZO Rosa – Presidente –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARBI Fabrizia – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14064/2014 proposto da:

ASSOCIAZIONE ITALIANA ASSISTENZA SPASTICI – AIAS ONLUS DI POTENZA,

C.F. (OMISSIS), in persona del suo amministratore e legale

rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE G. MAZZINI

6, presso lo studio dell’avvocato ELIO VITALE, rappresentata e

difesa dall’avvocato EMILIANO CLAUDIO POTENZA, giusta procura

speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

F.V., I.G., FR.MA.TE.,

P.L., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEL GESU’ 57, presso lo

studio dell’avvocato FILOMENA MOSSUCCA, rappresentati e difesi

dall’avvocato VINCENZO SANTANGELO giusta procura speciale a margine

del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 141/2014 della CORTE D’APPELLO di POTENZA,

emessa il 30/01/2014 e depositata il 17/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

19/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FABRIZIA GARRI;

udito l’Avvocato Elio Vitale (delega Avvocato Emiliano Claudio

Potenza), per la ricorrente, che insiste per la discussione del

procedimento in pubblica udienza;

udito l’Avvocato Tommaso Longo (delega Avvocato Vincenzo Santangelo),

per i controricorrenti, che si riporta agli atti.

Fatto

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

La Corte di appello di Potenza ha confermato le sentenze del Tribunale della stessa città che in accoglimento dei ricorsi proposti da F.V., I.G., Fr.Ma.Te., P.L. – tutti dipendenti dell’Associazione Italiana Assistenti Spastici (AIAS Onlus di Potenza) aveva condannato la datrice di lavoro a corrispondere loro le somme da ciascuno chieste a titolo di arretrati dal 2002 al 2005 in relazione agli aumenti contrattuali previsti dal C.C.N.L. 2002/2003 – 2004/2005 erogati solo dal febbraio 2007 oltre che all’incremento economico previsto dal contratto collettivo 2006/2009 anche per il periodo successivo al 30 ottobre 2009.

La Corte territoriale ha confermato che nessuna condizione era stata apposta nei contratti collettivi con riguardo agli incrementi retributivi e che, per sospenderne l’erogazione, era stata prevista l’attivazione di una complessa procedura di valutazione congiunta che non era stata attivata dalla datrice di lavoro che ne era onerata.

Sottolineava che non vi era prova che l’accordo del 25 settembre 2009 non era stato ratificato dalle parti sociali nel termine di trenta giorni e dunque lo stesso era privo di effetti. Inoltre evidenziava che dal verbale del 5.2.2010 si evinceva che gli arretrati maturati e non corrisposti erano stati dati in quella sede come riconosciuti e dovuti e che la Delib. Giunta Regione Basilicata 12 ottobre 2010, n. 1706, non conteneva alcun riferimento ad adeguamenti tariffari con effetto retroattivo.

Per la cassazione della sentenza ricorre l’A.I.A.S. Onlus di Potenza ed articola due motivi cui resistono con controricorso F.V., I.G., Fr.Ma.Te., P.L..

Il primo motivo di ricorso con il quale è denunciata l’omessa insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza in relazione ad un fatto controverso e decisivo per il giudizio è manifestamente fondato e deve essere accolto con assorbimento dell’esame del secondo motivo di ricorso.

Sostiene parte ricorrente che la Corte territoriale avrebbe fondato la sua decisione solo sul testo del c.c.n.l. 2006-2009 ed avrebbe richiamato un verbale del 5.10.2010 mai prodotto dall’appellante in giudizio. Non avrebbe esaminato il contenuto della nota a verbale n. 1 del c.c.n.l. degli aderenti all’A.I.A.S. del 29.7.2005 (e non dell’accordo 2006-2009).

Osserva il Collegio che effettivamente il giudice di appello ha focalizzato la sua attenzione solo sulle disposizioni contenute nel contratto collettivo 2006/2009 trascurando di esaminare la specifica doglianza pure formulata dall’appellante con riguardo all’esistenza di una condizione sospensiva (nota a verbale n. 1 del contratto collettivo del 29.7.2005), ritualmente allegata al processo ed oggetto di discussione tra le parti.

All’accoglimento del primo motivo consegue la cassazione della sentenza ed il rinvio per l’esame delle censure formulate nell’appello alla Corte di appello di Salerno che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte, accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Salerno che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA