Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27193 del 28/12/2016


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Cassazione civile, sez. III, 28/12/2016, (ud. 05/12/2016, dep.28/12/2016),  n. 27193

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al numero 17774 del ruolo generale dell’anno

2014, proposto da:

THE BRITANNIA STEAM SHIP INSURANCE ASSOCIATION LIMITED (P.I.

(OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore

rappresentata e difesa, giusta procura speciale notarile in atti,

dagli avvocati Francesco Siccardi (C.F.: SCC FNC 40R20 D969N) e

Raffaele Sperati (C.F.: SPR RFL 63L25 H501D);

– ricorrente –

nei confronti di:

– D.C. & C. S.r.l., (P.I.: (OMISSIS)), in persona

del legale rappresentante pro tempore C.D.;

– S.E.P.O. S.r.l. (P.I.: (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore M.M.G.;

– F.N. (C.F.: (OMISSIS)) tutti rappresentati e difesi,

giusta procura in calce al controricorso con ricorso incidentale,

dall’avvocato Casimiro Sorrentino (C.F.: SRR CMR 43H01 L259P);

– controricorrenti – ricorrenti in via incidentale –

e

ISLAND SHIPPING LIMITED, (C.F.: non dichiarato), in persona del

legale rappresentante pro tempore M.T. rappresentato e

difeso, giusta procura speciale notarile in atti, dall’avvocato

M.A. (C.F.: (OMISSIS));

– controricorrente –

e

P.E.I. PRODUCE COMPANY LIMITED, (C.F.: non dichiarato), in persona

del legale rappresentante pro tempore;

– EASTWIND TRANSPORT LTD (C.F.: non dichiarato), in persona del

legale rappresentante pro tempore;

– M.R. (C.F.: (OMISSIS));

– PIZZOLI S.p.A. (P.I.: (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore;

EASTWIND MARITIME S.A. (C.F.: non dichiarato), in persona del legale

rappresentante pro tempore;

CLERICI AGENTI S.r.l. (C.F.: non dichiarato), in persona del legale

rappresentante pro tempore;

– intimati –

per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Genova n.

558/2014, depositata in data 26 aprile 2014;

udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 5

dicembre 2016 dal consigliere Augusto Tatangelo;

uditi:

l’avvocato Raffaele Sperati, per la società ricorrente;

l’avvocato Casimiro Sorrentino, per i contro ricorrenti e ricorrenti

incidentali Domenico Citterio & C. S.r.l., SEPO S.p.A. e

F.;

il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale

dott. PRATIS Pierfelice, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale e del ricorso incidentale.

Fatto

FATTI E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Pizzoli S.p.A., Domenico Citterio & C. S.a.s., SE.P.O. di M.F. & C. S.r.l. e G.V.M. S.p.A. (società cancellata dal registro delle imprese nel corso del giudizio, i cui crediti sono stati ceduti in corso di causa a F.N.) agirono in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni subiti (per deterioramento e ammanchi) da un carico di patate nel corso del suo trasporto dal Canada al porto di Genova, sulla motonave (OMISSIS).

Convennero in giudizio Eastwind Transport Ltd. (vettore), Eastwind Maritime S.A. (armatrice e proprietaria della motonave), The Britannia Steam Ship Insurance Association Ltd. (garante del vettore e del proprietario della motonave), Clerici Agenti S.r.l. (raccomandataria del vettore e del proprietario della motonave), nonchè Island Shipping Ltd. e P.E.I. Produce Company Ltd. (venditrici).

La domanda (dopo una prima sentenza annullata in appello, con rimessione degli atti al tribunale) fu accolta dal Tribunale di Genova esclusivamente nei confronti della società venditrice Island Shipping (per la parte del carico di sua pertinenza) e del vettore Eastwind Transport (per la parte di carico di pertinenza della P.E.I. Produce Company Ltd.), nonchè del garante del vettore, Britannia Steam Ship.

La Corte di Appello di Genova, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha dichiarato la esclusiva responsabilità del vettore Eastwind Transport per i danni subiti dall’intero carico, condannandolo al risarcimento dei danni in solido con la garante, Britannia Steam Ship.

Quest’ultima ricorre sulla base di cinque motivi.

Resistono con controricorso Domenico Citterio & C. S.r.l., S.E.P.O, S.p.A. e F.N., che propongono a loro volta ricorso incidentale sulla base di due motivi.

Resiste altresì, con distinto controricorso, Island Shipping Ltd.

Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli altri intimati. La società ricorrente e i controricorrenti D.C. & C. S.r.l., S.E.P.O, S.p.A. e F. hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Il collegio ha disposto la redazione della motivazione in forma semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso principale si denunzia “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti; violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.”.

Con il secondo motivo del ricorso principale si denunzia “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”.

I primi due motivi del ricorso riguardano entrambi l’accertamento della responsabilità per il deterioramento del carico, e possono essere esaminati congiuntamente.

Essi sono in parte inammissibili ed in parte infondati.

La ricorrente lamenta in sostanza che la corte di appello non abbia condiviso le conclusioni del consulente tecnico di ufficio, secondo il quale la germogliazione del carico di patate avvenne in conseguenza della eccessiva temperatura di stivaggio indicata nelle istruzioni impartite dalla venditrice e noleggiatrice Island Shipping, ed abbia invece condiviso la tesi emergente dalle certificazioni del commissario di avaria, secondo il quale essa si determinò per la mancata osservanza da parte del vettore delle corrette istruzioni della venditrice in ordine alla ventilazione del carico stesso.

La corte di appello perviene peraltro a conclusioni difformi da quelle del consulente tecnico di ufficio sulla base dell’esame dei fatti storici rilevanti e di una motivazione non apparente nè insanabilmente contraddittoria sul piano logico che, come tale, non è censurabile nella presente sede, ai sensi del testo vigente dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, (applicabile nella fattispecie, in considerazione della data di pubblicazione della sentenza impugnata).

In proposito è appena il caso di osservare che non colgono nel segno le argomentazioni della ricorrente in ordine al limitato oggetto della deposizione testimoniale del commissario di avaria ammessa dal tribunale.

E’ infatti principio ripetutamente affermato da questa Corte quello per cui nei giudizi di responsabilità per danni nei confronti del vettore marittimo, le perizie sulle condizioni del carico all’arrivo, benchè redatte ai fini del rapporto assicurativo da tecnici di fiducia dell’assicuratore (i cd. commissari d’avaria), possono ben essere valorizzate dal giudice di merito come fonti del proprio convincimento, purchè il vettore o il suo raccomandatario siano intervenuti alla constatazione del danno od almeno siano stati messi in grado, mediante tempestivo preavviso, di intervenirvi, come avvenuto nella fattispecie per quanto emerge dagli atti (in tal senso, si vedano, ad es., ex plurimis: Cass., Sez. 1, Sentenza n. 1100 del 16/05/1962, Rv. 251830; Sez. 1, Sentenza n. 3314 del 07/12/1962, Rv. 254865; Sez. 1, Sentenza n. 2587 del 17/07/1968, Rv. 335060; Sez. 1, Sentenza n. 4450 del 08/07/1986, Rv. 447202; Sez. 1, Sentenza n. 4732 del 24/07/1986, Rv. 447435).

Anche a prescindere dalla regolarità della loro conferma, oggetto della deposizione di cui si contesta la regolare ammissione, le certificazioni in questione risultano quindi legittimamente utilizzate dalla corte di appello ai fini del proprio convincimento.

Analoghe considerazioni valgono con riguardo alle contestazioni relative alla valutazione di circostanze di fatto riferite al commissario di avaria dal “comando di bordo” in ordine alla non corretta esecuzione delle istruzioni della noleggiatrice sulla ventilazione del carico, e riportate nella certificazione da questi redatta.

Sul punto, la decisione di merito è in realtà fondata sul rilievo del mancato assolvimento da parte del vettore all’onere, certamente a suo carico, della dimostrazione di avere eseguito le suddette istruzioni. Dunque la censura, per questo aspetto, non coglie la effettiva ratio della decisione impugnata.

Per il resto, sia il primo che il secondo motivo del ricorso si risolvono in definitiva in una contestazione degli accertamenti di fatto operati dai giudici di merito e nella richiesta di una nuova e diversa valutazione dei fatti e del materiale probatorio, il che certamente non è consentito in sede di legittimità.

2. Con il terzo motivo del ricorso principale si denunzia “erronea e falsa applicazione dell’art. 4.2 della Convenzione di Bruxelles del 1924 in materia di polizza di carico”.

Il terzo motivo risulta inammissibile per difetto di interesse, in conseguenza del rigetto dei primi due.

La ricorrente deduce in sostanza che l’esimente della colpa del caricatore o dei suoi agenti, di cui all’art. 4.2 della Convenzione di Bruxelles del 1924 in materia di polizza di carico (esimente che ricollega alle erronee istruzioni di stivaggio impartite da Island Shipping quale noleggiatrice della nave per l’intero carico), varrebbe ad escludere la propria responsabilità, quale vettore, anche in relazione alla merce di proprietà degli altri caricatori (in particolare, con riguardo alle patate caricate da P.E.I.).

E’ però assorbente in proposito la considerazione che, come appena osservato in relazione ai primi due motivi di ricorso, l’esimente in questione in realtà non opera affatto, in quanto la responsabilità per il deterioramento dell’intero carico risulta attribuita al solo vettore, per non aver dimostrato di avere correttamente eseguito le corrette istruzioni di stivaggio del carico impartite da Island Shipping.

3. Con il quarto motivo del ricorso principale si denunzia “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 516 cod. nav., art. 12.2 delle Disposizioni sulla legge in generale, art. 4.5 (b) della Convenzione di Bruxelles del 1924 in materia di polizza di carico e artt. 1223 e 2697 c.c.”.

Il motivo è infondato.

La corte di appello ha ritenuto che alle imprese danneggiate dalla perdita del carico spettasse anche il danno da lucro cessante, ed ha operato una liquidazione equitativa di tale danno, richiamando l’art. 516 c.n. a fondamento di tale valutazione equitativa, come parametro utile ad individuare la misura del profitto sperato.

Il percorso argomentativo dei giudici di merito risulta conforme alla giurisprudenza di questa Corte (riferita alla disposizione di cui all’art. 1696 c.c., del tutto analoga a quella della di cui all’art. 4.5, b della Convenzione di Bruxelles), in base alla quale la disposizione per cui il danno derivante da perdita o avaria delle cose trasportate si calcola secondo il prezzo corrente di queste nel luogo e nel tempo della riconsegna, collega la liquidazione del danno emergente ad un criterio sicuro ed univoco – con la conseguente esclusione (per tale tipo di danno) di ogni altro diverso criterio, pure astrattamente ammissibile – ma non esclude la risarcibilità, secondo i principi generali di cui all’art. 1223 c.c., dell’eventuale ulteriore danno costituito dal lucro cessante, e cioè dal mancato guadagno che l’avente diritto contava di ritrarre dalle cose trasportate, sempre che esso costituisca conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento degli obblighi gravanti sul vettore (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 1589 del 19/09/1970, Rv. 347484; Sez. 3, Sentenza n. 4082 del 26/09/1977, Rv. 387764; Sez. 3, Sentenza n. 5793 del 28/10/1980, Rv. 409619; sostanzialmente nel medesimo senso, più di recente, cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 7201 del 10/04/2015, Rv. 635201).

Altrettanto corretta risulta la liquidazione del suddetto danno ai sensi dell’art. 1226 c.c., sulla base di un parametro equitativo ricavato dalla disposizione di cui all’art. 516 c.n..

Non sussiste dunque alcuna violazione delle norme di diritto richiamate dalla ricorrente.

4. Con il quinto motivo del ricorso principale si denunzia “nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c.”.

Anche questo motivo è inammissibile per difetto di interesse, in conseguenza del rigetto dei primi due motivi.

La società ricorrente lamenta che non sarebbe stata esaminata la sua domanda di manleva nei confronti delle caricatrici, responsabili a suo dire per le omesse e/o erronee istruzioni di stivaggio del carico.

Ma, come è evidente, la circostanza che la responsabilità del vettore sia stata riconosciuta proprio per non avere dimostrato di avere eseguito le corrette istruzioni di stivaggio impartite dalla società noleggiatrice assorbe ogni ulteriore questione sul punto.

5. Con il primo motivo del ricorso incidentale si denunzia “violazione e falsa applicazione degli artt. 1510 (“in mancanza di patto o uso contrario… “) e 1350 c.c. con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3”.

Con il secondo motivo del ricorso incidentale si denunzia “violazione e mancata applicazione della norma contenuta nell’art. 112 c.p.c., con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 4”.

I due motivi del ricorso incidentale sono connessi, avendo entrambi ad oggetto il riconoscimento della responsabilità delle imprese venditrici, e vanno pertanto esaminati congiuntamente.

Essi sono inammissibili.

La domanda di condanna delle imprese venditrici al risarcimento del danno sulla base del contratto di vendita non è stata esaminata dalla corte di appello (che ha dichiarato assorbito l’unico motivo di appello sul punto, indicato come motivo di appello incidentale h)). Dunque il primo dei motivi del ricorso incidentale, che fa riferimento ad un vizio della decisione per violazione di norme di diritto sostanziale, è certamente inammissibile, in quanto del tutto estraneo all’effettivo contenuto di essa.

Il secondo motivo è invece inammissibile per violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6.

Emerge infatti dalla sentenza impugnata che in primo grado il tribunale aveva affermato esclusivamente la responsabilità aquiliana di Island Shipping (non quella contrattuale), per le errate istruzioni di stivaggio (cfr. la sentenza di appello, a pag. 9 ultimi 7 righi, in particolare laddove si riporta che la “riconducibilità della domanda alla responsabilità aquiliana escludeva la possibilità di decadenze”). Quindi già in primo grado la domanda della imprese acquirenti nei confronti delle venditrici era stata qualificata esclusivamente quale azione extracontrattuale, e non fondata sul contratto di vendita (come del resto conferma anche la circostanza che il tribunale aveva rigettato la domanda proposta nei confronti di P.E.I., che non era stata ritenuta responsabile di avere impartito al vettore errate istruzioni di stivaggio del carico).

Nessuno tra i motivi di appello incidentale avanzati dalle imprese attrici e riportati nella sentenza impugnata appare rivolto a censurare la mancata condanna delle società venditrici in base al contratto di vendita.

Risulta solo che fosse stata chiesta la condanna anche del vettore, per il carico di Island Shipping, ma non la condanna di quest’ultima in base al contratto di vendita, e neanche la condanna di P.E.I.. L’unico motivo di appello incidentale (quello indicato con la lettera h) con il quale veniva chiesta la condanna delle società venditrici, risulta proposto esclusivamente in via subordinata, per il caso di accoglimento dell’appello del vettore. E tale motivo è stato ritenuto pertanto assorbito in virtù della conferma della responsabilità del vettore.

In questa situazione i ricorrenti, a sostegno della censura di omessa pronunzia, avrebbero quindi dovuto indicare e trascrivere lo specifico contenuto degli atti processuali in cui – in primo grado e poi in appello – sarebbe stata proposta la domanda contrattuale (che i giudici di merito avrebbero dunque erroneamente ritenuto invece non avanzata).

Avendo omesso tali specifiche indicazioni, non è possibile per la Corte procedere all’esame del merito del motivo di ricorso.

6. Il ricorso principale è rigettato.

Il ricorso incidentale è dichiarato inammissibile.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo, nei rapporti tra la società ricorrente e le parti controricorrenti.

Nulla è a dirsi in ordine alle spese con riguardo al ricorso proposto in via incidentale da D.C. & C. S.r.l., S.E.P.O, S.p.A. e F. nei confronti delle società venditrici, non avendo queste ultime svolto attività difensiva in riferimento allo stesso.

Dal momento che il ricorso risulta notificato successivamente al termine previsto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 18 deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla cit. L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte:

rigetta il ricorso principale;

dichiara inammissibile il ricorso incidentale;

condanna la società ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore delle due parti controricorrenti (Island Shipping Ltd; Domenico Citterio & C. S.r.l., S.E.P.O, S.p.A. e F.) liquidandole per ciascuna di esse in complessivi Euro 10.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti principale e incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2016

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