Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27193 del 27/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 27/11/2020, (ud. 25/09/2020, dep. 27/11/2020), n.27193

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 15884/2019 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei

Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

S.G.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 501/29/2019 della Commissione tributaria

regionale della PUGLIA, depositata il 26/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25/09/2020 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. In controversia avente ad oggetto l’impugnazione di una cartella di pagamento emessa nei confronti di S.G. ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis con cui l’Agenzia delle entrate aveva disconosciuto la detraibilità del credito d’imposta utilizzato dalla contribuente in compensazione con riferimento all’anno 2001, ma maturato nell’anno di imposta 2000, in relazione al quale risultava omessa la presentazione della relativa dichiarazione (in quanto scartata dal sistema telematico ENTRATEL), con la sentenza in epigrafe indicata la CTR pugliese rigettava l’appello dell’Agenzia delle entrate avverso la sfavorevole sentenza di primo grado, sostenendo, da un lato, che “il contribuente può portare in detrazione un credito derivante da una precedente dichiarazione considerata omessa, purchè dimostri l’effettività del credito stesso”, e, dall’altro, che il “Bene ha fatto la CTP di Taranto ad analizzare tutta la documentazione prodotta dall’appellato contribuente, quali le dichiarazioni dei redditi presentate per gli anni di imposta 2000 e 2001 nonchè i numerosi modelli F24 con relativi pagamenti eseguiti”, ritenendo “coerente e corretto il ragionamento seguito dai giudici di prime cure”.

2. Per la cassazione della sentenza d’appello ricorre l’Agenzia delle entrate con due motivi, cui non replica l’intimata.

3. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Il primo motivo di ricorso, con cui è dedotta la nullità della sentenza impugnata per motivazione apparente, in violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c. e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36 è fondato e va accolto.

2. Questa Corte ha più volte affermato che il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre allorquando il giudice, in violazione di un preciso obbligo di legge, costituzionalmente imposto (art. 111 Cost., comma 6), e cioè dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, (in materia di processo civile ordinario) e del D.Lgs. n. 546 del 1992, omologo art. 36, comma 2, n. 4, (in materia di processo tributario), omette di esporre concisamente i motivi in fatto e diritto della decisione, di specificare o illustrare le ragioni e l’iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, e cioè di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, in tal modo consentendo anche di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxta alligata et probata; l’obbligo del giudice “di specificare le ragioni del suo convincimento”, quale “elemento essenziale di ogni decisione di carattere giurisdizionale” è affermazione che ha origine lontane nella giurisprudenza di questa Corte e precisamente alla sentenza delle sezioni unite n. 1093 del 1947, in cui la Corte precisò che “l’omissione di qualsiasi motivazione in fatto e in diritto costituisce una violazione di legge di particolare gravità” e che “le decisioni di carattere giurisdizionale senza motivazione alcuna sono da considerarsi come non esistenti” (in termini, Cass. n. 2876 del 2017; v. anche Cass., Sez. U., n. 16599 e n. 22232 del 2016 e n. 7667 del 2017 nonchè la giurisprudenza ivi richiamata).

2.1. Alla stregua di tali principi consegue che la sanzione di nullità colpisce non solo le sentenze che siano del tutto prive di motivazione dal punto di vista grafico (che sembra potersi ritenere mera ipotesi di scuola) o quelle che presentano un “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e che presentano una “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile” (cfr. Cass. S.U. n. 8053 del 2014; conf. Cass. n. 21257 del 2014), ma anche quelle che contengono una motivazione meramente apparente, del tutto equiparabile alla prima più grave forma di vizio, perchè dietro la parvenza di una giustificazione della decisione assunta, la motivazione addotta dal giudice è tale da non consentire “di comprendere le ragioni e, quindi, le basi della sua genesi e l’iter logico seguito per pervenire da essi al risultato enunciato” (cfr. Cass. n. 4448 del 2014), venendo quindi meno alla finalità sua propria, che è quella di esternare un “ragionamento che, partendo da determinate premesse pervenga con un certo procedimento enunciativo”, logico e consequenziale, “a spiegare il risultato cui si perviene sulla res decidendi” (Cass. cit.; v. anche Cass., Sez. un., n. 22232 del 2016 e la giurisprudenza ivi richiamata).

2.2. Deve quindi ribadirsi il principio più volte affermato da questa Corte secondo cui la motivazione è solo apparente – e la sentenza è nulla perchè affetta da error in procedendo – quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass., Sez. U, Sentenza n. 22232 del 2016, Rv. 641526-01; conf. Cass., Sez. 6-5, Ordinanza n. 14927 del 2017).

3. In tale grave forma di vizio incorre anche la sentenza che, come nel caso di specie, opera un espresso quanto immotivato rinvio per relationem alla sentenza di primo grado. Al riguardo questa Corte (cfr. Cass. n. 22022 del 2017) “ha ripetutamente statuito che la motivazione per relationem è valida a condizione che i contenuti mutuati siano fatti oggetto di autonoma valutazione critica e le ragioni della decisione risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo (Cass., S.U. 14814/08 e 642/15), specificando che il giudice d’appello è tenuto ad esplicitare le ragioni della conferma della pronuncia di primo grado con riguardo ai motivi di impugnazione proposti (Cass. sez. V, nn. 4780/16, 6326/16; Cass. S.U. n. 8053/14; conf. ex multis, Cass. sez. V, nn. 16612/15, 15664/14, 12664/12, 7477/11, 979/09, 13937/02), sicchè deve considerarsi nulla – in quanto meramente apparente una motivazione la cui laconicità non consenta di appurare, come nel caso di specie, che alla condivisione della decisione di prime cure il giudice d’appello sia pervenuto attraverso l’esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame, previa specifica ed adeguata considerazione delle allegazioni difensive, degli elementi di prova forniti dalle parti e dei motivi di appello proposti (ex multis Cass. sez. V, nn. 3320/16, 25623/15, 1573/07, 2268/06, 25138/05, 13990/03, 3547/02)”.

4. Nella fattispecie, infatti, il rinvio che la CTR opera alla sentenza di prime cure ed alle argomentazioni in essa sviluppate è fatto in evidente ed insanabile difformità al principio giurisprudenziale appena sopra enunciato, essendosi i giudici di appello limitati a condividere l’operato dei giudici di primo grado secondo cui “bene (avevano) fatto (…) ad analizzare tutta la documentazione prodotta dall’appellato contribuente, quali le dichiarazioni dei redditi presentate per gli anni di imposta 2000 e 2001 nonchè i numerosi modelli F24 con relativi pagamenti eseguiti”, senza specificare se esso giudice d’appello aveva proceduto ad effettuare analoga verifica e, soprattutto, senza fornire alcuna spiegazione della rilevanza di tale documentazione ai fini della prova del credito, alla stregua dell’affermazione, poco prima fatta in sentenza, che gravava sul contribuente l’onere di provare “l’effettività del credito stesso”.

4.1. A tal riguardo deve ricordarsi il consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo cui incombe sul contribuente, il quale invochi il riconoscimento di un credito d’imposta, l’onere di provare i fatti costitutivi dell’esistenza del credito fiscale, mediante esibizione di documentazione idonea a provare il meccanismo fisiologico di applicazione del tributo (cfr. Cass., Sez. 5, Sentenza n. 18427 del 26/10/2012, Rv. 624308, secondo cui “Incombe sul contribuente, il quale invochi il riconoscimento di un credito d’imposta, l’onere di provare i fatti costitutivi dell’esistenza del credito, e, a tal fine, non è sufficiente l’esposizione della pretesa nella dichiarazione, poichè il credito fiscale non nasce da questa, ma dal meccanismo fisiologico di applicazione del tributo. (In applicazione di questo principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che non aveva riconosciuto crediti vantati a titolo di IVA ed IRPEG in una precedente dichiarazione, e riportati a nuovo nella successiva a fini di compensazione, rilevando che il contribuente avrebbe dovuto fornire la prova dell’esistenza degli stessi mediante esibizione del registro IVA delle vendite e del bilancio di esercizio, non essendo sufficiente la produzione della copia della dichiarazione)” (conf. Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 27580 del 30/10/2018, Rv. 651072; Cass., Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 3329 dell’1 1/02/2020).

5. Resta assorbito il secondo motivo di ricorso, con cui la ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 19, 28, 30 e 55, D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2 e art. 2697 c.c. sostenendo che nel caso di specie aveva errato la CTR nel ritenere provata, da parte della contribuente, l’effettività del credito d’imposta chiesto in detrazione.

6. Da quanto detto consegue la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla competente CTR perchè provveda a riesaminare la vicenda, fornendo adeguata e congrua motivazione. Il giudice del rinvio provvederà anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale della Puglia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 25 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 27 novembre 2020

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