Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27194 del 04/12/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 27194 Anno 2013
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: IOFRIDA GIULIA

Data pubblicazione: 04/12/2013

Svolgimento del processo
Con

sentenza

n.

96/01/2008

del

17/11/2008,

depositata in data 18/11/2008, la Commissione

1

Tributaria di II ° Grado di Trento,

Sez.

l,

accoglieva, con compensazione delle spese di lite,
l’appello proposto, in data 23/07/2008, da Podetti
Giuliano avverso la decisione n. 15/02/2008 della
Commissione Tributaria di I ° Grado di Trento, che
aveva respinto i ricorsi, riuniti, proposti dalla
società Podetti Giuliano & C. snc e dai soci
Podetti Giuliano e Largaiolli Franca, contro gli

una verifica fiscale disposta nei confronti di
altra società, la S.C. Gioielli di Cappellotto
Sergio di Vicenza, con rinvenimento di
documentazione extracontabile (dalla quale si
evinceva la fornitura di gioielli

“in nero”

alla

società Podetti), erano state contestate operazioni
commerciali non contabilizzate dalla società,
nell’anno 2003, con conseguenti rideterminazione
del reddito della stessa società, rispetto a quello
dichiarato, e del reddito da partecipazione dei
soci, ai sensi dell’art.5 TUIR, e maggiori imposte
IVA ed IRAP, dovute dalla società, ed IRPEF, dovute
dai soci.
La Commissione Tributaria Regionale accoglieva i
distinti gravami della società e dei soci, ad
esclusione dell’importo imponibile di

4.180,00,

contestato nell’avviso di accertamento,

senza

alcuna prova contraria documentale offerta dai
contribuenti, in quanto riteneva insussistente, per
gli altri importi contestati, una prova certa circa
la imputabilità alla società Podetti Giuliano dei
redditi (riportati sul c.d.
Cappellotto”,

“quadernone del sig.

titolare della Ditta S.C. Gioielli),

perché non contabilizzati, avendo i giudici
accertato

che:

contestazione era

l)

“accanto alle

cifre”

in

“riportata la scarna scritta

2

avvisi di accertamento con i quali, a seguito di

”Podetti-Malé” senza la specificazione del nome
proprio dell’appellante o della ragione sociale
della società”

ed

“a Male (a pochi metri di

distanza) risultava operante un’altra società anche
essa esercente attività commerciale nello stesso
settore (oreficeria-gioielleria): la “De Rubens di
Podetti Tullio & C. snc”,

cosicché non vi erano

elementi per escludere un eventuale errore per

delle quattro cifre in contestazione, riportate nel
c.d.

“quadernone”,

e le fatture emesse dalla

distinta società Visconti – di cui il Cappellotto
era agente – a carico della Podetti Giuliano & C.
snc, cosicché poteva ritenersi che

“la merce in

questione fosse stata venduta dal signor
Cappellotto in qualità di agente della soc.
Visconti e non quale titolare della S.C. Gioielli”.
Avverso tale sentenza ha promosso ricorso per
cassazione l’Agenzia delle Entrate, deducendo tre
motivi, per violazione e/o falsa applicazione di
norme di diritto, ex art.360 n. 4 c.p.c. (Motivo l,
in relazione all’art.342 c.p.c. ed all’art.53
d.lgs. 546/1992, non avendo i giudici tributari
rilevato l’inammissibilità dell’appello del
contribuente Podetti per difetto di motivi
specifici, essendo state riprodotte soltanto le
argomentazioni già svolte in primo grado), e per
insufficiente e contraddittoria motivazione circa
un fatto controverso e decisivo, ex art.360 n. 5
c.p.c. (Motivo 2, non essendo sufficientemente
esposte le ragioni in forza delle quali era stata
ritenuta la perfetta corrispondenza tra le cessioni
registrate, del 2003, dalla Visconti spa alla
Podetti Giuliano & C, snc e gli importi annotati
sul quadernone del Cappellotto, essendovi diversità

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omonimia; 2) vi era perfetta corrispondenza fra tre

per le date e gli importi; Motivo 3, essendovi
contraddittorietà della motivazione in ordine alla
riferibilità della documentazione extracontabile
anziché alla ditta accertata alla società De Rubens
di Podetti Tullio).
Non ha resistito il contribuente con controricorso.
Motivi della decisione
Preliminarmente, la Corte dà atto che il giudizio

dall’Agenzia delle Entrate nei confronti dell’altra
socia Largaiolli Franca, avverso la sentenza n.
95/2008/01 depositata il 18/11/2008 (avente ad
oggetto avviso di accertamento relativo all’IRPEF
dovuta per l’anno 2003 dalla socia della Podetti
Giuliano & C. snc, in forza del maggior reddito da
partecipazione nella società), è stato definito con
ordinanza n. 1801 del 2011 della Sez.Trib., con la
quale è stata dichiarata la nullità
giudizio”,

“dell’intero

per mancata partecipazione di tutti i

litisconsorti necessari, con cassazione della
sentenza e rinvio alla CTP di Trento, spese
compensate.
Ora, dalla sentenze n. 96 della CT II ° Grado di
Trento, oggetto del giudizio tra Agenzia delle
Entrate ed il socio Podetti Giuliano, emerge che,
in primo grado, i ricorsi dei soci e della società
erano stati trattati unitariamente, previa loro
riunione, e tutti decisi con sentenza n. 15/02/2008
della C.T. I ° Grado di Trento.
Solo in secondo grado i ricorsi dei soci e della
società sono stati trattati separatamente sia pure
contestualmente e decisi con diverse sentenze
adottate e pubblicate lo stesso giorno.
Preliminarmente, va quindi rilevato che le Sezioni
Unite di questa Corte hanno affermato che

4

“in

n. 10659/2009 RG, relativo al ricorso promosso

materia tributaria , l’unitarietà dell’accertamento
che è alla base della rettifica delle dichiarazioni
dei redditi delle società di persone e delle
associazioni di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n.
917, art. 5 e dei soci delle stesse e la
conseguente automatica imputazione dei redditi a
ciascun socio , proporzionalmente alla quota di
partecipazione agli utili ed indipendentemente

ricorso tributario proposto, anche avverso un solo
avviso di rettifica, da uno del soci o dalla
società riguarda inscindibilmente sia la società
che tutti i soci – salvo il caso in cui questi
prospettino questioni personali -, sicchè tutti
questi soggetti devono essere parte dello stesso
procedimento e la controversia non può essere
decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi;
siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto
una singola posizione debitoria del o dei
ricorrenti,

bensì gli

elementi comuni della

fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta
nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente
configurabilità di

un

caso di litisconsorzio

necessario originario. Conseguentemente, il ricorso
proposto anche da

uno

soltanto dei soggetti

interessati impone l’integrazione del
contraddittorio ai sensi del D.Lgs. n. 546 del
1992, art. 14 (salva la possibilità di riunione ai
sensi del successivo art. 29) ed il giudizio
celebrato senza la partecipazione di tutti i
litisconsorzi necessari è affetto da nullità
assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del
procedimento, anche di ufficio”

(Cass. sez. unite

14815/2008; conf. 2907/2010; 1661/2011).
Siffatto principio è stato di recente ribadito

5

dalla percezione degli stessi, comporta che il

dalle Sezioni Unite di questa Corte

(Cass.

20.6.2012 n. 10145) anche per ciò che concerne la
tassazione “per trasparenza” dei soci, in
conseguenza di un accertamento eseguito (come anche
nel caso qui di specie) in relazione alla società
ed all’IRAP dovuta.
Nel caso di specie, pertanto, in cui uno dei soci
ha impugnato l’avviso con il quale veniva

pro quota, del medesimo nella Podetti Giuliano & C.
snc, al giudizio dovevano partecipare
necessariamente la società e tutti i soci, sicché
va dichiarata la nullità della gravata sentenza e
del giudizio di appello (essendosi il giudizio di
primo grado svoltosi nel rispetto del
litisconsorzio; cfr.Cass.7283/1997:

“Qualora, in

una causa inscindibile, sia mancato, in grado di
appello, l’ordine di integrazione del
contraddittorio nei confronti di una o più delle
parti presenti in primo grado in qualità di
litisconsorti necessari, e tale violazione sia
stata denunciata ed accertata in sede di ricorso
per Cassazione, il giudice di legittimità non deve
dichiarare l’inammissibilità dell’appello ed il
conseguente passaggio in giudicato della pronuncia
di primo grado, bensì rimettere, ai sensi del
combinato disposto degli artt. 331 e 383 cod. proc.
civ., rilevata la nullità del procedimento di
secondo grado (e della sentenza conclusiva dello
stesso), le parti dinanzi al giudice di appello per
un nuovo esame della controversia, previa
integrazione del contraddittorio nei confronti
delle parti pretermesse.”;

cfr. Cass.1535/2010),

con rinvio alla Commissione Tributaria di II ° Grado
di Trento, in diversa composizione, affinché

6

rettificato il maggior reddito, da partecipazione,

proceda a nuovo esame, previa integrazione del
contraddittorio con i soci e la società.
Atteso il rilievo d’ufficio della questione, si
ritiene sussistano giusti motivi per dichiarare
compensate tra le parti le spese del giudizio di
merito d’appello e del presente giudizio di
legittimità.
P.Q.M.

nullità della gravata sentenza e del giudizio di
appello,

con rinvio ad altra Sezione della

Commissione Tributaria di II ° Grado di Trento,
affinché proceda a nuovo esame previa integrazione
del

contraddittorio;

dichiara

integralmente

compensate tra le parti del spese del giudizio di
appello e del presente giudizio di legittimità.
Deciso in Roma, nella camera di consiglio della
Quinta sezione civile, il 10/10/2013.

La Corte, pronunciando sul ricorso, dichiara la

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