Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27194 del 27/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 27/11/2020, (ud. 25/09/2020, dep. 27/11/2020), n.27194

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 27940/2019 R.G. proposto da:

Z.F.;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso

la quale è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza n. 906/2019 della Corte di cassazione, Quinta

Sezione Civile, depositata in data 16/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25/09/2020 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. L’Agenzia delle entrate deposita un controricorso esponendo che Z.F. le aveva notificato ricorso per revocazione, affidato a tre motivi, avverso l’ordinanza della Sezione tributaria di questa Corte n. 906 del 2019 che, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di una cartella di pagamento emessa sulla scorta di un avviso di accertamento di maggiori redditi di partecipazione conseguiti nell’anno d’imposta 1996 dal predetto contribuente nella società “Il Tempio Rist. Pizz. Ze. di Z.F. & C: s.a.s.”, che il contribuente sosteneva non essergli mai stato notificato, rigettava il ricorso e condannava il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

2. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Il ricorso del contribuente Z.F. va dichiarato, d’ufficio, improcedibile ex art. 369 c.p.c., comma 1, in quanto, come certificato dalla Cancelleria di questa Corte il 03/12/2019, non è stato depositato fino alla data della certificazione, con conseguente superamento del termine di venti giorni previsto dalla citata disposizione.

2. La costituzione della Agenzia non sana la violazione della regola di procedibilità; invero, il principio – sancito dall’art. 156 c.p.c. – di non rilevabilità della nullità di un atto per mancato raggiungimento dello scopo si riferisce esclusivamente all’inosservanza di forme in senso stretto e non di termini perentori, per i quali vigono apposite e separate norme (Cass. n. 12894/2013, n. 24686/2014; n. 24453/2017). L’Agenzia, dal canto suo, non ha neppure rilevato il difetto di tempestivo deposito del ricorso, limitandosi a contraddire i motivi di impugnazione proposti dal ricorrente, esponendo difese nel merito della controversia che la Corte non può comunque esaminare, atteso che deve dichiararsi d’ufficio l’improcedibilità del ricorso (Cass., Sez. U., n. 4859 del 1981; Cass. n. 22092/2019, n. 26529/2017 e n. 252/2001).

3. La definizione in rito, ad iniziativa officiosa, nella concreta fattispecie, caratterizzata dalla mancata costituzione del ricorrente, giustifica la compensazione delle spese processuali.

4. Inoltre, non essendo stato depositato il ricorso, non sussistono neppure i presupposti per l’applicabilità alla parte ricorrente del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

dichiara improcedibile il ricorso e compensa le spese processuali.

Così deciso in Roma, il 25 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 27 novembre 2020

 

 

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