Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27193 del 23/10/2019

Cassazione civile sez. I, 23/10/2019, (ud. 09/04/2019, dep. 23/10/2019), n.27193

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso n. 27075/2014 proposto da:

V.A., M.A., M.M.R.,

elettivamente domiciliati in Roma Via Carlo Poma 2 presso lo studio

dell’Avv.to Roberto Amedeo che li rappresenta e difende giusta

procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

ANAS SPA, elettivamente domiciliato in Roma Via dei Portoghesi 12

presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e

difende ex lege;

– controricorrente –

CURATELA DEL FALLIMENTO (OMISSIS) SPA in persona del Curatore

P.C. E P.G. nella qualità di eredi di P.T. e

T.V.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1209/2014 emessa dalla Corte di Appello di

Catanzaro in data 8/08/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

9/4/2019 dal Consigliere Dott. MARINA MELONI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione ritualmente notificato in data 27/1/1987 l’attore M.G. convenne in giudizio il Ministero dei Lavori Pubblici e l’Anas in persona del legale rappresentante davanti al Tribunale di Catanzaro per ivi sentirli condannare al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno subito oltre interessi e rivalutazione nonchè vittoria di spese di giudizio, per l’occupazione d’urgenza di un’area sita nel Comune di Lametia Terme avvenuta senza poi perfezionare i relativi procedimenti di esproprio e senza che fosse corrisposta la dovuta indennità di occupazione oltre al risarcimento del danno subito anche per il mancato ripristino dei canali di scolo.

Si costituì l’ANAS contestando la domanda e chiedendo di essere autorizzata a chiamare in causa l’impresa P.T.. Quest’ultima si costituì in giudizio contestando ogni pretesa nei suoi confronti. Nel corso del giudizio venne espletata consulenza tecnica d’ufficio, all’esito della quale l’Anas, gli eredi di P.T. e la (OMISSIS) spa in solido vennero condannati al pagamento di una somma a favore della parte attrice.

Avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro propose appello l’Anas davanti alla Corte di Appello di Catanzaro la quale riformò in parte la sentenza di primo grado.

Avverso la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro i ricorrenti eredi di M.G. hanno proposto ricorso per cassazione affidato a diciotto motivi. Anas spa resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti eredi di M.G. denunciano nullità della sentenza per extrapetizione in violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in quanto la Corte di Appello di Catanzaro dopo aver riconosciuto l’incompetenza funzionale del Tribunale di Catanzaro a pronunciare sulla indennità di occupazione nonchè il difetto di legittimazione passiva dell’Anas spa, si è poi pronunciata nel merito della indennità di occupazione spettante, in violazione dell’art. 112 c.p.c., mentre, al contrario, non avrebbe potuto esaminare il merito senza incorrere nel vizio di ultrapetizione perchè i motivi di natura processuale formulati dall’appellante Anas non erano posti in via gradata rispetto alla domanda di merito.

Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in quanto la Corte di Appello non si è pronunciata sulla esatta individuazione dell’oggetto dell’appello.

I due motivi di ricorso sono infondati. Infatti la Corte d’Appello ha diffusamente ed ampiamente spiegato alle pagine 8 e seguenti della sentenza che, stante la propria competenza in unico grado a liquidare l’indennità di occupazione temporanea ex L. n. 865 del 1971, ha ritenuto di provvedere sulla determinazione dell’indennità accogliendo così implicitamente la domanda di incompetenza funzionale del Tribunale a decidere sulla predetta indennità di occupazione. La Corte di Appello ha spiegato che per ragioni di economia processuale la domanda di liquidazione dell’indennità di occupazione può essere proposta alla Corte come giudice di unico grado, pur nel contesto del giudizio che la vede giudice di secondo grado investito dell’impugnazione della sentenza del Tribunale su altre questioni. La suddetta motivazione appare immune da vizi e condivisibile posto che in ogni caso il giudice del merito, nell’indagine diretta all’individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, non è tenuto a uniformarsi al tenore meramente letterale degli atti, ma deve aver riguardo al contenuto della pretesa fatta valere in giudizio e può considerare, come implicita, anche un’istanza non espressa ma connessa al “petitum” e alla “causa petendi”. Il giudice infatti ha il potere-dovere di qualificare giuridicamente i fatti posti a base della domanda o delle eccezioni e di individuare le norme di diritto conseguentemente applicabili, anche in difformità rispetto alle indicazioni delle parti, incorrendo nella violazione del divieto di ultrapetizione soltanto ove sostituisca la domanda proposta con una diversa, modificandone i fatti costitutivi o fondandosi su una realtà fattuale non dedotta e allegata in giudizio dalle parti. (Sez. 2 -, Ordinanza n. 5153 de 21/02/2019).

Con il terzo motivo di ricorso i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in quanto la Corte di Appello non si è pronunciata sulla domanda di inammissibilità dell’appello per difetto di specificità dei motivi.

Con il quarto motivo di ricorso i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione dell’art. 342 e 163 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, in quanto la Corte di Appello non ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello per difetto di specificità dei motivi.

I motivi sono infondati. Infatti anzitutto dalla sentenza impugnata non risulta proposta alcuna domanda rectius eccezione di inammissibilità dell’appello per difetto di specificità dei motivi. Inoltre la violazione dell’art. 112 c.p.c., può essere denunciata solo in riferimento a statuizione per domande di merito e non su temi processuali. In ogni caso nell’ottica di consentire l’accesso alla giustizia ogni qual volta nell’atto sia comunque espressa la volontà di contestare la decisione di primo grado, la mancanza o l’assoluta incertezza dei motivi specifici dell’impugnazione che determinano l’inammissibilità del ricorso in appello, non sono ravvisabili qualora il gravame, benchè formulato in modo sintetico, contenga una motivazione interpretabile in modo inequivoco, potendo gli elementi di specificità dei motivi essere ricavati, anche per implicito, dall’intero atto di impugnazione considerato nel suo complesso, comprese le premesse in fatto, la parte espositiva e le conclusioni. E, nella specie, le domande proposte nell’atto di Appello da parte di Anas, trascritte nella sentenza impugnata, non risultano affette da difetto di specificità.

Con il quinto, sesto e settimo motivo di ricorso i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 324,112 c.p.c. e artt. 2043,1224,2909 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto la Corte di Appello si è pronunciata su fatti non oggetto di gravame e cioè sulla rivalutazione monetaria e sulla qualificazione dell’occupazione come illegittima.

I motivi sono infondati. E’ infatti bensì vero che nella sentenza impugnata si legge che non sono stati impugnati e non possono essere toccati “la determinazione del periodo di occupazione legittima, nè la data di scadenza della stessa, nè l’estensione del terreno occupato nè, infine il calcolo della rivalutazione monetaria e degli interessi graduali dal 28 giugno 1994” ma tale accertamento non riguarda l’indennità di occupazione legittima della quale, come esposto, la Corte ha giudicato in unico grado previa implicita declaratoria di nullità della sentenza, questione in ordine alla quale era stata investita col motivo di appello inerente all’incompetenza funzionale sulla domanda indennitaria: la formazione del giudicato è dunque esclusa in radice.

Con l’ottavo motivo di ricorso i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.c., per la “mancata declaratoria di inammissibilità dell’appello proposto dall’ANAS per difetto di motivazione in ordine alla subordinata richiesta di condanna spiegata dalla stessa appellante principale verso sè stessa”. Il motivo è inammissibile perchè privo di autosufficienza in quanto non riporta il gravame avversario sul punto trascurando così di porre in condizione questa Corte di valutare correttamente la lamentata inammissibilità del motivo di appello proposto da ANAS.

Con il nono motivo di ricorso i ricorrenti denunciano omessa motivazione su un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti in relazione alla presenza di reliquati con riferimento all’art. 111 Cost. ed art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Con il decimo motivo di ricorso i ricorrenti denunciano omessa motivazione su un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti in relazione alla presenza di reliquati ed alla qualifica dell’occupazione come non parziale con riferimento all’art. 111 Cost., comma 4 ed art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Con l’undicesimo motivo di ricorso i ricorrenti denunciano nullità della sentenza con riferimento all’art. 111 Cost., comma 4 ed art. 132 c.p.c., per mancata indicazione dei motivi in fatto da cui la Corte ha desunto la insussistenza dei reliquati e la parzialità dell’espropriazione.

I motivi da nove ad undici riguardano tutti la presenza di reliquati e sono infondati. Infatti il giudice di merito spiega ampiamente le ragioni per le quali ha inteso discostarsi dalla CTU svolta in primo grado e tenendo conto anche delle conclusioni della CTU svolta in grado di appello ritiene che “il residuare di porzioni di alcune particelle, oltre a non essere strettamente dipendente dalla nuova sede viaria, non è comunque circostanza che ne menoma l’utilizzo anche in forza della contiguità con particelle di identica destinazione”….pertanto “l’unico danno che il CTU ha accertato è quello legato alla perdita del fondo nella parte assoggettata alla realizzazione dell’opera pubblica”. La motivazione appare congrua ed immune da vizi logici e pertanto l’accertamento di fatto cui è pervenuta la Corte d’Appello appare insindacabile in questa sede.

Con i motivi da dodici a quindici i ricorrenti censurano la determinazione del valore del bene espropriato sia sotto il profilo della omessa motivazione su un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti con riferimento all’art. 111 Cost., comma 4 ed art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (motivi 12 e 13) che sotto il profilo della nullità della sentenza con riferimento all’art. 111 Cost., comma 4 ed art. 132 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., per mancata indicazione dei motivi in fatto da cui la Corte ha desunto il valore del bene occupato (motivi 14 e 15).

I predetti motivi sono inammissibili e devono essere respinti in quanto contrariamente a quanto lamentato, la sentenza impugnata dà ampiamente conto dei criteri e dei calcoli e parametri tecnici usati nella determinazione del valore dei terreni e conclude per una diversa composizione delle aree da considerare ai fini del risarcimento e quindi la determinazione del valore dell’area industriale in Lire 18.000/mq, quello dell’area di rispetto a questa contigua in Lire 6.000/mq e quello dell’area agricola in Lire 3000/mq. I predetti motivi sono inammissibili in quanto propongono una diversa lettura dei parametri tecnici e dei calcoli aritmetici forniti dal CTU ed una differente valutazione degli elementi probatori non ammissibile in questa sede.

Con il sedicesimo e diciassettesimo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano violazione e falsa applicazione dell’art. 43 Cost. ed art. 1 Protocollo addizionale Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle Libertà fondamentali di Parigi del 20/3/1952 in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto la Corte di Appello avrebbe violato della L. n. 2359 del 1865, artt. 39 e 40, poichè non ha determinato il giusto prezzo comprensivo anche del deprezzamento subito dalle parti residue del terreno espropriato.

I due motivi sono infondati in quanto dalla sentenza impugnata emerge che l’ammontare del risarcimento comprende la remunerazione del valore dei terreni al prezzo di mercato in perfetta aderenza al dettato normativo richiamato nel ricorso.

Con il diciottesimo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano violazione e falsa applicazione dell’art. 93 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione alla pronuncia sulle spese di giudizio che il giudice ha posto a carico di ambo le parti metà per ciascuno per metà ed a carico di Anas spa, Impresa P. e (OMISSIS) spa per la restante metà invece che porle a carico dei soccombenti. Il motivo, con cui sostanzialmente si denuncia la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. (non essendo svolta alcuna censura in riferimento al menzionato art. 93 relativo alla distrazione) è infondato avendo la Corte di Appello enunciato i motivi per cui è giunta alla parziale compensazione delle spese di giudizio, posto che Il provvedimento del giudice col quale vengono compensate le spese è sindacabile in sede di legittimità nei limiti della logicità e correttezza della motivazione, parametro presente nel caso in esame.

Per quanto sopra deve essere respinto il ricorso per tutti i motivi e la ricorrente condannata alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese di giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 5.200,00 in favore della controricorrente, per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima della Corte di Cassazione, il 9 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2019

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